TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2010-11-15, n. 201000229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2010-11-15, n. 201000229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201000229
Data del deposito : 15 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01244/2008 REG.RIC.

N. 00229/2010 REG.ORD.COLL.

N. 01244/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

O

sul ricorso n. 1244/2009, proposto da C G A, C G F, C G E L, C I, rappresentati e difesi dagli avvocati V B ed A B ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Lidonnici 12, presso lo studio dell’avv. P B;


contro

il Comune di Marcellinara, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell’avv. D V, che lo rappresenta e difende;

per l’esecuzione

del giudicato derivante dalla sentenza n. 583 del 28 maggio 2008 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcellinara;

Vista l’ordinanza n. 254 del 25 novembre 2009;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 16 settembre 2010 il Cons. G I ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 583 del 28 maggio 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Prima, ha condannato il Comune di Marcellinara al risarcimento dei danni patiti dai signori Adriana Chieffallo Gariani, Fernando Chieffallo Gariani, Elena Luigia Chieffallo Gariani ed Italo Cardamone in seguito all’illegittima occupazione di un terreno di proprietà degli stessi, nell’ambito di una procedura espropriativa non conclusasi con l’emissione di tempestivo decreto di esproprio.

Il Tribunale ha ritenuto di far ricorso al meccanismo di cui all’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 e quindi di enunciare i criteri cui il Comune di Marcellinara si sarebbe dovuto attenere nel prosieguo della vertenza, fissando i seguenti principi:

a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, ove anteriore), il Comune di Marcellinara ed i ricorrenti potranno addivenire ad un accordo, in base al quale le parti convengono e stipulano la cessione del bene di modo che la sua proprietà sia trasferita al Comune suddetto e ai ricorrenti sia liquidata quale corrispettivo la somma specificamente individuata nell’accordo stesso;
detta somma dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001), comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.);

a. 1) la somma da liquidare ai ricorrenti dovrà tener conto altresì del danno relativo al periodo, successivo al periodo di occupazione legittima, di indisponibilità materiale e giuridica del bene in cui l’amministrazione ha utilizzato il terreno senza titolo;

b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune di Marcellinara - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell’area a suo tempo occupata, o l’acquisizione di essa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327;

b. 1) nel caso di restituzione dell’area, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione fino alla data dell’effettiva restituzione, oltre agli interessi legali;

b. 2) nel caso di acquisizione ex art. 43 del D.P.R. n. 327 cit., il Comune dovrà a risarcire il danno relativo al periodo di utilizzazione senza titolo, nonché l’importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del predetto Testo Unico, tenendo conto dei criteri legali (in specie, di quelli di cui allo stesso art. 43, comma 6) ed avendo riguardo in special maniera alla data dalla quale si può configurare l’illecito permanente, nonché alla destinazione urbanistica dell’area per cui è causa;
la società dovrà, inoltre, corrispondere gli interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo;

c) alle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno si dovranno applicare i principi stabiliti in materia di rivalutazione monetaria per i debiti di valore (cfr. C.d.S., Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064;
cfr. pure T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007, n. 466).

I ricorrenti, con ricorso per ottemperanza, fanno presente che, non essendosi pervenuti ad alcun accordo, il Comune di Marcellinara ha emanato decreto n. 1/08 del 27 ottobre 2008 di acquisizione del terreno in questione al patrimonio indisponibile comunale ed ha disposto di corrispondere a titolo di risarcimento danni l’importo di € 8.008,61, comprensivo di interessi e rivalutazione.

Gli stessi ricorrenti, ritenendo non adeguata la somma stabilita dal Comune, hanno adito questo Tribunale ai fini della determinazione in sede giudiziale.

Si è costituito il Comune di Marcellinara, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per mancata notifica di atto di costituzione in mora, e rilevando, comunque, l’infondatezza dello stesso.

