TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-11-10, n. 200902742
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Testo completo
N. 02742/2009 REG.SEN.
N. 01497/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2009, proposto da:
A B, B N C, rappresentati e difesi dall'avv. G O, con domicilio eletto presso G O in Venezia, Santa Croce, 205
contro
Comune di Portogruaro, in persona del S pro tempore, non costituitisi in giudizio;
Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni del S e del Consiglio Comunale di Portogruaro, non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
A T, rappresentato e difeso dagli avv. A B e P V G, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce, 466/G;
Pietro Rambuschi, Riccardo Rodriquez, Gastone Mascarin, Gianmarco Corliano', Luciano Gradini, Luigi Geronazzo, Roberto Miglioranza, Renato Stival, Florio Favero, Alessandro Florean, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
del verbale di proclamazione degli eletti, dell’Ufficio Centrale Elettorale del 24 giugno 2009 del Comune di Portogruaro e di tutti gli atti preordinati e connessi, relativi al turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009 per l’elezione diretta del S e del Consiglio Comunale del Comune di Portogruaro, limitatamente ai paragrafi: 6) “Determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio”, 7) “Ripartizione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o gruppo di liste ammesse all’assegnazione dei seggi”; 9) “Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o gruppo di liste collegate”; 10) “Mancanza dei presupposti per l’assegnazione del 60% dei seggi”; 11) “Riparto dei seggi tra le liste nell’ambito di ciascun gruppo di liste”; 18) “Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A T;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il Presidente Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori G O per la parte ricorrente e Alfredo Biagini per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Portogruaro ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti e deve eleggere 20 consiglieri comunali.
Alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 si sono presentati il sig. A B quale candidato alla carica di S e il sig. B N C quale candidato alla carica di Consigliere comunale per il “Partito Socialista” collegato al candidato S A B.
Nel primo turno il sig. A B, sostenuto da alcune liste, otteneva la percentuale del 43,1% quale candidato alla carica di S.
Nel turno di ballottaggio, alla coalizione collegata al S A B si sono apparentate anche le liste “Rifondazione comunista- Sinistra Europea – Comunisti Italiani “ che aveva ottenuto al primo turno preferenze pari all’1,95 % e la lista “Città del Lemene” che aveva ottenuto al primo turno preferenze pari al 2,89 %.
Il 24 giugno 2009 A B veniva proclamato S, avendo riportato nella tornata di ballottaggio 7245 preferenze, pari al 52,45 % dei voti (677 voti in più dell’altro candidato sig. A T che ne aveva riportati 6568, pari al 47,54 %).
In forza del suddetto risultato, alle liste di sostegno al sindaco B sarebbero dovuti andare 10 dei 20 seggi a disposizione, in applicazione dell’art. 73 del D. lgs 267/2000 (con assegnazione dell’ultimo seggio utile al sig. B N C quale candidato alla carica di Consigliere comunale per il “Partito Socialista” e primo dei non eletti.
Sennonché l’Ufficio Elettorale applicando il disposto dell’art. 73 comma 7^ del D. lgs 267/2000, nel determinare la cifra elettorale delle liste delle liste collegate al S escludeva dal calcolo i voti riportati dalle liste apparentate che nel primo turno non avevano raggiunto il 3% delle preferenze.
In seguito a tale falsa interpretazione l’ufficio elettorale attribuiva al gruppo delle liste collegate al S A B 9 seggi (in luogo dei 10 attribuiti ex art. 73) e al gruppo di liste collegate al candidato sig. A T, erroneamente 11 seggi (10 seggi + 1 per il candidato sindaco non eletto).
L’ufficio elettorale incorreva, inoltre, - secondo i ricorrenti - in un’altra palese illegittimità nell’applicazione del metodo D’Hondt, poiché non detraeva dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate il seggio spettante al candidato sindaco non eletto e suddivideva la cifra elettorale per 20 anziché per 19.
Ritenendo illegittimi l’atto di proclamazione degli eletti e gli atti presupposti, i ricorrenti li impugnano e ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:
1) violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell’art. 73 del D.Lgs. 267/2000; eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà.
Si sostiene che lo sbarramento del 3% opera solo nel primo turno elettorale e dunque che è consentito alle liste che non hanno superato la soglia di concorrere alla ripartizione dei seggi collegandosi ad una delle coalizioni ammesse al ballottaggio.
2) violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell’art. 73 commi 8 e 11 del D.Lgs. 267/2000; eccesso di potere per difetto di presupposto illogicità e arbitrarietà.
Si è costituito in giudizio il contro interessato A T, che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto la reiezione con vittoria di spese.
Prima dell’udienza di merito il ricorrente A B ha rinunciato al ricorso.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione, quindi è stata data lettura del dispositivo in pubblica udienza.
1. Preliminarmente va dato atto della rinuncia al ricorso del sig. A B.
2. Si può, poi, prima di accedere al merito, prescindere dall’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, basata sul rilievo che, nelle more del giudizio, in seguito alle dimissioni di undici consiglieri, le funzioni del Consiglio comunale sono state sospese ed è stato nominato un Commissario Prefettizio.
Tale eccezione, che ad un primo scrutinio appare già destituita di fondamento, può essere, infatti, assorbita poiché il ricorso è comunque infondato nel merito e va pertanto respinto.
3. La questione di carattere interpretativo da cui dipende la definizione della controversia (in realtà del primo motivo, che però è decisivo poiché gli ulteriori sono in qualche modo subordinati alla sua fondatezza) è se, avuto riguardo al disposto dell’art. 73 comma 7^ del D.Lgs. 267/2000, l'assegnazione dei seggi in caso di ballottaggio debba essere effettuata, come sostiene il ricorrente, con riferimento alle liste o gruppi di liste formatesi in vista del ballottaggio per l'elezione del S ovvero, come ha ritenuto l’amministrazione nel provvedimento impugnato, sulla base dei risultati del primo turno elettorale.
3.1 Trattasi di questione che vede la giurisprudenza divisa, pur se con prevalenza nel senso sostenuto dall’amministrazione: posizione che il Collegio ha già condiviso (cfr. TAR Veneto sez. 1^ 30.10.2003 n. 5717) e ritiene di confermare per le ragioni che seguono.
Innanzitutto va rammentato che l’art. 73, comma 8^, del D lgs. n. 267 del 2000 dispone che “per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del S, con i rispettivi candidati alla carica di S si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere”.
Orbene, in tale contesto la cifra elettorale di ciascuna lista è costituita, com’è noto, dalla somma dei voti validi riportati dalla stessa lista in tutte le sezioni del Comune: la cifra elettorale sulla base della quale procedere al calcolo dei seggi è quindi data dalla somma dei voti riportati dalla lista o dalle liste collegate.
Senonchè i voti di lista sono espressi nel procedimento elettorale (solo) al primo turno; nel secondo si procede, infatti, unicamente al ballottaggio tra i due candidati sindaco e non più all’attribuzione di voti di lista.
Ne consegue che per l’elezione del consiglio comunale è del tutto ragionevole, se non addirittura necessario, che si faccia riferimento ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste concorrenti, escludendo, tuttavia, come richiede espressamente la legge, il voto di chi non abbia raggiunto la percentuale (c.d. soglia) del 3% .