TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-05-02, n. 201103736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-05-02, n. 201103736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103736
Data del deposito : 2 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09151/2010 REG.RIC.

N. 03736/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09151/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2010, proposto da:
Soc Socim Spa, rappresentato e difeso dagli avv. S D C, L R, C B, con domicilio eletto presso Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana,85;



contro

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, Università degli Studi Roma Tre, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soc Soa Quadrifoglio Spa;



per l'annullamento

- del verbale del comitato esecutivo della SOA Quadrifoglio s.p.a. del 17 settembre 2010, col quale è stata dichiarata la decadenza dell'attestazione di qualificazione n. 713/45/00 del 24.11.2004, rilasciata alla società ricorrente e disposto l'invio del verbale medesimo all'Autorità sui contratti pubblici;

- della nota dell'AVCP prot. n. 70474/2010/SSG/UVA1 del 11 novembre 2010, con la quale è stato comunicato l'inserimento dell'annotazione di decadenza dell'attestazione SOA nel casellario informatico ex art. 27 DPR 34/2000;

- della nota prot. 50295 del 30 luglio 2010, con la quale l'AVCP ha richiesto alla SOA l'attivazione del procedimento di cui all'art. 40 comma 9 ter d. lgs. n. 163/2006;

- della nota SOA prot. n. 1137/10/ce/DLV del 9 agosto 2010, con la quale viene comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 40 comma 9 ter d. lgs. n. 163/2006;

- della nota della SOA Consult s.p.a. prot/amm/U1339/2010 del 21 maggio 2010, con la quale viene comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 40 comma 9 ter d. lgs. n. 163/2006;

- della nota prot. n. 31272/10/SS.GG/UVA2 del 11 maggio 2010 con la quale l'AVCP ha richiesto alla SOA Consult s.p.a. l'attivazione del procedimento di cui all'art. 40 comma 9 ter d. lgs. n. 163/2006;

- della nota dell'Università di Roma Tre prot. 11135 del 31 marzo 2010, con la quale non è stato confermato un certificato di esecuzione lavori rilasciato alla ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso, conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Università degli Studi Roma Tre;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Socim s.p.a. nel 2004 aveva presentato per la richiesta di attestazione alla Soa Quadrifoglio il certificato di esecuzione lavori, relativo a lavori effettuati dal 2001 al 2004, presso l’Università degli Studi Roma Tre dalla Socim in subappalto per complessivi lavori pari 738.000 euro ( subappalti autorizzati con provvedimenti dell’Amministrazione n° 1160 del 2001 e n° 559 del 2002), risultando appaltatore la Costruzioni civili Cerasi s.p.a. per un importo complessivo di 3.592.340 euro.

La Soa Quadrifoglio anche sulla base di tale certificato rilasciava l’attestazione n° 713/45/00 del 24-11-2004.

Tale attestazione è stata successivamente sostituita dalle attestazioni 1826/45/00 del 23-1-2007; 1840/45/00 del 29-1-2007; 2051/45/00 del 14-5-2007; 2414/45/00 del 5-12-2007; 2415/45/00 del 6-12-2007.

La Autorità di Vigilanza, nel corso di una verifica ai sensi dell’art 5 del D.M. n° 272 del 2007, nel corso del 2010, accertava che il certificato prodotto dalla Socim alla Soa Quadrifoglio non era confermato dall’Università, in quanto non emesso dalla stessa e non corretto per alcuni importi del contratto stipulato con l’appaltatore e per le date non corrispondenti alla esecuzione dei lavori.

L’Università confermava sia i lavori effettuati dalla Cerasi costruzioni sia il subappalto con la Socim, con la quale erano sorti successivi contenziosi, in particolare quello della Socim nel 2006, mentre il certificato rilasciato nel 2004 dava conto della non pendenza di vertenze.

L’Autorità di Vigilanza, con nota del 14-5-2010, invitava la Soa Consult, che aveva rilasciato l’ultima attestazione, a verificare il possesso da parte della Socim dei requisiti per ottenere l’attestazione.

Con nota del 30-7-2010 invitava, altresì, la Soa Quadrifoglio a pronunciare la decadenza dell’attestazione 713/45/00 del 24-11-2004.

Sia la Soa Consult che la Soa Quadrifoglio comunicavano alla Socim l’avvio del procedimento per la verifica del possesso dei requisiti , in particolare in relazione a quello previsto dall’art 17 lettera m) del d.p.r. n° 34 del 2000 relativo alle false dichiarazioni per il conseguimento dell’attestazioni.

La Socim presentava una memoria nella quale faceva presente di aver effettuato i lavori; che per tali lavori erano effettivamente sorti contenziosi ma successivi alla conclusione dei lavori; contestando, quindi, di aver presentato il certificato falso.

La Soa Consult, con nota del 24-6-2010, comunicava all’Autorità di Vigilanza di ritenere tuttora sussistenti in capo alla Socim i requisiti per l’attestazione.

La Soa Quadrifoglio, in relazione al fatto oggettivo della falsità, con provvedimento del 17-9-2010, disponeva la decadenza dell’attestazione 713/45/00 del 24-11-2004.

Avverso tale provvedimento e avverso la successiva annotazione dell’autorità di Vigilanza nei seguenti termini “la Soa Quadrifoglio ha comunicato la decadenza dell’attestazione Soa 713/45/00 del 24-11-2004 e delle successive 1826/45/00 del 23-1-2007; 1840/45/00 del 29-1-2007; 2051/45/00 del 14-5-2007; 2414/45/00 del 5-12-2007; 2415/45/00 del 6-12-2007, in quanto emesse sulla base di certificazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni della pubblica amministrazione e quindi in violazione dell’art 17 comma1 lettera m) del d.p.r. n° 34 del 2000” è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell’art 21 septies della legge n° 241 del 1990; nullità dell’atto per mancata sottoscrizione; violazione dell’art 97 della Costituzione; violazione del giusto procedimento; incompetenza del soggetto che ha adottato il provvedimento di decadenza dell’attestazione; eccesso di potere per carenza dei presupposti; immotivata reiterazione del procedimento amministrativo concluso; difetto di

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