TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-11-20, n. 202400849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-11-20, n. 202400849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400849
Data del deposito : 20 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2024

N. 00849/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2022, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emila del 28 luglio 2022 – pubblicato sull'Albo di Ateneo al n. di -OISSIS- in data 28.7.2022 – con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Modena – Settore concorsuale: 12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE; Settore Scientifico Disciplinare: IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE;

- di tutti gli atti e valutazioni svolti dalla Commissione nella procedura selettiva, ivi compresi il verbale e i relativi allegati con cui sono stati approvati i criteri di valutazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati e consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di -OISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, bandita dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (d’ora in poi Unimore), con decreto rettorale del 12 gennaio 2022, per la copertura, in relazione al dipartimento di giurisprudenza, di un posto di professore ordinario “settore concorsuale 12/F1; settore specifico disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile”.

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale del 5 maggio 2022, in data 13 giugno 2022 ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati.

Nella seduta del 27 luglio 2022, all’esito delle valutazioni, la Commissione “ visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, … all’unanimità ,” ha dichiarato “ idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia ” il candidato Prof. -OISSIS-.

Con decreto rettorale del 28 luglio 2022, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto, dichiarando il prof. -OISSIS- idoneo e a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata.

Il ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, con ricorso depositato in data 8 novembre 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. la procedura di selezione sarebbe illegittima per non avere la Commissione specificato i criteri valutativi in relazione a tutti i profili oggetto di valutazione, asseritamente indispensabili a rivelare la competenza dei candidati; in particolare, la Commissione, con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli, pur avendo fatto riferimento “a quanto avviene per la valutazione dei candidati alle procedure di abilitazione nazionali ”, avrebbe omesso di indicare criteri idonei a oggettivizzare l’ampiezza della discrezionalità tecnica e a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito; secondo parte ricorrente, il mero possesso di titoli può essere sufficiente per riconoscere la qualificazione scientifica del candidato e, quindi, l’attribuzione dell’ASN, mentre nell’ambito di una procedura comparativa, come quella in esame, sarebbe stato necessario individuare il criterio valutativo di ciascun titolo, autonomamente considerato e nel raffronto con gli altri titoli selezionati; quindi, i c.d. criteri per la valutazione dei titoli dei candidati individuati dalla Commissione sarebbero vaghi e generici; anche i giudizi sia individuali che collegiali resi in relazione all’odierno ricorrente e al candidato risultato vittorioso sarebbero eccessivamente sintetici sì da non potersi comprendere l’iter logico seguito e le ragioni per le quali i titoli del ricorrente sarebbero recessivi rispetto a quelli del vincitore;

2. la Commissione avrebbe errato nel valorizzare, non l’accertata superiorità delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, ma la presunta maggiore attinenza del profilo del candidato rispetto alle “ funzioni che il professore dovrà svolgere ” e alla “ tipologia di impegno didattico e scientifico ” per come indicata nel bando; la Commissione avrebbe dovuto utilizzare dei requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum al SSD oggetto del bando, prendendo come riferimento non tanto il diritto processuale internazionale, il diritto dell’arbitrato interno e internazionale e la tutela cautelare, ma il SSD IUS/15 (diritto processuale civile) nel suo complesso; gli elementi informativi relativi alla attività didattica che il candidato andrà a svolgere (con particolare riferimento al diritto processuale internazionale, diritto dell’arbitrato e tutela cautelare) avrebbero illegittimamente inciso sul giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione giudicatrice;

3. il giudizio finale e i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, sarebbero generici, apodittici e inidonei ad esprimere l’aderenza ai singoli criteri valutativi, e non sarebbe stato dato conto dell’avvenuta comparazione tra i candidati con riferimento ai relativi esiti; ciò tanto più se si considera che i giudizi collegiali relativi al ricorrente e al candidato vincitore si sono conclusi con una valutazione “molto positiva” per entrambi; mancherebbe, quindi, una specifica motivazione in ordine al curriculum “migliore”; inoltre, nei giudizi singoli e collegiali sarebbe stata pretermessa una vera e propria valutazione dei curricula e dei titoli, risultando solo una elencazione delle esperienze professionali dei candidati a cui non ha fatto seguito l’elaborazione di un giudizio; sarebbe stata poi palesemente svalutata e non considerata la produzione scientifica dell’odierno ricorrente ed enfatizzata quella del candidato risultato vincitore, posto che tra gli elaborati scientifici del Prof. -OISSIS- risulterebbero numerose pubblicazioni di diritto internazionale o comparato; il ricorrente, inoltre, vanterebbe una produzione scientifica maggiore e più varia, e la Commissione si sarebbe illegittimamente concentrata solo sulle pubblicazioni offerte in valutazione; per contro non troverebbe riscontro negli elementi emergenti dal curriculum e dalla produzione scientifica del Prof. -OISSIS- l’esaltazione del suo profilo multidisciplinare, essendosi la sua attività di ricerca concentrata nella stragrande maggioranza sui temi dell’arbitrato e, solo in misura minore, sul diritto internazionale e sulla tutela cautelare, fermo restando che non si potrebbe elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sottoambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi.

Si sono costituiti in giudizio Unimore e il controinteressato Prof. -OISSIS- contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Premessa.

Ai sensi dell’art. 18, l. n. 240 del 1010, le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della l. 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente di una serie di criteri, dei quali in particolare rileva il seguente: ‹‹ d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera ››.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, i gruppi – scientifico disciplinari: a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

Nel caso di specie, l’art. 6 del Regolamento Unimore (recante Modalità di svolgimento delle selezioni) prevede che: 1. la commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati; 2. la valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente; 3. al termine dei lavori, la commissione seleziona il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le

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