TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-11-03, n. 202106976
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Pubblicato il 03/11/2021
N. 06976/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03306/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3306 del 2021, proposto da
Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - Napoli 1 - Centro, non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall'ASL Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, in merito all'istanza inoltrata dalla ricorrente società, con nota prot. n. GC192 del 20.4.2021, trasmessa a mezzo pec in data 21.4.2021, volta all'avvio del procedimento diretto all'adeguamento del corrispettivo a titolo di revisione prezzi in ordine al contratto di cui alla lettera contratto prot. n. 2905 del 21.3.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che in subiecta materia la sentenza è ordinariamente resa in forma semplificata;
Considerato che la ricorrente proponeva il ricorso all’esame (rispettivamente notificato e depositato in date 15 e 30 luglio 2021), con le conclusioni sopra riportate, lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL resistente sull’istanza in data 21/4/2021 (trasmessa a mezzo pec), con la quale si chiedeva darsi avvio al procedimento diretto al riconoscimento di somme a titolo di compensazione/revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 D.lgs. 163/2006, relativamente a contratto di appalto risalente al 2006 (cfr. allegato 002 della produzione di parte ricorrente), come prorogato (da ultimo con nota del 13.2.2015), relativo alla fornitura di “aghi, siringhe e deflussori”;
Considerato che l’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva,
Considerato che, con note di udienza del 21 ottobre 2021, la difesa di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse riservata in decisione;
Considerato che, all’esito della camera di consiglio del 26 ottobre 2021, il Collegio tratteneva la causa in decisione;
Premessa la giurisdizione dell’adito G.A. in forza del disposto di cui all’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a., non essendo il diritto alla richiesta revisione direttamente attribuito dalla legge o da apposita clausola contrattuale, ma dovendo lo stesso trovare (eventuale) riconoscimento all’esito di un procedimento amministrativo, vertendosi in un’area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo, previa istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (cfr., ex pluris e da ultimo, TAR Campania, Napoli, V, n. 5934/2021);
Considerata, pertanto, ammissibile la proposta azione per silenzio, con la quale si lamenta la mancata conclusione del procedimento amministrativo innestato mediante l’istanza del privato;Ritenuto, nel merito, il ricorso fondato, non risultando alcuna espressa definizione del procedimento amministrativo che invece, alla luce del disposto di cui all’art. 2, comma 2, L. n. 241/90, e nei termini ivi previsti, deve trovare esito espresso in un provvedimento;
Considerato invero che, a fronte dell’istanza in data 21 aprile 2021, intesa alla revisione dei prezzi relativi a contratto di appalto per la fornitura di “aghi, siringhe e deflussori” risalente al 2006 e prorogato da ultimo nel 2015, l’Amministrazione resistente non ha fornito alcun riscontro;
Considerato che tale circostanza determina la fondatezza del ricorso quanto alla richiesta declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL resistente sull’istanza revisionale, conseguendone l’ordine alla medesima ASL di concludere il procedimento avviato su domanda della ricorrente con l’istanza in epigrafe entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente Sentenza;
Considerato, per contro, di non poter direttamente accertare la fondatezza della pretesa azionata (cfr., ex pluris, TAR Campania, Napoli, V, n. 3246/2021), stante la richiamata connotazione autoritativa del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, che va esercitato dall’Amministrazione in esito al procedimento e che dunque rientra nel perimetro riservato dei poteri non ancora esercitati nel quale non può entrare il giudice amministrativo (ex art. 34, comma 2, c.p.a.);
Ritenuto di dover, fin da ora, nominare quale Commissario ad acta, in caso di persistente inerzia, il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega a Funzionario della Prefettura – ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo e a spese della intimata Amministrazione, nell’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del perdurare dell’inadempimento, da eseguirsi a cura della parte ricorrente, e in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione all’attività svolta e alle spese sostenute;
Considerato di dover regolare le spese secondo soccombenza, liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto della tipologia di controversie, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
Considerato infine di dover disporre la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza;