TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600050
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00061/2011 REG.RIC.

N. 00050/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Samesi Immobiliare S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. S M, con domicilio eletto presso S M in Ancona, corso Stamira, 10;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Avv. Rosella Pepa in Ancona, Via Matteotti, 74;

nei confronti di

Espansione Promo di B M, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'autorizzazione 23 aprile 2010 prot. 21301 con cui il Dirigente del VII Settore, Servizio Autorizzazioni e concessioni spazi e aree pubbliche e mezzi pubblicitari del Comune di Civitanova Marche ha autorizzato ad installare un impianto pubblicitario della superficie di m.6 x 3 lato sulla fascia di pertinenza stradale di via Einaudi lato nord ovest;dell'atto 2 novembre 2010 prot. 53944;di ogni altro atto presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati;

relativamente ai motivi aggiunti:

- del provvedimento del Dirigente Settore VII del 1/12/2014 prot.n.48786-01 di "revoca sospensione prot.n.53102 del 26/10/2010";

- della comunicazione del Dirigente Settore VII del 2/7/2014 prot.25700-02 di "preavviso di revoca parziale sospensione";

- dei documenti istruttori prodromici al succitato provvedimento, e

per la declaratoria

- della complessiva illegittimità dell'autorizzazione concessa a favore della ditta odierna controinteressata;

- del diritto dominicale della odierna ricorrente come ricomprendente la fascia di terreno "concessa" dal Comune alla odierna controinteressata ai fini della installazione del cartellone pubblicitario de quo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitanova Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Civitanova Marche impugna, con il ricorso introduttivo l’autorizzazione 23.4.2010 prot. 21301 rilasciata alla controinteressata Epsansione Promo di B M per un impianto pubblicitario di mt. 6X3.

A detta della ricorrente l’autorizzazione si troverebbe sulla sua proprietà, e il Comune l’avrebbe concessa sull’erroneo presupposto di essere proprietario dell’area a seguito di lavori sull’adiacente strada provinciale maceratese.

Successivamente, con provvedimento del competente dirigente del 2.11.2010 n. 53944, il Comune sospendeva interinalmente l’efficacia del provvedimento autorizzativo, pur confermandone la legittimità.

Detti provvedimenti sono impugnati nel ricorso introduttivo sotto numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, per violazione del Codice della strada e del regolamento di attuazione (art. 51 c.2 del DPR 16.12.1992 n. 495), per violazione del Piano Generale Impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale 20.4.2007 n. 54, riguardo la distanza dalla strada, da altri cartelle e la collocazione dell’impianto.

Inoltre la proprietà della strada sarebbe incerta, e l’installazione sarebbe stata fatta in assenza dell’autorizzazione del proprietario in violazione dell’art. 938 c.c., non essendo il Comune mai divenuto proprietario dell’area, per assenza di dichiarazione di pubblica utilità e, comunque, del decreto di esproprio.

Il provvedimento di sospensione veniva però revocato dall’impugnata nota dirigenziale 2.7.2014, impugnata con motivi aggiunti depositati18.2.2015. Il provvedimento di revoca è contestato per illegittimità derivata dai precedenti, anche per ulteriori profili appresi a seguito della conoscenza della documentazione istruttoria, nonché per vizi propri relativi ai presupposti per l’esercizio dell’autotutela e della motivazione del provvedimento di revoca.

Si è costituito il Comune di Civitanova Marche, resistendo al ricorso.

Con ordinanza 6.3.2015 è stata accolta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 5.11.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.

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