TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-03-14, n. 202200174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-03-14, n. 202200174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200174
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 00174/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale - Roma, Guardia di Finanza - Comando Regionale Sardegna - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS-, domiciliataria in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento

della Determinazione del Comandante del Comando Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza n. 551055/2020 del 23.12.2020 mediante la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare del rimprovero irrogatagli precedentemente;

- della Determinazione del Comandante del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza prot. n. 153717 del 29.09.2020 mediante la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero;

- della nota del Comandante del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza prot. n. 151620 del 25.09.2020;

- ove occorra della nota (non conosciuta) n. 198941/2020 in data 9.12.2020 del Comando Regionale Sardegna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale - Roma e di Guardia di Finanza - Comando Regionale Sardegna - Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Comandante in sede vacante dal settembre 2017 del -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare del rimprovero, nonché il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.

La sanzione disciplinare è stata irrogata con la seguente motivazione: “ (…)avviava una conversazione di messaggistica istantanea (whatsapp) con Ufficiale di grado inferiore dipendente dapprima di altro comando regionale e successivamente da altro reparto del Comando Regionale Sardegna, inoltrando allo stesso una serie di messaggi contenenti commenti, valutazioni, suggerimenti: lesivi del prestigio di Ufficiali di grado superiore;
evocativi di una generale condizione di inaffidabilità del contesto di servizio cui l'interessato è stato destinato;
tesi a minare il clima organizzativo e la serenità del personale preposto ai Reparti del Comando Regionale della Sardegna
”.



2. Avverso tali atti il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

- I Violazione dell’art. 15 della Costituzione;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta;
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;
Violazione dell’art. 1352 del Decreto Legislativo n. 66 del 15.03.2010;
Violazione degli artt. 712, 713, 717, 719, 725, 732 e 733 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.03.2010
, in quanto la conversazione per cui è stata irrogata la sanzione ha natura esclusivamente privata, svoltasi al di fuori di chat di lavoro o ufficiali, senza che peraltro sia dato sapere come tale conversazione privata sia venuta a conoscenza del Comando.

Trattandosi di comunicazione svolta tramite messaggistica istantanea con un unico interlocutore e privata, essa gode delle garanzie di libertà e segretezza di cui all'art. 15 Cost., perciò, da un lato, non possono essere usate nel procedimento sanzionatorio, dall'altro non possono comunque avere finalità denigratorie nei confronti dei terzi.

Non può, in senso contrario e come fatto dall'Amministrazione, rilevare che l'interlocutore avrebbe la possibilità di produrre il contenuto della conversazione, senza che l'asserita inerenza al servizio possa mutare il carattere segreto della comunicazione.

Opinioni espresse che, comunque, non risultano in alcuna misura idonee a cagionare quei fatti indicati nel provvedimento, quali lesione del prestigio di Ufficiali e in generale minare il clima organizzativo del Reparto, mancando peraltro riferimenti a soggetti specifici o alcuna contestazione nei confronti dell'ambiente di lavoro.

- II Violazione degli artt. 1350, 1370 e 1398 del Decreto Legislativo n. 66 del 15.3.2010;
Violazione degli art. 1029 (supportato dall’art. 1025) e 1046 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.03.2010;
Eccesso di potere per violazione dell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 147 del 30.06.2011
, in quanto, ai sensi dell’art. 1029 del D.P.R. n. 90/2010 (Testo Unico dell’ordinamento militare), coloro che abbiano titolo a prendere parte a procedimenti amministrativi nell’ambito dell’ordinamento militare possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del medesimo procedimento e, nel caso di specie, tale termine è pari a 60 giorni;
tuttavia, al ricorrente sono stati assegnati soli tre giorni per la presentazione di giustificazioni rispetto alla contestazione disciplinare. Né sono pertinenti le argomentazioni rese in sede di ricorso gerarchico per cui il procedimento deve essere concluso con celerità e senza ritardo e che il ricorrente non abbia richiesto termini a difesa.



3. Resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando in particolare:

- l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nella valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti;

- la regolare acquisizione della conversazione attraverso apposite relazioni di servizio, rispettivamente in data 18.09.2020 e in data 24.09.2020, prodotte dall’altro interlocutore che ha partecipato alla chat , il quale ha solo ottemperato all’obbligo di cui all'art. 748, comma 5 lettera b) del Testo Unico delle disposizioni regolamentari, relativo alle “Comunicazione dei militari” e che prevede che ogni militare debba “ dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio ”;

- che il breve termine a difesa concesso deve comunque ritenersi congruo e il ricorrente non ha richiesto alcun più lungo termine a difesa e senza che, nel ricorso gerarchico già proposto vi siano elementi ulteriori e diversi da quelli oggetto delle osservazioni presentate in sede procedimentale.

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