TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-09-16, n. 202416415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-09-16, n. 202416415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416415
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 16415/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04453/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4453 del 2020, proposto da
Condominio di via delle Spighe n. 112/A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

nei confronti

G T, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. CF/10415/2020 del 20 gennaio 2020 annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della l. n. n. 241/1990 della determinazione dirigenziale n. 3268 del 29 ottobre 2019, a sua volta già di revoca ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 dell’originaria determinazione dirigenziale n. 1342 del 3 giugno 2009 di autorizzazione del passo carrabile in Roma, via delle Spighe n. 114 e 116, a servizio di un locale utilizzato per attività di autolavaggio di tipo industriale di veicoli di proprietà di G T e di concessione dell’occupazione permanente del suolo pubblico antistante l’accesso carrabile medesimo;

- di tutti gli altri provvedimenti antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi a quello impugnato, ancorché non conosciuti,

nonché per la condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dall’illegittima condotta tenuta dall’amministrazione resistente e in particolare dall’illegittimo esercizio del potere di autotutela esercitato mediante il provvedimento di annullamento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di G T;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n. 1342 del 3 giugno 2009 rilasciava in favore di G T, proprietario degli immobili siti in Roma via delle Spighe n. 114 e n. 116, facenti parte dello stabile del Condominio di via delle Spighe 112/A, locati a Ahmed Ahmed H che vi aveva avviato un’attività commerciale di autolavaggio di tipo industriale di veicoli relativa “ autorizzazione accesso carrabile e concessione occupazione suolo permanente a raso ”.

La stessa amministrazione comunale con successiva determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2019 disponeva la revoca di tale atto, per essere stato assunto quest’ultimo “senza alcuna autorizzazione del Condominio” proprietario dell’area antistante il passo carrabile in questione.

Dopo tre mesi, senza che venisse data comunicazione al Condominio dell’avvio di un nuovo procedimento amministrativo, Roma Capitale decideva di provvedere nuovamente annullando in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 detta determinazione di revoca dell’originaria autorizzazione (facendola rivivere), in ragione dell’illegittimità della revoca medesima “ in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 21 quinques della L. n, 241/90, quali i "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento” di cui al comma 1 ”, nonché nella considerazione che, in quanto in base al combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, n. 37 del d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) ed all'art. 46 comma 2, lett. b), del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il passo carrabile deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli e che “ è indubbio che l’accesso ai civici in argomento, ancorché interposto dall’area scoperta di proprietà del Condominio induca il divieto di sosta nei tratto di via delle Spighe di proprietà pubblica antistante i civici in argomento e che sussista un rapporto di funzionalità tra la concessione degli accessi carrai e l'immobile di proprietà del richiedente ”, con conseguente (implicita) irrilevanza ai fini della legittimità della determinazione impugnata di ogni profilo civilistico afferente la proprietà.

Con il presente gravame il Condominio di via delle Spighe n. 112/A (nel prosieguo semplicemente “Condominio”) impugna tale atto di annullamento in autotutela della precedente determina di revoca dell’originaria autorizzazione di passo carrabile in favore di G T per il locale di sua proprietà, facente parte del Condominio medesimo, lamentando come esso non sarebbe “ giustificato da alcuna illegittimità eventualmente viziante il provvedimento di revoca, né da alcuna ragione di interesse pubblico, né tantomeno da un contemperamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, posto che il Condominio non era stato neppure interpellato e/o chiamato a partecipare al relativo procedimento amministrativo. Infine, neppure si può ritenere esser stato rispettato il requisito del termine ragionevole ”.

