TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-06-17, n. 202200376
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Pubblicato il 17/06/2022
N. 00376/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2021 REG.RIC.
N. 00591/2021 REG.RIC.
N. 00625/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2021, proposto da
Comune di Montalto delle Marche, Comune di Ortezzano, Comune di Montelparo, Comune di Altidona, Comune di Petritoli, Comune di Monte Vidon Combatte, Comune di Carassai, Comune di Montefiore dell'Aso, Comune di Montedinove, Comune di Rotella, Comune di Comunanza, Comune di Montefalcone Appennino, Comune di Santa Vittoria in Matenano, Comune di Monterubbiano, Comune di Monterinaldo, Comune di Campofilone, Comune di Lapedona, Comune di Moresco, Comune di Pedaso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Macerata, via Velluti n. 19;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Force, Piceno CONSIND Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
4R S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti, Simona Viola, Valeria Gioffré, Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2021, proposto da
Co.Val.M. Soc. Coop. Agricola Coltivatori Ortofrutticoli Valli delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, non costituita in giudizio;
nei confronti
4r S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2021, proposto da
Associazione Tutela e Valorizzazione della Valdaso e Associazione Wigwam Clubs Italia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, non costituita in giudizio;
nei confronti
4r S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;
per l'annullamento
in tutti i ricorsi:
della determina del responsabile del Settore Tutela e valorizzazione ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n. 58 del 10.5.2021 r.g. n. 620 del 10.5.2021 avente ad oggetto “art. 27-bis d.lgs 152/2006 e s.m.i. – provvedimento autorizzatorio unico regionale - 4R s.r.l. Comune di Force, loc. San Salvatore, realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da forsu”, e avverso ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: a) Rapporto istruttorio di Prot. N.9308 del 7/5/2021;b) Riscontro osservazioni Prot. N.9309 del 7/5/2021. c) Quadro prescrittivo di Prot. N.9307 del 7/5/2021;d) Decreto del Dirigente N.12 del 20/1/2021 della PF Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere della REGIONE MARCHE;e) Prot. N.7492 del 19/4/2021 del Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale della Provincia;nonché i verbali e gli esiti delle conferenze di servizi ivi compresa di quella conclusiva in data 1.12.2020, oltreché, ove occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. 17 del 9/1/2020 recante approvazione dell'accordo società/Provincia ex art. 9, c. 3 D.Lgs. n. 152/2006.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, nel solo ricorso n. 367/2021 R.G., della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche e, in tutti i ricorsi, di 4R S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I tre ricorsi che pervengono alla odierna decisione (i quali vanno riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a.) afferiscono tutti all’impugnazione degli atti in epigrafe, con i quali la Provincia di Ascoli Piceno, all’esito di apposita istruttoria e a seguito dello svolgimento della conferenza di servizi decisoria del 1° dicembre 2020, ha rilasciato a 4R S.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale (nel prosieguo anche P.A.U.R.) di cui all’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio, in località San Salvatore del Comune di Force, di un impianto per la produzione di biometano e di ammendante di qualità da F.O.R.S.U.
I ricorsi in questione (il primo dei quali proposto da 19 Comuni compresi nel territorio della Val d’Aso, il secondo dalla società cooperativa agricola CO.VAL.M. e il terzo da due associazioni che hanno quali proprie finalità statutarie, fra le altre, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle produzioni agricole biologiche. Per inciso il secondo e il terzo ricorso erano stati originariamente proposti in sede straordinaria, ma sono stati trasposti in s.g. a seguito di opposizione formulata da 4R S.r.l.) sono affidati per la gran parte alle medesime censure, come si vedrà infra . Ogni ricorso contiene poi censure specifiche e non comuni agli altri.
Nel prosieguo la trattazione delle numerose doglianze sarà svolta prendendo a riferimento quelle formulate nel ricorso n. 367/2021 R.G., indicando di volta in volta a quali motivi queste corrispondano negli altri due ricorsi.
