TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-09-07, n. 202300432
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Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00432/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Caserma Angelini n. 14;
contro
Ufficio Speciale per la Ricostruzione USRA L'Aquila, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Aggregato -OMISSIS-, in persona del suo procuratore speciale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato U M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio via -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
del provvedimento del -OMISSIS- con cui l’USRA ha rigettato l’istanza presentata dall’esponente per accedere agli atti della domanda di contributo n. -OMISSIS-del Consorzio Via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione USRA L'Aquila e di Aggregato -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ingegner -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha curato la progettazione e la direzione dei lavori post sisma del fabbricato del Condominio Via -OMISSIS-, operando fino alla demolizione a conclusione della quale è stato sollevato dall’incarico.
Il sopra menzionato fabbricato condominiale era posto a confine con un edificio a due piani di proprietà dei signori -OMISSIS-i quali, sostenendo che la loro proprietà sarebbe stata danneggiata dalle modalità con cui era stata eseguita la demolizione, hanno citato dinanzi al Tribunale de L’Aquila il Condominio -OMISSIS-, le imprese esecutrici e il ricorrente quale direttore dei lavori.
Nello specifico, tra le varie voci di danno i signori -OMISSIS- hanno chiesto che l’ingegner -OMISSIS-fosse condannato al pagamento de:
i) il costo della riparazione con miglioramento sismico del muro della loro proprietà posto a confine con il fabbricato condominiale;
ii) il costo del miglioramento sismico dell’intero loro edificio.
Con sentenza n. 80/2022 il Tribunale de L’Aquila ha parzialmente accolto la domanda dei signori -OMISSIS-, condannando l’ingegner -OMISSIS-a corrispondere agli attori la complessiva somma di € -OMISSIS- ma, per quanto qui di interesse, non ha riconosciuto il risarcimento del danno per l’adeguamento sismico stabilendo che “ il C.T.U., come detto, ha sancito la possibilità per -OMISSIS-di richiedere, per il compimento di tale attività, il contributo pubblico, con la conseguenza per la quale allo stato non sussiste alcun danno in capo a essi. Ove, infatti, il Tribunale procedesse all’accertamento e alla liquidazione della posta patrimoniale richiesta, sarebbe evidente l’indebita locupletazione da parte di -OMISSIS-, i quali avrebbero potuto o potrebbero altresì richiedere il relativo contributo pubblico. Pertanto, il Tribunale condivide le conclusioni del C.T.U. per le quali siffatto danno sussisterà solo in caso di rigetto da parte dell’Ente comunale della domanda di finanziamento pubblico delle descritte attività. In tal caso (rigetto), i relativi costi potranno formare oggetto di autonomo e separato giudizio ”.
Sulla base dell’accertamento svolto dal CTU nel giudizio civile, il ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale, deducendone tra l’altro l’irragionevolezza della decisione di porgli a carico il costo di interventi di riparazione del muro di confine della proprietà -OMISSIS-che:
a) riguardavano danni antecedenti al terremoto del 6 aprile 2009;
b) avrebbero potuto beneficiare del contributo pubblico post-sisma.
Anche i signori -OMISSIS-hanno proposto appello insistendo in particolare affinché il ricorrente venisse condannato al pagamento del costo del miglioramento sismico del loro edificio nonché al pagamento di ulteriori -OMISSIS- euro sempre a titolo di miglioramento sismico della parete di confine.
Nella fase conclusiva del giudizio dinanzi al Tribunale de L’Aquila, l’ingegner -OMISSIS-veniva casualmente a sapere che il Condominio -OMISSIS- e i signori -OMISSIS-avevano presentato una nuova domanda di contributo che aveva ad oggetto anche l’edificio di questi ultimi e che avevano costituito allo scopo il Consorzio Via -OMISSIS-.
Tale domanda, secondo la disciplina vigente in materia, oltre ai lavori di riparazione deve contemplare anche gli interventi di miglioramento sismico del fabbricato dei signori -OMISSIS- e pertanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la stessa risulta, per tale motivo, avere una obiettiva connessione con l’azione civile che questi ultimi hanno svolto nei confronti dell’ingegner -OMISSIS-.
In altri termini, parte