TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-06-19, n. 201907957

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-06-19, n. 201907957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907957
Data del deposito : 19 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2019

N. 07957/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02432/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2018, proposto dal Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;



contro

Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 Agosto 2016, Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, Comune di San Severino Marche non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1) della ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 nominato ex Art. 11 della L. n° 400/88 e s.m.i., pubblicata sul sito www.sisma2016.gov.it in data 18.12.2017 e sulla Gazzetta Ufficiale n° 14 del 18.01.2018, recante “Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi per l'attività di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni”, nella parte in cui, all'Art. 5 rubricato come “Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione pubblica”, stabilisce che “[I]n relazione agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto - legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., ed ammessi a contributo, l'entità del contributo erogato è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo 14”, ponendo, altresì, disposizioni attuative e di dettaglio rispetto a tale principio normativo, parimenti impugnate, ed inoltre, in via subordinata, nella parte in cui, all'Art. 7 rubricato come “Entrata in vigore ed efficacia”, omette di prevedere l'esclusione di retroattività per le disposizioni sopra previste;

2) della ordinanza n° 14 del 16.01.2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 nominato ex Art. 11 della L. n° 400/88 e s.m.i., nella parte in cui dovesse essere interpretata come recante disposizioni presupposte di quelle oggi impugnate o comunque vincolanti per il Commissario nel senso della adozione delle disposizioni oggetto di odierna impugnazione; 3) di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso, conseguente o comunque correlato, ove ritenuto lesivo delle prerogative di parte ricorrente, con riserva di proposizione di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa I S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La presente sentenza viene redatta nel rispetto del principio di sinteticità, il cui rispetto è richiesto anche al Giudice dall’art.3 c.p.a., motivo per cui il Collegio ritiene di prescindere dal riportare analiticamente la descrizione dei fatti di causa, per cui si riporta integralmente agli atti processuali e alla copiosa documentazione allegata in atti.

Espone parte di appartenere ai comuni interessati dalla serie di eventi sismici che hanno colpito il territorio marchigiano dal mese di agosto 2016 al mese di gennaio 2017 e di essere, in quanto tale, destinatario dei finanziamenti previsti per la ricostruzione, riparazione e recupero degli edifici pubblici nonché per gli scopi di cui all’art. 14, comma 1°, D.L. n° 189/16 conv. in L. n° 229/16 nei limiti delle risorse allo scopo stanziate presso il M.E.F.

Pu non essendo previsto alcun obbligo normativo, per le Amministrazioni Pubbliche, di dotarsi di specifica copertura assicurativa, il Comune di Civitanova Marche- a differenza della scelta operate da altri Comuni- in considerazione dell’elevato rischio sismico decideva di dotarsi di una polizza assicurativa, sostenendone i relativi costi (v.doc.5 allegato al ricorso introduttivo, relativo alla polizza “All Risks” stipulata con la Milano Assicurazioni, con decorrenza dal 31.12.2013 fino al 31.12.2016, e premio annuo lordo pari ad euro 44.150,00).

Pertanto, parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui si dispone, in estrema sintesi, la decurtazione dall’importo del finanziamento concesso dal M.E.F. per la ricostruzione pubblica di quanto eventualmente percepito a titolo di indennizzo assicurativo per i medesimi eventi sismici (di contro, parte ricorrente non allega né dimostra di avere un interesse concreto e attuale all’impugnazione dell’ordinanza nella parte in cui dispone che l’importo del contributo verrà corrisposto al netto “di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo art. 14”) .

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata evidenziando che il combinato disposto delle previsioni di cui agli artt. 2, comma 2, e 14 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. impone al Commissario straordinario, nell’adottare le ordinanze di competenza, il rispetto “della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo”: ne deriva, nel caso specifico, l’obbligo del Commissario straordinario di attenersi strettamente alla disciplina contenuta nell'art.14 del decreto legge n. 189/2016 in cui, a differenza di quanto previsto dall’art.6, non è contenuta alcuna previsione che limiti l'erogazione del contributo al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri pubblici contributi.

Tale diversità di trattamento da parte del legislatore primario rinverrebbe il proprio fondamento nella considerazione secondo cui, nella ricostruzione pubblica, non è ravvisabile alcun indebito trasferimento di risorse, la cui quantità è stabilita sulla base del criterio delle "risorse assegnate" e non già della integrale copertura dei costi sostenuti dall'Ente Locale in ragione del sisma, così rendendo equo che il medesimo Ente Locale possa disporre dell'importo di indennità assicurativa per sostenere costi che non risultano allo stato rimborsabili né assumibili da alcun altro soggetto.

In via solamente subordinata, qualora si volesse ritenere che il Commissario Straordinario possa derogare alla volontà legislativa risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 14 del D.L. n° 189/16 e s.m.i, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 5 comma 5° della L. n° 225/92 e s.m.i., applicabile “ratione temporis”, nella parte in cui stabilisce che “le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”, presupposti che risultano totalmente assenti nell’ordinanza commissariale n° 43/17.

Con il secondo motivo di ricorso - sempre in via subordinata, qualora si volesse riconoscere al Commissario Straordinario un qualsivoglia potere di integrazione della previsione della disposizione normativa di rango ordinario sul punto- parte ricorrente lamenta violazione di ogni articolazione del principio di proporzionalità, inteso quale declinazione euro-unitaria dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. L’art. 2 comma 1° lett. c) del D.L. n° 189/16 e s.m.i. stabilisce infatti che il Commissario Straordinario “opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo, altresì, la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate”.

È evidente, in altri termini, che la programmazione della ricostruzione avviene

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