A parte saranno invece trattati i motivi specifici di un solo ricorso.
In punto di fatto, le tappe principali del procedimento culminato con il rilascio del P.A.U.R. possono essere così riassunte.
1.1. In data 4 ottobre 2018 4R S.r.l. presentava alla Regione Marche, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, istanza di rilascio dell’autorizzazione unica (A.U.) per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in argomento. Con nota del 24 ottobre 2018, prot. n. 24120, la Regione comunicava il formale avvio e la contestuale sospensione del suddetto procedimento autorizzatorio, in quanto il progetto doveva essere sottoposto a screening di V.I.A. e ad A.I.A. da parte della competente Provincia di Ascoli Piceno.
In data 7 gennaio 2019 4R trasmetteva alla Provincia la documentazione necessaria per l’avvio dei procedimenti di competenza provinciale. Con nota prot. n. 921 dell’11 gennaio 2019 la Provincia comunicava l’avvio del procedimento di screening di V.I.A. segnalando, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione presentata dal proponente.
In data 8 maggio 2019 si svolgeva una prima riunione della conferenza di servizi relativa alla procedura di V.I.A. al cui esito emergevano diverse carenze nella documentazione depositata da 4R, sia con riguardo agli aspetti progettuali sia con riguardo alla valutazione degli impatti ambientali su atmosfera, ambiente idrico, suolo e rifiuti. In data 27 giugno 2019 si svolgeva invece la conferenza di servizi relativa all’A.I.A. al cui esito venivano evidenziate diverse carenze di dati ed elaborati oltreché un livello di approfondimento non coerente con la progettazione definitiva.
In data 22 ottobre 2019 si svolgeva una nuova conferenza di servizi sull’A.I.A. nel corso della quale, alla luce delle carenze evidenziate nelle precedenti riunioni, nonché della nota A.R.P.A.M. acquisita con prot. n. 20335 del 27 settembre 2019, il funzionario provinciale istruttore preannunciava al proponente la comunicazione di cui all’art. 10- bis della L. n. 241/1990. 4R replicava chiedendo la sospensione dei termini del procedimento al fine di poter depositare documentazione integrativa idonea a superare le criticità rilevate dalla conferenza.
In data 13 dicembre 2019 4R formalizzava tale richiesta, proponendo alla Provincia un’intesa ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 152/2006 per la definizione concorde del prosieguo del procedimento, chiedendo in particolare una sospensione dei termini di almeno 30 giorni e la convocazione di una nuova serie di conferenze dei servizi.
Con determinazione dirigenziale n. 17 del 9 gennaio 2020 la Provincia decideva di accogliere la proposta della società disciplinando il successivo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti di V.I.A. e A.I.A. nei termini seguenti: “ 1) rinuncia della Provincia di Ascoli Piceno alla formalizzazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in esito alla seduta della conferenza dei servizi del giorno 22/10/2019;2) assegnazione alla Ditta 4R s.r.l. di un termine non superiore a 40 giorni per il deposito in via telematica presso i competenti organi e uffici della provincia di Ascoli Piceno della documentazione e degli elaborati utili a sopperire a tutte le lacune, le difformità e le incongruenze riscontrate nel corso dell'iter istruttorio;3) convocazione di una prossima ed ulteriore sessione di conferenza dei servizi, fermo restando l'efficacia e completezza della fase consultiva già espletata ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. 152/06, entro un termine non superiore a 45 giorni dal predetto deposito in via telematica da parte della Ditta utile a valutare la completezza ed adeguatezza della documentazione presentata. 4) rinuncia della Ditta 4R ad eventuali pretese risarcitorie o indennizzi nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di cui in premessa ”.
In data 24 gennaio 2020 4R trasmetteva documentazione progettuale integrativa.
Con nota prot. n. 12216 del 20 luglio 2020 la Provincia comunicava l’indizione di una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona volta al riesame della documentazione relativa al procedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e alla luce dell’intesa raggiunta con il proponente.