TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-07-04, n. 201502226
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Testo completo
N. 02226/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02808/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2014, proposto da:
V G, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso P Q in Lecce, Via Garibaldi 43;
nei confronti di
F M, rappresentato e difeso dagli avv. A O, I M, con domicilio eletto presso A O in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
- del permesso di costruire 21.11.2013 n. 122 assentito dal dirigente dell'UTC del Comune di Castrignano del Capo;
- delle successive variani assentite con permessi di costruire 19.5.2014 n. 47 e 17.7.2014 n. 79;
- dell'autorizzazione paesaggistica 30.4.2014 n. 44 assentita dallo stesso Comune;
- nonchè del presupposto planivolumetrico e piano urbanistico di insieme della maglia n.8 approvato dal Consiglio comunale di Castrignano del Capo con deliberazione n. 26/12 e della successiva variante allo stesso approvata dal Consiglio comunale di Castrignano del Capo con deliberazione 5.3.2014 n. 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo e di F M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti G. Pellegrino, P. Quinto, A. Orlandini, I. Melcarne.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.11.2014 il sig. Giugni Vincenzo agiva per l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per:
-eccesso volumetrico, per avere l’A.C. assentito un intervento edilizio dalle caratteristiche e dimensioni volumetriche ben superiori rispetto a quelle consentite in zona B3 " edilizia esistente in zona di interesse ambientale e paesaggistica " dall'art. 16 delle NTA del PdF del Comune di Castrignano del Capo;
-mancato rispetto della distanza del nuovo edificio dal confine con la proprietà Sangiovanni dovuta ai sensi dell'art. 16 NTA del PdF anche con riferimento all'art. 9 c. 1 n. 2 del D.I. n. 1444/68, ponendosi la nuova edificazione assentita con i provvedimenti impugnati, per una rilevante parte ad una distanza di circa m. 3 dal confine con la proprietà Sangiovanni e presentando per di più la medesima, al primo piano, un balcone aggettante sporgentesi sino a m. 1,50 dal confine medesimo;
-violazione dell’art. 16 NTA del PdF sotto altro profilo, eccesso di potere, per presentare l’intervento assentito una destinazione urbanistica assolutamente incompatibile con l'interesse paesaggistico ed ambientale tutelato dall'intera normativa di cui all'art. 16 NTA del PdF citato.
Esponeva in particolare il ricorrente di essere proprietario in Leuca (fraz. di Castrignano del Capo) di una antica villa con annesso giardino pertinenziale (villa Sangiovanni) gravata di usufrutto in favore della madre M A S, confinante con un'area solo parzialmente edificata, caratterizzata per moltissimi anni