TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-08-13, n. 201900739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-08-13, n. 201900739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900739
Data del deposito : 13 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2019

N. 00739/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2018, proposto da
COMITATO “NO AUTOSTRADA VT – SÌ METROBUS VT”, nelle persone dei signori A RINELLI, S AURORA ed E CNA, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Malta 3;

contro

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. M P, G D e R R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i suddetti legali in Brescia, piazza Paolo VI 29;

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, CIPE, ANAS SPA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

nei confronti

ATI SALC SPA – CARENA SPA, REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI CONCESIO, COMUNE DI VILLA CARCINA, COMUNE DI SAREZZO, non costituitisi in giudizio;

per l'accertamento

- della necessità di una nuova VIA per la realizzazione del raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia - tratto Concesio-Sarezzo;

- dell’assenza di una VIA efficace a fondamento di tutti i provvedimenti che riguardano la suddetta opera;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, del CIPE, e di ANAS spa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Comitato “NO Autostrada VT - SÌ Metrobus VT” si è costituito formalmente a Sarezzo in data 12 marzo 2015, assumendo lo scopo di interrompere e annullare, attraverso ogni iniziativa e azione idonea, tutti i procedimenti diretti alla realizzazione del raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia, e particolarmente del tratto Concesio-Sarezzo. Ulteriore scopo del Comitato è la promozione dell’estensione del metrobus da Brescia a Gardone Val Trompia.

2. L’antefatto rilevante nel presente giudizio è costituito dal decreto interministeriale n. 7724 del 22 ottobre 2002, con il quale è stata rilasciata la VIA con prescrizioni sul progetto del raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia.

3. Il progetto che nel 2002 ha superato la valutazione di compatibilità ambientale era diviso in tre segmenti: (a) un primo tratto da Ospitaletto a Concesio, in direzione sud-ovest – nord-est lungo il percorso della SP 19, passando per Paderno Franciacorta, Rodengo Saiano e Gussago;
(b) un secondo tratto, verso nord, da Concesio a Lumezzane, passando per Villa Carcina e Sarezzo;
(c) un terzo tratto, verso sud, da Concesio alla tangenziale ovest di Brescia fino alla Caserma Papa, passando per Collebeato.

4. I Comuni di Gussago e Collebeato hanno impugnato davanti a questo TAR il decreto di VIA del 22 ottobre 2002. L’impugnazione è stata estesa alla deliberazione del CIPE n. 12 del 27 maggio 2004, che ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo dell’opera, qualificando la stessa come infrastruttura strategica, e ai bandi di gara pubblicati dall’ANAS il 31 marzo 2006 e il 23 novembre 2007 per l’affidamento dei lavori del primo lotto (tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo). In tale giudizio, articolato su quattro ricorsi riuniti (n. 293/2003, 294/2003, 427/2005, 449/2005), ha fatto intervento ad adiuvandum anche Legambiente Lombardia Onlus.

5. Questo TAR, con sentenza n. 859 del 14 agosto 2008, ha accolto parzialmente i ricorsi n. 427/2005 e 449/2005, ritenendo fondato e assorbente il motivo basato sulla violazione dell’art. 40 comma 4 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, e dell’art. 26 comma 6 del medesimo Dlgs. 152/2006, quest’ultimo come sostituito dall’art. 1 comma 3 del Dlgs. 16 gennaio 2008 n.

4. Tali norme, sopravvenute al decreto di VIA ma in vigore all’epoca della decisione, stabilivano che per le opere non ancora realizzate il decreto di compatibilità ambientale cessava di avere efficacia dopo cinque anni dalla data di pubblicazione, con la conseguente necessità di reiterare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Nella motivazione della sentenza n. 859/2008 si afferma che questa disciplina era applicabile retroattivamente anche ai decreti di VIA già rilasciati, perché l’ambiente è una realtà mutevole e in continuo divenire, e dunque, per necessaria omogeneità, tutte le autorizzazioni ambientali devono avere una scadenza. Su questo presupposto, il decreto di VIA del 22 ottobre 2002 è stato considerato inefficace a partire dal 22 ottobre 2007. A cascata, è venuto meno il fondamento giuridico del bando di gara del 23 novembre 2007 (sostitutivo del bando del 31 marzo 2006) per i lavori del tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo, che è stato annullato.

