TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-06-07, n. 201015708
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N. 15708/2010 REG.SEN.
N. 08254/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2007, proposto da: Di Donfrancesco Antonio Donato, rappresentato e difeso dall'avv. P D T D B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, largo Olgiata, 15 Isola 104/D;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
del Decreto n. 455/07, posizione n. 58452/A del 21.02.2007 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione - Sezione Equo Indennizo, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente del 27.03.2003 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 e della legge n. 1094 del 1970 della (e per) l'infermità ivi descitta, perchè non ritenuta dipendente da cuasa di servizio;nonchè dei pareri n. 2701/2005 del 20.09.2006 e n. 32154/2006 dell'8.02.2007;
per il riconoscimento
del diritto all'equo indennizzo per la menomazione prevista dalla tabella A categoria 7 di cui alla legge 10.08.1950 n. 648 richiamata dalla legge 23.12.1970 n. 1094
nonché per la condanna
al pagamento delle somme a tal titolo spettanti e conseguenti adempimenti ed obbligazioni, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come per legge, oltre agli interessi anatocistici dal giorno della domanda.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Domenico Landi e uditi per le parti l’avv.to Paolo Di Tarsia di Belmonte e l'avv. dello Stato Marina Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 12 settembre 2007, depositato nei termini, l’Appuntato dei Carabinieri Antonio Donato Di Donfrancesco ha chiesto l’annullamento del Decreto n. 455/07, posizione n. 58452/A del 21 febbraio 2007 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione – Sezione Equo Indennizzo, notificatogli il 3 giugno 2007, con il quale è stata rigettata la sua istanza del 27 marzo 2003 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 e della legge n. 1094 del 1970 della (e per) l’infermità ivi descritta, perché non ritenuta dipendente da causa di servizio, nonché dei pareri n. 2701/2005 del 20 settembre 2006 e n. 32154/2006 dell’8 febbraio 2007, richiamati nel suddetto decreto e sui quali esso si fonda e per il riconoscimento del diritto dell’equo indennizzo per la menomazione prevista dalla tabella A categoria 7 di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648 richiamata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1094, nonché per la condanna al pagamento delle somme a tal titolo spettanti e conseguenti adempimenti ed obbligazioni, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come per legge, oltre agli interessi anatocistici dal giorno della domanda.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:
Violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 e dell’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001. Carenza di motivazione, incongruenza e travisamento dei fatti.
Si sostiene l’illegittimità del decreto impugnato in quanto l’Amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente circa le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire al parere sfavorevole per il ricorrente del Comitato di verifica per le cause di servizio rispetto al parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera. Il ricorrente conclude chiedendo anche che il Tribunale disponga una consulenza tecnica di ufficio per accertare la sussistenza delle lamentate infermità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo per l’infermità ivi descritta, con il conseguente riconoscimento del diritto all’equo indennizzo per la stessa infermità.
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va, innanzitutto, precisato che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità tecnica da parte degli organi a ciò preposti;pertanto il giudizio formulato è il risultato di una analisi della patologia secondo i criteri delle scienze mediche, in relazione a categorie previamente fissate ed individuate quali parametri di indagine (natura endogena o esogena della patologia, sussistenza di fatti determinanti o concausanti, collegamento di detti fatti secondo criteri logici al servizio prestato), con la conseguenza che tali giudizi medico-legali restano sottratti, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi in cui risultino affetti da un palese difetto di motivazione o da macroscopici vizi logici.
In ordine al lamentato difetto di motivazione, va ribadito, sulla scorta di una costante giurisprudenza, che nel procedimento preordinato a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che si asserisce essere stata contratta in servizio, l’Amministrazione, in presenza di pareri medico-legali di segno opposto espressi dalla Commissione Medico Ospedaliera e dal Comitato di verifica per le cause di servizio, non deve motivare le ragioni per le quali opta per il secondo, atteso che il D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce al suddetto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all’Amministrazione di conformarsi al parere reso e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (cfr. CONS. STATO – SEZ.IV – n. 3911/2007).
Va, inoltre, evidenziato come, nella fattispecie, il predetto Comitato si sia espresso per ben due volte, avendo riesaminato il proprio operato alla luce delle osservazioni formulate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, riconfermando il proprio negativo orientamento, non ritenendo le nuova circostanze addotte dall’interessato idonee a modificare le precedenti conclusioni.
Va, da ultimo, precisato che in subiecta materia non si rinvengono le condizioni per l’accoglimento della avanzata richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio, risultando il relativo procedimento regolato da specifiche disposizioni normative che demandano agli organi tecnici dell’Amministrazione l’accertamento della esistenza dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal pubblico dipendente.
Per quanto concerne la ulteriore domanda del ricorrente relativa al riconoscimento dell’equo indennizzo ed alla condanna del pagamento delle eventuali somme dovute a tale titolo, la stessa deve dichiararsi inammissibile, vantando il dipendente al riguardo una posizione di interesse legittimo.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.