TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-05-06, n. 202000334
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Pubblicato il 06/05/2020
N. 00334/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fintel Engineering S.r.l. e Project Automation S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati G B e M U B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M U B in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14;
contro
Unione di Comuni Terre di Zara e Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, F M e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M in Brescia, via Solferino n. 53;
Consorzio Oltrepò Mantovano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, F M e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M in Brescia, via Solferino n. 53;
nei confronti
M S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) con il ricorso introduttivo:
- della determinazione del responsabile dell’Area 6 – Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po n. 16 del 17.9.2019 avente ad oggetto la presa d’atto della proposta di aggiudicazione a M s.p.a. della gara per l’affidamento della rilevazione automatica della velocità veicolare in postazione fissa in due posizioni e servizi complementari;
- della determinazione del RUP della CUC del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 100 del 30 luglio 2019 recante la proposta di aggiudicazione a favore di M s.p.a.;
- di tutti gli atti e i verbali di gara;
- del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui non richiedono il requisito dell’iscrizione all’albo degli Agenti della Riscossione, nonché delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice sulle offerte dei concorrenti e della graduatoria pubblicata sulla piattaforma Sintel;
- delle note in data 3 ottobre 2019 con cui il Rup della CUC Oltrepò Mantovano ha negato l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria M s.p.a.;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati;
- nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del contratto alla ricorrente o per equivalente economico e per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
B) con i motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2019:
- della determinazione del Responsabile dell’Area 6 – Polizia Locale dell’Unione di Comune Terre di Zara e Po n. 17 del 9 ottobre 2019 recante l’aggiudicazione definitiva della gara a M s.p.a.;
- degli artt. 10, 11 e 13 del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che parte delle operazioni di gara, per quanto riguarda le attività della commissione e l’apertura delle offerte economiche, avrebbero potuto svolgersi con modalità diverse dalla forma di gara telematica indetta prescelta per la procedura;
- nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del contratto alla ricorrente o per equivalente economico e per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione di Comuni Terre di Zara e Po, del Consorzio Oltrepò Mantovano e di M S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. A S L nella camera di consiglio decisoria del giorno 22 aprile 2020, sostitutiva dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 84, commi V e VI, del d.l. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina a contrarre n. 3 del 25.02.2019 l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po deliberava lo svolgimento di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rilevazione automatica della velocità veicolare in postazione fissa e servizi complementari, nel Comune di Pegognaga (Mn), tramite Centrale Unica di Committenza istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano.
Con determina della C.U.C. n. 24 del 28.02.2019 erano approvati il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, che venivano pubblicati tramite la piattaforma telematica SINTEL.
L’importo dell’appalto era stimato pari ad € 212.125,44 IVA esclusa, di cui:
a) € 2.937,00 mensili per il noleggio, l’installazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di due sistemi di rilevazione della velocità istantanea in postazione fissa, per un totale di € 105.732,00;
b) € 3,00, per ciascun atto gestito, stampato e postalizzato, per un totale di € 90.000,00;
c) aggio del 12%, esclusa IVA, sull’incassato delle sanzioni messe a ruolo;per un totale stimato di € 16.393,44.
La durata dell’affidamento era stabilita in 36 mesi a decorrere dal 1.7.2019.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d. lgs. 50/2016, da valutarsi in ragione dei criteri e dei punteggi specificati nel disciplinare, con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti in ragione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica;con l’obbligo per i concorrenti di presentare le proprie offerte attraverso la piattaforma informatica Sintel.
2. Entro il termine di presentazione delle offerte stabilito dal disciplinare di gara (12 giugno 2019), pervenivano le offerte di tre operatori economici: 1) Cross Control s.r.l;2) Fintel Engeneering s.r.l., in raggruppamento temporaneo con Project Automation s.p.a.;3) M s.p.a..
3. All’esito dell’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, la commissione di gara disponeva l’esclusione della concorrente Cross Control s.r.l. per mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento prevista per l’ammissibilità delle offerte tecniche e attribuiva i punteggi alle offerte dei concorrenti, che, all’esito della riparametrazione prevista dalla legge di gara, risultavano i seguenti: M punti 91 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 21 per l’offerta economica);Fintel punti 82,32 (di cui 58,25 per l’offerta tecnica e 24,07 per l’offerta economica);sulla base di tali punteggi, la commissione di gara formulava conclusivamente proposta di aggiudicazione in favore di M.
4. Con determina n. 100 del 30 luglio 2019, la C.U.C. approvava la “proposta di aggiudicazione” dell’appalto in favore di M.