6. Nella parte dedicata alle eccezioni in rito, la sentenza n. 859/2008 ha precisato che l’intervento ad adiuvandum di Legambiente Lombardia Onlus doveva ritenersi tempestivo, in quanto l’interveniente si era limitata a fare proprie le deduzioni dei ricorrenti in via principale, senza avanzare alcuna richiesta autonoma. Sono stati poi dichiarati inammissibili i motivi di impugnazione relativi alle modalità di scelta del contraente, trattandosi di questioni che avrebbero implicato una giurisdizione di diritto oggettivo, ossia svincolata dalla tutela di un preciso bene della vita, quale l’aspettativa a ottenere l’aggiudicazione.

7. Richiamando la sentenza n. 859/2008, il sopra descritto Comitato ha proposto il presente ricorso, chiedendo al TAR di accertare la decadenza della VIA e la necessità di reiterare la valutazione di impatto ambientale per il raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia, in particolare relativamente al tratto Concesio-Sarezzo. L’accertamento è stato chiesto nei confronti dei Ministeri competenti, del CIPE, dell’ANAS, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, dei Comuni interessati (Concesio, Villa Carcina, Sarezzo), e dell’ATI Salc spa – Carena spa. Oltre a questo, è stato chiesto l’accertamento dell’assenza di una VIA efficace a fondamento di tutti i provvedimenti riguardanti la suddetta opera.

8. Gli argomenti proposti dal Comitato sono così sintetizzabili: (i) la sentenza n. 859/2008 conterrebbe un giudicato intangibile quanto all’accertamento della decadenza della VIA, nonostante l’accordo transattivo di data 19 dicembre 2008, con il quale i Comuni di Gussago e Collebeato, ma non Legambiente Lombardia Onlus, hanno rinunciato ai ricorsi;
(ii) indipendentemente dalla suddetta sentenza, la VIA sarebbe sempre intrinsecamente soggetta a un limite di validità in base alla Dir. 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE, alla Dir. 13 dicembre 2011 n. 2011/92/UE, e alla Dir. 16 aprile 2014 n. 2014/52/UE;
(iii) l’ambiente attuale sarebbe profondamente diverso da quello su cui è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale, perché è stata nel frattempo realizzata la nuova viabilità locale (bretella Villa Carcina – S. Vigilio, metrobus di Brescia, via Falcone, messa in sicurezza della SP 345), e vi è stato un incremento delle edificazioni residenziali e commerciali nei Comuni di Villa Carcina e Sarezzo, anche in conseguenza del diffuso fenomeno della deindustrializzazione.

9. La Provincia, i Ministeri interessati, il CIPE e l’ANAS si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, ed eccependone l’inammissibilità.

10. Prima di esaminare i motivi di ricorso devono essere menzionati alcuni sviluppi successivi al decreto di VIA del 22 ottobre 2002.

11. In primo luogo, in data 19 giugno 2008 si è pronunciata la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Commissione Tecnica VIA-VAS), che ha valutato favorevolmente, ai sensi dell’art. 185 comma 4-b del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’ottemperanza alle prescrizioni fissate dal decreto di VIA e dalla deliberazione del CIPE n. 12 del 27 maggio 2004. La valutazione è stata effettuata con riguardo a due stralci funzionali dell’originario progetto esecutivo, il primo relativo alla riqualificazione di una parte della SP 19 e alla realizzazione del tratto Concesio-Sarezzo, il secondo relativo all’ampliamento di un altro tratto della SP 19. Erano state portate all’attenzione della Commissione Tecnica VIA-VAS anche alcune osservazioni critiche di cittadini residenti, che evidenziavano circostanze sostanzialmente sovrapponibili a quelle descritte nel terzo motivo del presente ricorso. Tali osservazioni non hanno però inciso sul giudizio conclusivo, in quanto non supportate da idonea documentazione.

12. In data 19 dicembre 2008 i Comuni di Gussago e Collebeato hanno stipulato con la Provincia un accordo transattivo, a cui l’ANAS ha prestato adesione in data 7 gennaio 2009. Nell’accordo i due Comuni, considerato che i lavori del tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo, non coinvolgevano i rispettivi territori, hanno dichiarato di non avere interesse a ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 859/2008, e di rinunciare pertanto ai ricorsi decisi con la suddetta sentenza e agli effetti della sentenza stessa. Per il futuro, la Provincia si è impegnata a coinvolgere i Comuni di Gussago e Collebeato in una completa rivalutazione tecnica e ambientale del progetto con riguardo ai lavori del raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia che dovessero interessare i territori di questi Comuni.

