TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2022-05-26, n. 202200108
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Pubblicato il 26/05/2022
N. 00108/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. A B, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. S R, G L e -OMISSIS- N, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 84 del 28.2.2022, notificata in data 2.3.2022, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale.
Considerato che le dedotte censure richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito e che, in relazione alla contestata misura ripristinatoria, il requisito del periculum in mora sussiste in re ipsa .
Ritenuto che il mantenimento delle opere nelle more della decisione di merito non pregiudichi interessi pubblici rilevanti.
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.