TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-02-10, n. 202200227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-02-10, n. 202200227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200227
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2022

N. 00227/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2017, proposto da C A e M A, rappresentate e difese dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R D e M G, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

F.E.P.L.A.N. di Nocente Celeste e C. Snc, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- nei limiti dedotti in ricorso, della determina dirigenziale n. 6649 del 21.12.2016, avente ad oggetto: D.lgs. n. 36/2003 e d.lgs. 152/06 e s.m.i., avvio della procedura di chiusura della discarica per rifiuti speciali inerti sita in agro di Triggiano, c.da Giannavella, individuata in catasto al foglio n. 6, p.lle 339, 340, 390, 391 (parte), 393 (parte) “società Feplan di Nocente Celeste snc” e al foglio p n. 6, p.lle 482, 483,, 479, 478, 476, 402, 477, 434 e 442 (parte) “società Tricenter”;

- dell’allegato A della detta determina dirigenziale n. 6649 del 21.12.2016;

- di ogni altro atto presupposto, ancorché non pienamente conosciuto e comunque lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con il ricorso iscritto al n.rg 447 del 2017 le ricorrenti, nella qualità di soci illimitatamente responsabili della F.E.P.L.A.N. s.n.c., hanno adito l’intestato Tar ai fini dell’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe indicato, con il quale la Città Metropolitana di Bari ha approvato il progetto per la realizzazione della copertura definitiva della discarica per rifiuti speciali inerti ed il piano di gestione post operativa della discarica sita in agro di Triggiano alla C.da Giannavella, al foglio n. 6 p.lle 339, 340, 390, 391 (parte), 393 (parte) di titolarità della società FEPLAN di Nocente Celeste &
c. snc.” nella parte in cui è stato previsto l’assoggettamento del progetto alle garanzie finanziarie ex art. 14 d.Lgs. 36/03.



2. Avverso le determinazioni della intimata Amministrazione la ricorrente ha formulato le seguenti censure: I.- Violazione ed errata applicazione dell’art. art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’art. 117 comma 2 lettera S) e comma 6 della Cost.- Violazione del principio generale di cui all’art. 242 comma 7 del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’interpretazione costituzionalmente orientata derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014 . II.- Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio “tempus regit actum”. Illogicità manifesta. III.- Eccesso di potere per eccessiva onerosità della garanzia imposta dall’amministrazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione, illogicità manifesta.



3. Principiando dalla dichiarazione di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 67/2014) dell’art. 22, comma 2, della LR n. 39/2006 (per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), parte ricorrente contesta le determinazioni dell’Amministrazione resistente nella parte in cui, oltre ad approvare il progetto di realizzazione della copertura definitiva della discarica per rifiuti speciali inerti, ha imposto anche le consequenziali garanzie finanziarie. Il provvedimento impugnato, in tesi di parte ricorrente, avrebbe creato, violando le precise indicazioni della Consulta, una disciplina transitoria nella materia in oggetto, assumendo, peraltro, a parametro di quantificazione delle garanzie anzidette una “bozza” di decreto interministeriale. In ogni caso, la Città Metropolitana di Bari avrebbe dovuto determinarsi in merito alle garanzie finanziarie all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della discarica per rifiuti inerti, e non già a valle della conclusione dell’attività. Infine, gli importi imposti sarebbero eccessivi rispetto ai parametri fissati dal comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi ”.

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