TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-12-18, n. 202319093
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 19093/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13923/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13923 del 2018, proposto da
P L, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, U F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
C R M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
- del provvedimento in data 28 settembre 2018, di non ammissione dell'odierna ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” o altre sedi, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, presso l'Università degli Studi di Catanzaro o altre sedi, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica, presso l'Università degli Studi di Catanzaro o altre sedi, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto concorso per l'accesso alle predette Scuole, indetto con D.M. n. 1208 del 17 maggio 2018 e successive modifiche, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi alla suddetta Scuola;
- della graduatoria di merito unica nazionale, pubblicata secondo le indicazioni di cui al D.M. n. 1208 del 17 maggio 2018, nonché i successivi aggiornamenti e/o scorrimenti e del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole sulla base del raggruppamento degli stessi in “scaglioni di scelta e di assegnazione”, di volta in volta susseguitisi, nella parte in cui non collocano la ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- dell'attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell'ambito della graduatoria anzidetta, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della