5. Con successiva determina n. 16 del 17 settembre 2019, il Responsabile dell’Area 6 Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po prendeva atto della “proposta di aggiudicazione” della C.U.C. del 30 luglio 2019.
6. Infine, con successiva determinazione n. 17 del 9 ottobre 2019 del medesimo responsabile, pubblicata in pari data all’Albo Pretorio on line dell’Unione, era disposta l’aggiudicazione “definitiva” della gara a M s.p.a.
7. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 21 ottobre 2019 e depositato il 30 ottobre 2019, Fintel Engeneering e Project Automation, componenti il costituendo raggruppamento collocatosi in seconda posizione, impugnavano la predetta determina di aggiudicazione “provvisoria” n. 16 del 17 settembre 2019, mentre con motivi aggiunti notificati l’11 novembre 2019 e depositati il 13 novembre 2019 impugnavano la successiva determina di aggiudicazione “definitiva” n. 17 del 9 ottobre 2019.
7.1. Il ricorso introduttivo era fondato su tre motivi: il primo, dedotto in via principale, diretto a conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di M ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento ricorrente;il secondo, dedotto in via subordinata, diretto a conseguire l’annullamento dell’intera procedura di gara ai fini della sua riedizione;il terzo, infine, diretto a conseguire l’accesso alle offerte tecnica ed economica dell’aggiudicataria, negato dalla stazione appaltante.
7.2. Con i motivi aggiunti, proposti contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la parte ricorrente, oltre a riproporre, i primi due motivi del ricorso introduttivo, aggiungeva un terzo motivo finalizzato - come il secondo, ma sotto un diverso profilo - a conseguire l’annullamento dell’intera procedura di gara ai fini della sua riedizione;inoltre, con una quarta censura ribadiva la domanda di accesso all’offerta tecnica ed economica della concorrente aggiudicataria, con condanna della stazione appaltante all’ostensione;e infine, con un quinto motivo, deduceva l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per il caso in cui il Tribunale valutasse come atto immediatamente lesivo quello di aggiudicazione provvisoria del 30 luglio 2019, impugnato con il ricorso introduttivo.
8. Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio l’Unione di Comuni Terre di Zara e Po e il Consorzio Oltrepò Mantovano, svolgendo difese autonome ma di contenuto analogo, nonchè la parte controinteressata M s.p.a., tutti eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di autonoma lesività dell’atto impugnato, e in subordine, nel merito, contestando la fondatezza dell’atto introduttivo e dei motivi aggiungi con articolate deduzioni.
9. Con ordinanza n. 403/2019 del 8 novembre 2019, la Sezione respingeva la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, rilevando il carattere non immediatamente lesivo dell’atto di aggiudicazione “provvisoria” .
10. Con successiva ordinanza n. 446/2019 del 9 dicembre 2019, la Sezione accoglieva invece la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione “definitiva” , fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
11. La misura cautelare era confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 282/2020 del 24 gennaio 2020, con motivazione limitata all’assenza di periculum, tenuto anche conto dell’imminenza dell’udienza di merito fissata in primo grado.
12. Con successiva ordinanza collegiale n. 36/2020 del 16 gennaio 2020, la Sezione definiva l’incidente processuale relativo all’istanza di accesso della parte ricorrente, accogliendo la domanda e ordinando per l’effetto al responsabile del procedimento di rilasciare alla parte ricorrente la documentazione richiesta (l’offerta tecnica di M s.p.a.) entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza;rinviando al definitivo la regolazione delle spese dell’incidente processuale.
13. In prossimità dell’udienza di merito, tutte le parti costituite depositavano memorie conclusive e di replica nei termini di rito.
14. Alla camera di consiglio decisoria del 22 aprile 2020, svolta secondo le modalità di cui all’art. 84 comma 5 del d.l. n. 18/2020, la causa era trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Quanto alla domanda di accesso.
Sulla domanda di accesso proposta dalla parte ricorrente con il terzo motivo del ricorso introduttivo e riproposta con il quarto motivo aggiunto, la Sezione si è già pronunciata con ordinanza collegiale n. 36/2020 del 16 gennaio 2020, accogliendola e condannando il responsabile del procedimento all’ostensione della documentazione richiesta, riservando alla decisione definitiva la regolazione delle spese dell’incidente processuale.
Nelle memorie conclusive, la parte ricorrente ha lamentato che l’ordinanza non sarebbe stata ancora eseguita dall’Amministrazione con l’ostensione, in particolare, dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ma a tale doglianza non si è accompagnata la formulazione di formale domanda di ottemperanza, per cui il rilievo appare inconferente ai fini del giudicare.
Le spese della fase processuale afferente all’accesso saranno regolate in dispositivo, come statuito in ordinanza.