TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400588
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00588/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00995/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2024, proposto da
O H, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Ravenna, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Ravenna, prot. n. Cat. A.12/Imm. n. 73/2024, notificato il 20 maggio 2024, con cui è stata decretata l'irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;


Questo Tribunale, con sentenza n. 99/2024, emessa nel procedimento R.G. n. 31/2024, ha annullato il provvedimento con cui l’istanza di conversione del permesso di soggiorno richiesta del ricorrente è stata rigettata una prima volta nel 2023 a causa della mancata verifica della disponibilità della quota di conversione. In suddetta pronuncia si è evidenziato che <<Il Consiglio di Stato in materia di conversione del permesso di soggiorno, infatti, "ha ritenuto che la mancata richiesta o presentazione del nulla osta da parte dello straniero non precluda l'accoglimento della domanda, sussistendo in questi casi l'onere per l'amministrazione di attivarsi d'ufficio allo scopo di ottenere il documento mancante (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, III sezione, n.724212022)." (Cons. Stato, sentenza 47 7212023).>>.

L’Amministrazione, anziché ottemperare a tale sentenza, ha dichiarato irricevibile la domanda per “incompetenza ad agire” della Questura.

Il provvedimento, così adottato, sarebbe illegittimo, secondo quanto dedotto in ricorso, per:

1. violazione delle norme sul procedimento e dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, dal momento che la presunta incompetenza è stata rilevata solo a distanza di due anni della presentazione della domanda e dopo la precedente adozione di un provvedimento;

2. violazione ed errata applicazione degli artt. 24, comma 4 e 38 del

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