TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300327
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Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-794 del -OMISSIS-0-OMISSIS-7, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizie e domicilio fisico ex art. -OMISSIS-5 c.p.a. presso il suo studio in -OMISSIS-, via Simone Cuccia 45;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L S M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza ingiunzione a demolire n°-OMISSIS-, prot. n°-OMISSIS-, con la quale il Capo Area Amministrativa della RUI del Comune di -OMISSIS-, Area Amministrativa, ha ordinato a -OMISSIS-, n.q. di committente e -OMISSIS-, n.q. di proprietaria e committente dei lavori, di demolire a propria cura e spese le opere abusive;
- della relazione tecnica del responsabile del procedimento del Comune di -OMISSIS-, allegata all’ordinanza di demolizione di cui al punto a) scaturita a seguito della segnalazione n°-OMISSIS-;
- della segnalazione n°-OMISSIS-, pure allegata all’ordinanza di demolizione notificata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno -OMISSIS-7 gennaio -OMISSIS-0-OMISSIS-3 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-. Con il ricorso in epigrafe, i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione n. --OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- ordinava loro, nella rispettiva qualità di committente dei lavori e di proprietaria-committente, di demolire le opere abusive realizzate sull’area catastalmente identificata al foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-, sub-OMISSIS-(ex p.lla -OMISSIS-).
Trattavasi in particolare di un manufatto edilizio in muratura, con copertura in legno a una elevazione fuori terra, della superficie di 50 mq circa, adibito a cucina-soggiorno quale dependance dell’immobile principale presente sul lotto. L’edificazione, priva di titolo edilizio, veniva fatta risalire al -OMISSIS-circa, anno in cui “ come visibile dalle foto aeree, si è spostato il confine del lotto ampliando la superficie di pertinenza ”.
All’ordinanza era allegata la segnalazione di polizia locale che aveva dato origine al procedimento, a sua volta corredata da fascicolo fotografico e foto aree.
-OMISSIS-. Hanno premesso in fatto i ricorrenti:
- che sulla medesima area insisteva anche un fabbricato di-OMISSIS- vani, abusivamente realizzato e acquistato in pendenza della relativa domanda di condono;
- che in ordine al villino di cui al punto precedente, il Comune di -OMISSIS- emetteva autonomo ordine di demolizione, separatamente impugnato con ricorso avente R.G. n. -OMISSIS- (respinto con sentenza di questo Tar n.-OMISSIS-) e -OMISSIS- veniva condannato in sede penale per il reato di abuso edilizio, con contestuale ordine di demolizione.
3. Sul presupposto dell’illegittimità dell’ordine di demolizione, i coniugi