13. In esito alla lunga procedura di gara, e dopo una pronuncia di questo TAR sul carattere non giustificato del ritardo (v. sentenza n. 1003 del 17 luglio 2015), l’ANAS, in data 7 settembre 2016, ha aggiudicato definitivamente i lavori del tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo, all’ATI Salc spa – Carena spa.

14. Parallelamente, si è aperto un contenzioso tra la suddetta ATI e l’ANAS sull’adeguamento dei prezzi dell’appalto, per bilanciare gli effetti economici del ritardo nell’aggiudicazione. Questo TAR, dopo aver nominato un commissario ad acta con il compito di effettuare i calcoli (v. sentenza n. 599 del 4 maggio 2017), si è discostato dalla stima così predisposta, fissando direttamente l’importo integrativo dovuto all’ATI (v. sentenza n. 5 del 3 gennaio 2018). Salc spa, in proprio e quale mandataria dell’ATI, ha presentato appello, e l’ANAS ha risposto con un appello incidentale. In seguito, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato in data 19 luglio 2018. Nelle linee generali, l’accordo prevede la rivalutazione ISTAT dei prezzi dell’appalto dalla data dell’offerta al 31 dicembre 2017, entro il limite massimo di 9 milioni di euro, e la modifica in riduzione del progetto, con la realizzazione di un’unica carreggiata in galleria a doppio senso di marcia (in luogo della doppia galleria prevista inizialmente) e l’inserimento della bretella di Lumezzane.

15. Nel 2017, il Comitato, assieme a Legambiente Lombardia Onlus, ha proposto davanti a questo TAR un ricorso per conseguire l’ottemperanza alla sentenza n. 859/2008, nella parte in cui tale pronuncia implicava che la valutazione di compatibilità ambientale dei lavori del tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo, doveva essere ripetuta. Nello stesso ricorso è stata inserita una domanda contro il silenzio dei Ministeri competenti, del CIPE, dell’ANAS, della Regione e della Provincia sulle reiterate richieste di apertura di una nuova procedura di VIA. È stato chiesto inoltre l’annullamento di tutti i provvedimenti che avevano come presupposto il decreto di VIA asseritamente divenuto inefficace. Questo TAR, con sentenza n. 1264 del 23 ottobre 2017, ha dichiarato l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso. Più precisamente, l’irricevibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 87 comma 3 cpa, per violazione del termine dimidiato di deposito. Sono state espressamente qualificate come irricevibili anche le domande impugnatorie. Il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile per un duplice motivo: da un lato, perché l’interveniente, e a maggior ragione un terzo, non può ottenere l’ottemperanza a una sentenza se i ricorrenti vincitori (nello specifico, i Comuni di Gussago e Collebeato) hanno espressamente rinunciato agli effetti della stessa, e dall’altro perché l’amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere quando venga sollecitata l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale ormai priva di effetti. Contro la sentenza n. 1264/2017 è stato proposto appello (RG 8975/2017).

16. Così ricostruito il contesto della presente controversia, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Sul problema dell’ammissibilità del ricorso

17. Come si è visto sopra, il Comitato ha già proposto davanti a questo TAR un ricorso diretto a ottenere l’accertamento della decadenza del decreto di VIA del 22 ottobre 2002 allo scadere dei cinque anni. In quel caso, è stata scelta la doppia qualificazione di ricorso per ottemperanza e di ricorso contro il silenzio. Nel presente giudizio, invece, viene proposta direttamente un’azione di accertamento. La sostanza della domanda, tuttavia, non cambia. La causa petendi è la stessa (ossia la tesi, condivisa dalla sentenza di questo TAR n. 859/2008, della retroattività della norma nazionale del 2006 che prevede l’efficacia quinquennale della VIA), e identico è anche il petitum (accertare l’obbligo di reiterazione della valutazione di compatibilità ambientale, con blocco immediato dei lavori che si basano sulla precedente serie procedimentale, alla cui origine si colloca appunto il decreto di VIA del 22 ottobre 2002). È quindi fondata l’eccezione di litispendenza, essendosi già pronunciato questo TAR con la sentenza in rito n. 1264/2017.