Il Tribunale, con ordinanza n 254 del 25 novembre 2009, ha disposto la nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio nella persona dell’ing. F C, ponendo i seguenti quesiti:

- Accerti il C.T.U. l’esatta consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, siti in Marcellinara, località Sant’Elia, interessati da procedura espropriativa;

- Accerti il C.T.U. la destinazione urbanistica dei terreni utilizzati per scopi di pubblica utilità e ne accerti il valore, osservate, per quelli fra essi per i quali, eventualmente, vi sia possibilità legale ed effettiva di edificazione, le disposizioni di cui all’art. 37, commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

- Determini il C.T.U. l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di risarcimento, correlato al valore integrale dei terreni al momento del trasferimento della proprietà, attuato con decreto n. 1/08 del 27 ottobre 2008;

- Determini il C.T.U. l’importo degli interessi moratori sul detto ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di risarcimento dalla data della scadenza dei termini di occupazione legittima fino al trasferimento della proprietà, attuato con il decreto menzionato;

Il Consulente Tecnico d’Ufficio ha, quindi, depositato relazione scritta.

Le parti hanno prodotto memorie.

Nella camera di consiglio del 16 settembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Vanno richiamate, innanzi tutto, le conclusioni cui è giunto il CTU.

In relazione al quesito n. 1, questi ha specificato che la superficie complessiva risulta pari a mq 2.095.

In relazione al quesito n. 2, il Consulente ha precisato che, al momento dell’emanazione del decreto di acquisizione, i terreni risultano avere destinazione urbanistica B2 – residenziale di completamento, con indice pari a 0,90 mc/mq.

Nel rispondere al quesito n. 3, il Consulente ha valutato in € 29,30 mq il valore del fondo al momento dell’emanazione del decreto di acquisizione, con conseguente determinazione del dovuto in complessivi € 61.383,50 (€/mq 29,30 * 2.095 mq = 61.383,50). Il Consulente ha riconosciuto, inoltre, una maggiorazione del 10%, pari ad € 6.138,35, in quanto, secondo quanto affermato dallo stesso, l’indennità provvisoria riconosciuta dall’Ente è risultata inferiore agli 8/10 di quella definitiva.

In risposta al quesito n. 4, il Consulente ha determinato in € 51.465,52 l’importo degli interessi moratori sul detto ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di risarcimento dalla data della scadenza dei termini di occupazione legittima fino al trasferimento della proprietà, attuato con il decreto di acquisizione menzionato.

La somma complessivamente dovuta, come calcolata dal CTU è risultata, quindi, pari complessivamente ad € 118.987,37 (€ 61.383,50 + € 6.138,35 + € 51.465,52 = € 118.987,37).

Rileva il Collegio che risulta non corretta la ricostruzione giuridica autonomamente effettuata dal CTU, senza tenere conto del contenuto specifico dei quesiti che erano stati sottoposti allo stesso.

Il CTU, infatti, ha ritenuto che le somme corrispondenti al valore del bene fossero dovute a titolo di indennità, mentre in effetti sono dovute a titolo risarcitorio ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001.

L’errata ricostruzione giuridica non avrebbe avuto rilevanti conseguenze se il Consulente non avesse deciso di riconoscere una maggiorazione del 10%, non contemplata dalla sentenza recante la condanna al risarcimento dei danni, che si riflette, tra altro, sul calcolo degli interessi legali.

Ritiene il Collegio, anche per ragioni di economia dei mezzi processuali, di invitare il CTU ing. F C ad elaborare relazione di chiarimenti che, pur tenendo fermi i criteri di determinazione del valore del bene di cui alla relazione già depositata, si attenga scrupolosamente ai quesiti posti con ordinanza n 254 del 25 novembre 2009, nella quale è chiaramente specificato che quella oggetto della controversia è un’obbligazione di tipo risarcitorio e non indennitario.

Fissa al CTU il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza per provvedere al deposito della relazione di chiarimenti, rispetto alla quale le parti potranno fa pervenire le proprie osservazioni.

Resta sospesa e riservata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

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