TAR Roma, sez. III, decreto decisorio 2017-11-08, n. 201706947
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/11/2017
N. 06947/2017 REG.PROV.PRES.
N. 03460/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3460 del 2011, proposto da:
Greenpeace Onlus ed Altri, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong Onlus, Italia Nostra Onlus, Legambiente Onlus, Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M C, V S, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Studio Legale Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto, Provincia di Rovigo non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Soc Enel Produzione Spa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del 05.01.11 con cui la Soc. Enel produzione Spa è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di conversione della esistente centrale termoelettrica nel Comune di Porto Tolle (RO) alimentata ad olio combustibile, nella configurazione con alimentazione a carbone e biomasse vergini in co-combustione con il carbone, di potenza elettrica lorda nominale di 1980 M.W. - (art. 119 c.p.a.);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, e 82, co. 1, c.p.a.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 aprile 2011;
Rilevato che la segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di cui all’art. 82, co.1, c.p.a. in data 18 novembre 2016 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informativo della Giustizia amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.