TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-05-26, n. 201204775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-05-26, n. 201204775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204775
Data del deposito : 26 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10239/1999 REG.RIC.

N. 04775/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10239/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10239 del 1999, proposto da:
Azienda Agricola Comune di Boldini Amadio e Figli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. F T, R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;

contro

Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della comunicazione del luglio 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” per le annate 1995/96 e 1996/97.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che la ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del luglio 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” per le annate 1995/96 e 1996/97;

- che la predetta nota, la cui esecuzione è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale in data 29 luglio 1999, è stata integralmente sostituita da nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999;

- che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 maggio 2012, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note impugnate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nelle note AIMA dell’ottobre 1999;

- che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.

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