TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-04-09, n. 202003856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-04-09, n. 202003856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003856
Data del deposito : 9 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2020

N. 03856/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09881/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9881 del 2013, proposto da
Soc Semia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappie', M S, con domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, via Adda, 55;



contro

Soc. Gestore dei Servizi Energetici - Gse - S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, A P, M A F, P R M, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
Autorita' per L'Energia Elettrica e il Gas, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della comunicazione prot. gse/p20130141362 del 2 luglio 2013 del GSE con la quale è stata respinta la domanda di qualifica di "impianto alimentato da fonti rinnovabili (iafr) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto 18/12/2008 per la nuova costruzione dell'impianto denominato "Abbadia San salvatore 2" sito in loc Poggio alla Billa (si) Iafr 8099;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici - Gse - S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la Semia Green s.r.l. chiede l’annullamento della nota (prot. GSE/P20130141362) del 2/07/2013, con la quale il GSE ha respinto la domanda di qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) ai sensi dell’art. 4, co. 1, d.m. 18/12/2008, per la nuova costruzione dell’impianto denominato Abbadia San Salvatore 2, sito in località Poggio alla Billa, Siena.

Il GSE pone a principale fondamento del diniego la circostanza che il gruppo di produzione installato presso l’impianto era già stato oggetto di incentivazione, con la conseguente impossibilità di accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 18 dicembre 2008.

La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per i seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, violazione del contraddittorio procedimentale, dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza (art. 97 Cost., artt. 2 e 6 della legge 241/990); il contraddittorio procedimentale non si è svolto sui reali motivi posti alla base del diniego;

II) violazione e falsa applicazione del D.M. 18 dicembre 2008, dell’art. 2, comma 152 della legge finanziaria per il 2008; eccesso di potere sotto vari profili ed, in particolare, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta rispetto al trattamento riservato dal GSE ad altro impianto totalmente assimilabile; difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

III) violazione art. 12 delle preleggi in relazione all’interpretazione dell’art. 2, comma 152, della legge finanziaria per il 2008, del DM 21 dicembre 2007 e del d.lgs 152/2006; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per falso presupposto in fatto e in diritto in relazione al divieto di cumulo degli incentivi;

IV) violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 2, comma 152, della legge finanziaria per il 2008, del DM 21 dicembre 2007 e del d.lgs 152/2006 in relazione ai motivi posti a fondamento del diniego; la ricorrente confuta i motivi posti alla base del diniego, osservando che, qualora le fosse stato consentito, avrebbe potuto presentare le seguenti osservazioni nel procedimento: a) il gruppo elettrogeno non è lo stesso già oggetto di incentivi, ma è stato ricondizionato; l’impianto è stato progettato, dimensionato e modulato da Marcopolo per un nuovo lotto di discarica a sé stante rispetto alla porzione di discarica esistente; b) il calendario di manutenzione presentato, che, secondo il GSE si riferirebbe all’impianto “Inzago 2” e quindi ad un impianto diverso da quello in oggetto, sarebbe un calendario tipico di manutenzione-ispezione di un gruppo di generazione Jenbacher, analogo a quello installato presso l’impianto di Abbadia San Salvatore 2; c) gli interventi di manutenzione effettuati sul gruppo avente matricola 3546351 sono riferiti alle componenti originali sostituite dal gruppo di generazione da parte delle società esterna a Marcopolo, pertanto l’intervento di manutenzione è da considerarsi equivalente a quello del costruttore; d) per quanto riguarda la potenza nominale media era sufficiente la dichiarazione del costruttore.

2.- Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il GSE, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.- Alla pubblica udienza del 4 marzo 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione



DIRITTO

1.- Oggetto di impugnativa è il provvedimento 2 luglio 2013 con il quale il GSE ha respinto la domanda della Semia Green s.r.l. di qualifica dell’impianto denominato “Abbadia San Salvatore 2” come “impianto alimentato da fonti rinnovabili” (IAFR) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 18 dicembre 2008.

Il GSE fonda il provvedimento di diniego sui seguenti motivi:

a) il gruppo di produzione

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