18. Occorre poi sottolineare che la presentazione di nuove istanze all’amministrazione non rimette in termini il Comitato per la formulazione di ricorsi costituenti una replica di quelli dichiarati irricevibili e inammissibili. Anche se pronunciata in rito, la sentenza n. 1264/2017 ha esaurito per il Comitato le vie interne di ricorso dedicate alle censure contro l’inottemperanza alla sentenza n. 859/2008 e contro il silenzio sull’apertura di una nuova procedura di VIA. È quindi fondata anche questa eccezione di inammissibilità.

19. La circostanza che all’azione venga ora applicato un nome nuovo (da ottemperanza/silenzio ad accertamento) non individua una realtà giuridica diversa, che possa essere oggetto di cognizione senza limiti di tempo e indipendentemente dall’esito di precedenti ricorsi.

20. Un ricorso che, riproponendo questioni già decise in passato dal giudice amministrativo su impulso di altri soggetti, cercasse di perseguire non l’ottemperanza alla precedente sentenza ma una pronuncia con lo stesso contenuto, ossia accertativa della precedente, incontrerebbe la preclusione costituita dall’assenza nell’ordinamento interno di una giurisdizione di diritto oggettivo a presidio della legittimità degli atti amministrativi. La stessa sentenza n. 859/2008, nel dichiarare la decadenza della VIA, ha specificato (v. punti 5 e 6) che la tutela giurisdizionale è stata concessa unicamente nei limiti in cui è stata ravvisata una lesione diretta e attuale dell’interesse dei Comuni ricorrenti. Dopo che questi ultimi, tramite l’accordo transattivo del 19 dicembre 2008, hanno rinunciato agli effetti della sentenza n. 859/2008, con alcune garanzie riferite ai rispettivi territori, non vi è alcun giudicato, né alcuna possibilità per altri soggetti di invocare l’autorità della precedente sentenza allo scopo di ottenere la medesima dichiarazione di decadenza della VIA. Non potrebbe farlo l’interveniente Legambiente Lombardia Onlus, la cui posizione accessoria segue la sorte dei ricorrenti, come precisato nella sentenza n. 1264/2017, e a maggior ragione non possono farlo soggetti come il Comitato, del tutto estranei al giudizio originario. Dal punto di vista del Comitato, la sentenza n. 859/2008 è dunque un generico precedente giurisprudenziale, che non integra in alcun modo i presupposti processuali necessari per esperire un’autonoma azione di accertamento.

21. Peraltro, le preclusioni di diritto interno devono essere valutate dalla prospettiva del diritto comunitario. È possibile, infatti, che la mancanza di rimedi giurisdizionali costituisca essa stessa un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria, e debba quindi essere superata mediante la disapplicazione delle norme interne che impediscono la proposizione di nuovi ricorsi. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che il diritto comunitario, pur consentendo agli Stati di fissare un termine per le impugnazioni dei provvedimenti in materia di VIA, non tollera che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, siano puramente e semplicemente considerati autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione della compatibilità ambientale. In particolare, non è possibile impedire la proposizione di un’azione di risarcimento basata sulla violazione dell’obbligo di valutazione della compatibilità ambientale (v. C.Giust. Sez. I 17 novembre 2016 C‑348/15, Stadt Wiener Neustadt , punti 43 e 48). Poiché il risarcimento in forma specifica può consistere, prima dell’esecuzione dei lavori, nell’apertura di una procedura di VIA, si deve ritenere che i soggetti interessati, compresi i comitati di cittadini che risentono delle conseguenze dell’opera, possano chiedere l’accertamento dell’obbligo di sottoposizione del progetto alla valutazione di compatibilità ambientale.

22. Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono i presupposti per riconoscere la protezione individuata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia è stato infatti sottoposto regolarmente alla procedura di VIA, e ha ottenuto in data 22 ottobre 2002 una valutazione favorevole di compatibilità ambientale. Il medesimo giudizio è stato confermato dalla Commissione Tecnica VIA-VAS in data19 giugno 2008 per due stralci funzionali dell’originario progetto esecutivo, tra cui quello relativo alla realizzazione del tratto Concesio-Sarezzo, che qui interessa. Non essendovi stata quindi alcuna violazione degli obblighi comunitari, non vi è neppure l’esigenza di rimediare attraverso l’ampliamento delle facoltà processuali e la rimessione in termini di quanti si oppongono al progetto.

