TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-23, n. 202305107
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 05107/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02902/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2902 del 2023, proposto da
-O-, in persona del legale rappresentante, sig. -O-, in giudizio anche in proprio, rappresentato e difeso dall’avvocato L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- del provvedimento notificato a -O- via PEC il 26 gennaio 2023, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato quanto segue: “Con il presente decreto è adottato provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza ed efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa, nei confronti della Ditta -O-”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, anche non cognito, ivi compresa la relazione istruttoria (laddove esistente), comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Espone parte ricorrente che, a seguito di accesso ispettivo del 19 maggio 2022, da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pesaro e Urbino, congiuntamente con il personale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’A.S.U.R. Marche, riscontrate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro relativamente al punto 7 dell’allegato I al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, adottava provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale con decorrenza ed efficacia immediata dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta il 20 maggio 2022.
Con istanza trasmessa il 23 maggio 2022, la società ricorrente, nel rappresentare di aver provveduto a ripristinare le regolari condizioni di lavoro e di aver effettuato il pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione per la violazione, chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione, ai sensi dei commi 9 e 11 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Con provvedimento prot. n. 45533 del 24 maggio 2022, A.S.U.R. Marche revocava l’anzidetto provvedimento ed ammetteva -O- al pagamento della sanzione in sede amministrativa, “per non aver scelto le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale anche in riferimento alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”.
Con provvedimento prot. 000002 del 26 gennaio 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul presupposto dell’adottato provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla A.S.U.R. Marche, adottava provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, con decorrenza ed efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa, nei confronti della ricorrente -O-
2. Avverso tale atto, parte ricorrente ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione di legge: violazione e falsa applicazione