TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2010-11-15, n. 201000229
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Testo completo
N. 00229/2010 REG.ORD.COLL.
N. 01244/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
O
sul ricorso n. 1244/2009, proposto da C G A, C G F, C G E L, C I, rappresentati e difesi dagli avvocati V B ed A B ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Lidonnici 12, presso lo studio dell’avv. P B;
contro
il Comune di Marcellinara, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell’avv. D V, che lo rappresenta e difende;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza n. 583 del 28 maggio 2008 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcellinara;
Vista l’ordinanza n. 254 del 25 novembre 2009;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 settembre 2010 il Cons. G I ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 583 del 28 maggio 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Prima, ha condannato il Comune di Marcellinara al risarcimento dei danni patiti dai signori Adriana Chieffallo Gariani, Fernando Chieffallo Gariani, Elena Luigia Chieffallo Gariani ed Italo Cardamone in seguito all’illegittima occupazione di un terreno di proprietà degli stessi, nell’ambito di una procedura espropriativa non conclusasi con l’emissione di tempestivo decreto di esproprio.
Il Tribunale ha ritenuto di far ricorso al meccanismo di cui all’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 e quindi di enunciare i criteri cui il Comune di Marcellinara si sarebbe dovuto attenere nel prosieguo della vertenza, fissando i seguenti principi:
a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, ove anteriore), il Comune di Marcellinara ed i ricorrenti potranno addivenire ad un accordo, in base al quale le parti convengono e stipulano la cessione del bene di modo che la sua proprietà sia trasferita al Comune suddetto e ai ricorrenti sia liquidata quale corrispettivo la somma specificamente individuata nell’accordo stesso; detta somma dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001), comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.);
a. 1) la somma da liquidare ai ricorrenti dovrà tener conto altresì del danno relativo al periodo, successivo al periodo di occupazione legittima, di indisponibilità materiale e giuridica del bene in cui l’amministrazione ha utilizzato il terreno senza titolo;
b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune di