TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-29, n. 202001956
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2020
N. 01956/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2019, proposto da
E C G, rappresentata e difesa dagli avvocati G L M e A B, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G L M in Barrafranca, Corso Garibaldi n. 440, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia - Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 149/2017, pubblicata in data 21/03/2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Caltagirone - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 12/04/2017, passata in giudicato il 04/03/2019, mai eseguita dall’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la ricorrente di aver adito il Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro e, dopo aver premesso di avere stipulato, quale docente abilitata all’insegnamento nelle scuole elementari, diversi contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a partire dall’anno scolastico 1998/1999 e fino all’anno scolastico 201/2012, di aver chiesto la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato fin dall’anno scolastico 2000/2001, la condanna dello stesso Ministero al pagamento degli scatti di anzianità, delle differenze retributive cui avrebbe avuto diritto in caso di assunzione a tempo indeterminato, delle mancate retribuzioni dei mesi di luglio e agosto dall’a.s. 2005/2006 e la condanna al risarcimento del danno derivante dalla condizione di precariato, oltre accessori di legge.
Il Tribunale Ordinario di Caltagirone, con sentenza n. 149 del 21 marzo 2017, ha accertato “ il diritto di E C G al riconoscimento della progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio con contratti a termine secondo quanto previsto dai vari CCNL succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo e per l’effetto ” ha condannato “ il MIUR a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata con i contratti stipulati dall’a.s. 2001/2002 ed al pagamento in favore dello stesso delle eventuali differenze retributive maturate dall’anno scolastico 2006/2007, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ”; le altre domande proposte dall’esponente sono state rigettate.
Detta sentenza, con formula esecutiva apposta in data 7 aprile 2017, è stata spedita per la notifica il 12 aprile 2017 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Palermo e all’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia - Ambito Territoriale di Catania, ed è passata in cosa giudicata come risulta dall’attestazione in data 4 marzo 2019 del funzionario giudiziario della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Caltagirone.
Ad oggi, lamenta la deducente, è abbondantemente decorso il termine dei 120 giorni di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997, dalla data di notifica del titolo esecutivo e, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso, l’Amministrazione intimata non ha provveduto ad ottemperarvi.
Con ricorso spedito per la notifica in data 24 giugno 2019 e depositato in data 2 luglio 2019 l’esponente ha proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Palermo.
1.2. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2019, a seguito di richiesta di assegnazione da parte del difensore della parte ricorrente di un termine per procedere ad alcune regolarizzazioni, previo avviso ex art. 73 comma 3, cod. proc. amm., la causa è stata rinviata ad una successiva camera di consiglio.
1.3. Con ordinanza 5 maggio 2020, n. 952, ritenuto necessario acquisire chiarimenti in ordine alla rilevanza, in relazione ai fatti di causa, di quanto evidenziato nella nota prot. 0017889 datata 3 dicembre 2019, depositata dalla parte resistente in data 16 aprile 2020, è stato assegnato alla medesima Amministrazione resistente il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della