Sulla certezza del diritto

23. Anche se il ricorso deve essere considerato inammissibile per le ragioni sopra esposte, si ritiene comunque necessario esaminarne il merito in via subordinata, per garantire la pienezza della cognizione nei due gradi di giudizio. Giustifica tale scelta anche la circostanza che la sentenza n. 1264/2017 è stata appellata, e dunque potrebbero cadere in futuro alcuni degli ostacoli in rito, qualora la decisione di secondo grado riqualificasse la posizione processuale del Comitato.

24. Nel merito, il punto decisivo è stabilire se il diritto comunitario preveda la temporaneità degli effetti della valutazione di compatibilità ambientale, e di conseguenza se il decreto di VIA del 22 ottobre 2002 fosse necessariamente soggetto a decadenza nel caso di mancata esecuzione dell’opera nel termine quinquennale.

25. La risposta è negativa. Il diritto comunitario, come si è visto sopra, esige che gli Stati autorizzino l’esecuzione dei progetti con impatto ambientale importante solo dopo la favorevole conclusione della valutazione di compatibilità ambientale. Allo stesso tempo, però, la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che l’attuazione del diritto comunitario deve avvenire nel rispetto del principio di certezza del diritto, in modo che gli interessati possano conoscere esattamente la portata dei loro diritti e obblighi, e regolarsi di conseguenza (v. ad esempio C.Giust. GS 1 luglio 2014 C‑573/12, Ålands Vindkraft , punti 125 e 128).

26. Con specifico riguardo alla VIA, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che, a tutela della certezza del diritto, i progetti per i quali la procedura di autorizzazione era stata avviata prima del termine di recepimento della Dir. 85/337/CEE (3 luglio 1988), ed era ancora in corso a tale data, dovevano ritenersi esclusi dalla valutazione di compatibilità ambientale. A giustificazione dell’irretroattività delle norme sulla procedura di VIA è stata sottolineata la complessità dei progetti interessati, la cui approvazione aveva spesso richiesto un lungo periodo di tempo, ed era già stata sottoposta a complesse procedure dalle norme nazionali. Secondo la Corte, gli oneri procedurali non devono risultare eccessivi, né ritardare situazioni che si siano già consolidate. In questo equilibrio, vengono qualificate come non consolidate solo quelle situazioni ancora in itinere autorizzate anni prima sulla base di norme nazionali senza che fosse stato preventivamente effettuato uno studio ambientale conforme (ossia sostanzialmente equivalente) alle prescrizioni della Dir. 85/337/CEE (v. C.Giust. Sez. VI 18 giugno 1998 C-81/96, Burgemeester en Wethouders , punti 23-24-25).

27. Il caso in esame non ricade direttamente all’interno della suddetta pronuncia, in quanto è successivo al termine di recepimento della Dir. 85/337/CEE, ma proprio i parametri elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea come linee-guida per la fase transitoria tra la disciplina anteriore e quella più recente e rigorosa consentono di ritenere che la situazione del raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia sia ormai consolidata. La procedura di VIA è stata infatti eseguita nel 2002 in modo conforme alle direttive comunitarie. Oltretutto, la compatibilità ambientale dei lavori è stata confermata nel 2008 dalla Commissione Tecnica VIA-VAS per due stralci funzionali, compreso quello oggetto del presente ricorso. Vi è quindi piena convergenza tra tutti gli interessi coinvolti, quello comunitario relativo alla valutazione di compatibilità ambientale, quello nazionale riguardante la realizzazione di un’infrastruttura strategica, e quello economico dei soggetti realizzatori. In tale legittima composizione di interessi non era originariamente previsto alcun termine di decadenza del decreto di VIA. Tenendo conto che la complessità del progetto renderebbe ora molto gravosa la ripetizione della valutazione di compatibilità ambientale, particolarmente dopo la dilatazione dei tempi di aggiudicazione dei lavori sopra evidenziata, sussistono le condizioni per considerare l’opera definitivamente protetta dal principio di certezza del diritto. La protezione si estende evidentemente alle varianti che mantengono inalterato l’impatto ambientale, e a maggior ragione alle varianti che riducono le dimensioni delle opere previste nel progetto originario.