Parte ricorrente – nel riferire di “ gravi pregiudizi derivanti dallo scarico di liquami in conseguenza dell’attività del controinteressato sig. H, nonché nelle infiltrazioni di acqua lungo il muro perimetrale dello stabile del Condominio appena al di sopra del passo carrabile e dell’attività dell’H, con conseguente ammaloramento dell’edificio ” - chiede, dunque, l’annullamento dell’atto avversato, per presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies, per il difetto dei presupposti richiesti dalla norma per l'esercizio dei poteri di annullamento d'ufficio, e segnatamente dei requisiti dell'illegittimità del provvedimento annullato, della sussistenza di una ragione di interesse pubblico, del contemperamento degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, nonché del termine ragionevole, nonché per violazione e falsa applicazione dell’ art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

Formula, inoltre, il Condominio relativa istanza risarcitoria riferendo che il fabbricato condominiale avrebbe subito delle infiltrazioni di acqua e liquami per via dell’attività di autolavaggio gestita dal sig. H nei locali di proprietà di G T.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, instando per la reiezione del gravame proposto.

Anche il controinteressato si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. nonché la mancanza di un reale interesse di parte ricorrente all’annullamento dell’atto avversato.

La Sezione con ordinanza n. 4934/2020 respingeva l’istanza cautelare “ Rilevato che il pregiudizio prospettato in gravame appare fondamentalmente correlato non al provvedimento in sé, ma ad asseriti comportamenti del controinteressato, nei confronti dei quali la parte ricorrente potrà tutelarsi in sede civile, risultando gli ulteriori profili pubblicistici evocati individuati in maniera meramente eventuale ”.

Il Condominio con successiva memoria insisteva per l’accoglimento delle doglianze proposte.

All’udienza di smaltimento del 21 giugno 2024, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Deve essere innanzi tutto disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal controinteressato in relazione al dolersi il ricorrente di un asserito ammaloramento dell’immobile condominiale in tesi dovuto all’attività di autorimessa svolta nei locali ai quali afferisce l’autorizzazione di passo carrabile sostanzialmente avversata, osservando il Collegio come – a prescindere dall’interesse sotteso fatto valere in giudizio da parte ricorrente (aspetto sul quale si tornerà) - il Condominio abbia impugnato un provvedimento, quello di annullamento in autotutela di un precedente atto di revoca di un’autorizzazione di passo carrabile, che è sicura espressione di un potere pubblico, che rientra nella giurisdizione di questo giudice amministrativo, assumendo rilievo ai fini in esame il contenuto delle censure formulate con il ricorso, segnatamente riferite alla dedotta insussistenza dei presupposti per l’esercizio di detto potere. Lo stesso è a dirsi per la domanda di risarcimento del danno (in tesi) conseguentemente subito dal Condominio, proprio in quanto prospettato come conseguenziale all’attività provvedimentale e, dunque, attratto alla stessa giurisdizione ai sensi dell’art. 7 del cod. proc. amm..

Tanto basta a confermare, pertanto, la giurisdizione di questo giudice amministrativo.

Ciò posto, il ricorso deve essere, comunque, dichiarato radicalmente inammissibile, non rinvenendosi in capo al Condominio, come anche evidenziato in atti dal controinteressato (oltre che in sede cautelare), un reale interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento avversato, osservando il Collegio come il pregiudizio fatto valere in giudizio sia a ben vedere riconducibile non già all’atto contestato quanto piuttosto all’attività commerciale di autolavaggio esercitata dal conduttore dell’immobile a cui l’autorizzazione di passo carrabile si riferisce.

Come accennato, parte ricorrente agisce, infatti, in ragione di asseriti e, peraltro, del tutto indimostrati “ pregiudizi derivanti dall’attività dell’H allo stabile condominiale ”.

Ben si comprende, dunque, come il Condominio sia, invero, privo di un reale interesse a impugnare l’atto avversato, non emergendo dal contenuto del ricorso e delle memorie depositate in atti così come dalla documentazione versata in giudizio quale sia l’utilità che esso conseguirebbe nell’eventualità in cui le relative censure venissero accolte e l’atto impugnato fosse annullato, rimanendo del tutto indimostrato che a tale annullamento conseguirebbe la cessazione dell’attività di autolavaggio svolta nei locali in questione.

In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

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