TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2012-04-30, n. 201200739
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N. 00739/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2012, proposto da:
Lotti Laura, rappresentata e difesa dall'avv.to V P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 19;
contro
Comune di Mesagne, n.c.;
per l'annullamento
- del bando di selezione pubblica, indetta in data 25.11.2011 (in esecuzione della deliberazione G.M. n.237 del 28.7.2011) per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaborazione polifunzionale categoria "C", posizione economica "C1", riservato esclusivamente ai soggetti di cui all'art.1, comma 1, l. 68/1999;
- della deliberazione di G.M. n.237 del 28.7.2011, nonché della determina dirigenziale n.648 del 10.11.2011, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- nonché di tutti gi altri atti a queste presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la deliberazione di G.M. n.204 del 24.06.2011, nonché la nota prot. n. 436 del 09.01.2012, a firma del responsabile dell'ufficio risorse umane, con cui si comunica l'esclusione della ricorrente dalla selezione de qua;
per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere assunta in via immediata e diretta e con precedenza su ogni altra categoria protetta presso il Comune di Mesagne nel posto per cui è causa e con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Paolo Marotta e udito per la parte ricorrente l’avv.to V. Parato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, iscritta presso il Centro per l’impiego della Provincia di Brindisi negli elenchi di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 in qualità di “equiparata alle vittime del dovere” (per le seguenti qualifiche: “segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati;personale di segreteria), ha presentato istanza di partecipazione ad una selezione indetta dal Comune di Mesagne, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 237 del 28 luglio 2011, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore polifunzionale”, categoria C, posizione economica C1, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art.1 , comma 1, lett. a) della l. n. 68/1999.
Con nota del 9 gennaio 2012 (prot. n. 0000436) il Responsabile delle risorse umane del Comune di Mesagne ha comunicato alla ricorrente che, con determinazione n. 765 del 30.12.2011, è stata esclusa dalla selezione di cui sopra con la seguente motivazione: “mancanza del requisito essenziale prescritto dall’art. 2, comma 1, lettera f): possesso delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999”.
Avverso la predetta nota nonché avverso il bando di selezione ed i relativi atti presupposti è insorta l’odierna ricorrente, contestandone la legittimità per i seguenti motivi: Violazione di legge ed, in particolare, delle norme che tutelano le “vittime del dovere”: art. 14 l. n. 302/1990, art. 18 l. n. 68/1999, art.1 l. n. 407/1998. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Art. 35 T.U. n. 165/2001. Violazione dei doveri di buona e corretta azione amministrativa. Violazione del giusto e corretto procedimento. Falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Irrazionalità.
Oltre all’annullamento degli atti gravati, la ricorrente ha chiesto la declaratoria del suo diritto “ad essere assunta in via immediata e diretta e con precedenza su ogni altra categoria protetta presso il Comune di Mesagne nel posto per cui è causa”.
Il Comune di Mesagne, ancorché intimato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso chiamato alla Camera di Consiglio del 16 febbraio 2012 per la delibazione della domanda di sospensione cautelare della efficacia degli atti impugnati, viene ritenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
In relazione alla manifesta inammissibilità del proposto gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ricorrono nel caso de quo, a giudizio del collegio, le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini della immediata definizione del ricorso in esame, ricorrendo, altresì, gli altri presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata ed avendo il Presidente del Collegio reso edotto, alla odierna Camera di Consiglio, il difensore della parte ricorrente di tale eventualità.
La ricorrente, infatti, anziché contestare vizi di carattere procedimentale relativi al procedimento selettivo de quo, rivendica il suo diritto alla assunzione “con precedenza su ogni altra categoria protetta” nel posto per il quale il Comune di Mesagne ha indetto la selezione de qua.
A fondamento della sua pretesa la ricorrente richiama l’art. 18, comma 2, della l. 12 marzo 1999 n. 68 che attribuisce una quota di riserva sul numero dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati agli appartenenti ad alcune categorie (orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763) e l’art. 1, comma 2, della l. 23 novembre 1998 n. 407, a norma del quale i soggetti di cui all’art.1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi “godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”.
Ritiene, dunque, il collegio che nel caso di specie non possa trovare applicazione il disposto dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001 (che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), in quanto risulta evidente, in base alle domande formulate nel ricorso ed alle disposizioni normative ivi richiamate, che la ricorrente non contesta la legittimità dell’esercizio di poteri autoritativi del Comune di Mesagne in ordine alle modalità procedimentali di svolgimento della selezione de qua, ma rivendica il posto per il quale è stata indetta la selezione, sostenendo di avere diritto alla assunzione “con precedenza su ogni altra categoria protetta”.
Stando così le cose, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della Amministrazione intimata.