28. Dopo la giurisprudenza comunitaria, la stessa legislazione dell’Unione in materia di VIA ha focalizzato l’attenzione sulla certezza del diritto, prevedendo espressamente l’applicazione della disciplina anteriore, sia sostanziale sia procedurale (v. considerando 39 e art. 3 della Dir. 2014/52/UE).

29. La tutela della certezza del diritto è stata codificata anche nel diritto nazionale, dopo la sentenza n. 859/2008, dall’art. 23 comma 21- quinquies del DL 1 luglio 2009 n. 78. Tale norma, integrando l'art. 26 comma 6 del Dlgs. 152/2006, come modificato dall'art. 1 comma 3 del Dlgs. 4/2008, ha precisato, con effetto di interpretazione autentica, che il termine quinquennale di validità del decreto di VIA deve essere applicato solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs. 4/2008. Poiché, come si è visto sopra, la sentenza n. 859/2008 non costituisce giudicato, essendo stati i suoi effetti rinunciati dai Comuni di Gussago e Collebeato, e poiché l’autorità della suddetta sentenza non potrebbe comunque essere richiamata dal Comitato a proprio favore, è evidente che la nuova formulazione dell'art. 26 comma 6 del Dlgs. 152/2006 consolida il decreto di VIA, e tutti gli atti basati sullo stesso, comprese le varianti con pari o inferiore impatto ambientale, senza limiti di tempo.

30. Il decreto di VIA è opponibile anche ai Comuni di Gussago e Collebeato, i quali peraltro hanno ottenuto, non in base alla sentenza n. 859/2008 ma in conseguenza dell’accordo transattivo del 19 dicembre 2008, una speciale legittimazione a un riesame aggiornato dell’impatto ambientale delle future opere che dovessero interessare i rispettivi territori. Poiché l’accordo transattivo riguarda solo le parti che lo hanno sottoscritto, non vi è la possibilità di estendere la medesima legittimazione al Comitato.

Sulle variazioni ambientali sopravvenute

31. Per quanto riguarda la modifica della situazione del territorio in corrispondenza del tratto Concesio-Sarezzo, il Comitato non ha fornito argomenti che impongano una nuova valutazione di compatibilità ambientale. L’ambiente è, per definizione, in continua trasformazione, ma l’esigenza di assicurare stabilità ai rapporti sociali ed economici impone di soppesare le modifiche della situazione di fatto alla luce del principio di certezza del diritto, come sopra descritto. Se dunque non era stato preventivamente chiarito ai privati che l’opera avrebbe potuto essere realizzata solo a condizioni ambientali invariate, o contenute in una fascia di oscillazione predefinita, il giudizio favorevole espresso dal decreto di VIA non può essere messo in discussione enfatizzando circostanze sopravvenute.

32. Nello specifico, alcune variazioni ambientali operano nel senso di rendere meno rilevante l’impatto dell’opera sul territorio. In particolare, se, come espone il Comitato, è aumentato negli ultimi anni il carico urbanistico residenziale e commerciale nei Comuni di Villa Carcina e Sarezzo, il significato di tale evoluzione è un arretramento degli elementi di naturalità a favore del consumo di territorio, o una sostituzione tra edificazioni, nei casi in cui vi sia stato il passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale e commerciale. Pertanto, pur con una minore incidenza del traffico generato dalle attività produttive, il territorio continua a produrre un’elevata domanda di mobilità, a fronte di una minore integrità naturalistica del fondovalle. Questa situazione è coerente con l’inserimento di un’importante infrastruttura stradale, che si affianca alla viabilità locale migliorando il livello complessivo della rete.

33. Il disturbo che il tratto Concesio-Sarezzo del raccordo autostradale potrebbe arrecare agli edifici residenziali risulta poi attenuato dal fatto che il percorso è prevalentemente in galleria, e quindi non a immediato contatto con i ricettori di rumori e inquinanti.

34. Relativamente alla possibilità di sostituire in parte il raccordo autostradale con l’estensione del metrobus di Brescia, si osserva che questa non è neppure una variazione ambientale, ma una differente opzione di politica dei trasporti. Trattandosi di una mera ipotesi, di cui è necessario stimare sia l’utilità sia i costi di realizzazione e gestione, non è possibile farne un punto di riferimento ai fini della reiterazione della valutazione di compatibilità ambientale di altre opere.

Conclusioni

35. Il ricorso deve quindi essere respinto.

36. La complessità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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