TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2011-09-19, n. 201107399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2011-09-19, n. 201107399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107399
Data del deposito : 19 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02603/2009 REG.RIC.

N. 07399/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02603/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2009, proposto da:

F F, B C, D’AMICO Antonio, D F M, D T G, D D, F F, F F, G L, L C, M M, R D, R G, R G, T A e V G, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti S C ed U C ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 4;



contro

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti di

CERIELLO Vincenzo, ROBERTONE Giuseppe e VITALE Marco, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- di tutti gli atti del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 74 allievi marescialli al 9° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza riservato agli appartenenti al Corpo, nella parte in cui 33 dei 62 posti messi a concorso per il contingente ordinario, poi divenuti 65, sono stati assegnati a personale del ruolo appuntati e finanzieri;

- e quindi, in parte qua: 1) della determinazione n. 45912 dell’11 febbraio 2008, con la quale il Comandante generale della Guardia di finanza, nell’indire il suddetto concorso, ha previsto che 20 dei 62 posti messi a concorso per il contingente ordinario fossero riservati a personale del ruolo appuntati e finanzieri, con possibilità di ulteriore incremento in caso di mancata copertura dei posti ad altri riservati; 2) di tutti gli atti intermedi della procedura selettiva; 3) della determinazione n. 329792 dell’8 ottobre 2008, con la quale il Comandante generale della Guardia di finanza ha approvato le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il contingente ordinario, dichiarando vincitori per il contingente ordinario dal n. 1 al n. 32 incluso della graduatoria, per i posti riservati ai brigadieri e vicebrigadieri e dal n. 1 al n. 33 incluso della graduatoria, per i posti riservati al ruolo appuntati e finanzieri; 4) delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al concorso e dell’elenco dei candidati idonei vincitori per il contingente ordinario; 5) della nota prot. n. 0408699/08 del 9 dicembre 2008 del Comando generale della Guardia di finanza-I Reparto-Ufficio reclutamento e addestramento; 6) dei provvedimenti conseguenti all’approvazione dell’elenco dei vincitori; 7) di ogni ulteriore atto a quelli di sui sopra comunque anteriore o conseguente, collegato o connesso.

Visto il ricorso principale con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie con i documenti prodotti;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. - Con il ricorso meglio indicato in epigrafe i ricorrenti, tutti brigadieri e vicebrigadieri del Corpo della Guardia di finanza, sul presupposto di aver presentato domanda per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 74 allievi marescialli al 9° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza riservato agli appartenenti al Corpo, bandito con determinazione n. 45912 dell’11 febbraio 2008 del Comandante generale della Guardia di finanza, lamentano di essere stati collocati all’esito della selezione, nell’ambito della categoria brigadieri e vicebrigadieri, fra gli idonei non vincitori.

Riferiscono i ricorrenti di avere appreso che la loro non utile (ai fini dell’ammissione al corso e, quindi, per la progressione in carriera) collocazione nella graduatoria finale trova ragione, oltre all’effetto dei punteggi attribuiti alle prove dagli stessi sostenute, nella previsione di cui all’art. 1 del bando di concorso che, in particolare e per quanto qui di interesse:

a) limitava a 62 i posti destinati al contingente ordinario del Corpo (12 erano dedicati al contingente di mare) e stabiliva che 21 di questi erano riservati ai brigadieri capo, 21 ai brigadieri e vicebrigadieri e 20 al personale di ruolo appuntati e finanzieri;

b) prevedeva che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199, i posti non coperti, dopo la compensazione alla stessa percentuale tra le categorie dei brigadieri capo, dei brigadieri e vice brigadieri e degli appuntati e finanzieri, e nell’ordine medesimo, sarebbero stati devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), del succitato articolo;

c) inoltre dieci dei 62 posti a concorso erano riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, di cui n. 4 ai brigadieri capo, n. 3 ai brigadieri e vicebrigadieri, n. 3 agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri;

d) qualora ancora i posti riservati non fossero stati coperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sarebbero stati devoluti agli altri candidati iscritti nella graduatoria della categoria di appartenenza, nell’ordine del punteggio conseguito;

e) nel caso, infine, di mancanza di candidati idonei in soprannumero, i posti sarebbero stati conferiti secondo le modalità di cui al comma 3 del bando, previste per il contingente di mare, vale a dire 4 posti riservati ai brigadieri capo, 4 ai brigadieri e vicebrigadieri e 4 agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri.

Nella sostanza i ricorrenti si dolgono del fatto che non si sono potuti collocare in posizione utile a causa della illegittima riserva di posti dedicata ai concorrenti appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri, anche per effetto dei vari meccanismi di incremento dei posti in favore di questi ultimi per come stabilito dal bando.

Specificano ancora i ricorrenti (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo) che nel concreto, all’esito delle prove di esame, si è sviluppata la seguente vicenda:

A) nessun brigadiere capo si è collocato tra gli idonei sia per il contingente di mare (rispetto al quale il bando dedicava 4 posti) sia per il contingente ordinario (21 posti);

B) 1 degli altri 8 posti messi a concorso per il contingente di mare non è stato coperto, consentendosi quindi un incremento del totale dei posti a disposizione per il contingente ordinario da 62 a 67 posti;

C) 2 soli candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo si sono collocati tra gli idonei, circostanza questa che ha fatto ridurre (da 67) a 65 i posti a disposizione per il contingente ordinario;

D)

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