TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400014
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00014/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01027/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C S e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Miglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del “silenzio diniego” formatosi sull’istanza di accesso presentata dalla società ricorrente in data

-OMISSIS- ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS-s.r.l. e di -OMISSIS-.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha operato come rilevatore per conto della controinteressata -OMISSIS-s.r.l. (di seguito, -OMISSIS-), impresa incaricata da amministrazioni e società erogatrici di servizi pubblici dello svolgimento di analisi nell’ambito della c.d. costumer satisfaction .

Espone di essere stato destinatario di un decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari sedente presso il Tribunale di -OMISSIS-, per avere – all’interno di molteplici richieste di accesso rivolte ad alcune società pubbliche - rilasciato dichiarazioni diffamatorie e lesive dell’onore della controinteressata, affermando che quest’ultima, “ contrariamente al vero ”, avrebbe “ autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di rispettare ed accettare quanto previsto dall'Ente committente nel capitolato di gara, tra cui l'impegno ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali , collocamento ed applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle derivanti dal contratto collettivo di settore […] dichiarato di accettare l'obbligo di stipula di una assicurazione nonché di pagamento dei contributi assicurativi previdenziali inerenti la posizione dei soggetti assunti quali ‘rilevatori’, quando ‘in realtà’ tale società ha stipulato dei 2 contratti di collaborazione occasionale con gli incaricati della commessa [….] con pagamenti a cottimo del tutto minimi , non certo in grado di garantire un dignitoso compenso al lavoratore impiegato ”; il ricorrente (all’epoca, intenzionato ad agire nei confronti di -OMISSIS-al fine di veder riconosciuta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguente corollario giuridico ed economico) avrebbe inoltre lamentato “ (contrariamente al vero) ‘di non aver ricevuto i compensi dovuti per legge […] per il lavoro eseguito , secondo le obbligazioni assunte in sede di aggiudicazione’” , dichiarando infine che “ la società -OMISSIS-srl opera […] a livello nazionale […] per enti pubblici e società pubbliche che indubbiamente rappresentano una parte rilevante […] del fatturato annuo grazie ad

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi