TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-10-22, n. 201402778
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Testo completo
N. 02778/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: C N, rappresentato e difeso dagli avv.ti F B e A M P, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Catania, v.le XX Settembre,45;
contro
Ministero della Difesa, Distretto Militare di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento 29.3.2006 recante giudizio di non idoneità quale volontario ferma prefissata 1 anno (vfp1) ed atti connessi come meglio descritti in ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Distretto Militare di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i sig. C N impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, deducendo (anche con motivi aggiunti) violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Per resistere al gravame si costituivano in giudizio il Ministero della difesa ed il Distretto militare di Catania col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
In data 18.10.2006 il Casella depositava ricorso per motivi aggiunti con istanza di sospensiva.
Con ordinanza collegiale 26/06/2006 n. 271, questo Tribunale disponeva una verificazione medico legale, a cura della C.M.O. operante presso l'Ospedale militare di Messina, al fine di appurare le reali condizioni fisiche del ricorrente.
La relazione di verificazione depositata il 17/08/2006 si concludeva nel senso che il ricorrente era idoneo al servizio.
Di seguito, con ordinanza collegiale 13/11/2006 n. 1751, questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare (e ciò ovviamente ai fini dell'ammissione del ricorrente al servizio militare volontario, in ferma prefissata per 1 anno).
Con memoria depositata in data 12.04.2013, il ricorrente, premesso che nelle more del giudizio è stato assunto in servizio presso il Ministero dell'Interno come vigile del fuoco, fa presente che è stato ivi riconosciuto fisicamente idoneo e chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Ciò premesso, il Collegio rileva preliminarmente che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, in quanto la stessa è ammessa (cfr. art. 34 comma 5, cod. proc. amm. ) solo quando l'Amministrazione adotti, nelle more del giudizio, un atto satisfattivo che, sostanzialmente, riconosca l'illegittimità dell'atto impugnato in relazione ad una op più censure dedotte dal ricorrente. Ipotesi, questa, che nella specie certamente non ricorre.
Viceversa, la richiesta della parte può essere interpretata come comunicazione di sopravvenuta carenza di interesse, sicché non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del ricorso sotto il detto profilo.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la delibazione del fumus di cui alla citata ordinanza cautelare n. 1751/2006, peraltro collegata agli esiti della disposta verificazione (favorevoli al ricorrente), vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente come da dispositivo.