TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-12-14, n. 202318982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-12-14, n. 202318982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318982
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 18982/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02739/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2020, proposto dal sig. A C, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

del A C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n.2356 del 20 febbraio 2020, pubblicato on line sul sito www.istruzione.calabria.it, con il quale si è proceduto all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie provinciali di merito della procedura di internalizzazione indetta con i decreti del Ministro dell’Istruzione nn. 1074/2019 e 2200/2019, nella parte in cui al ricorrente, per la graduatoria relativa alla provincia di Reggio Calabria, sono stati riconosciuti 86,60 punti (di cui 82,60 per servizio) anziché 87,75 punti (di cui 83,75 per servizio);

- della nota n.1774 del 27 febbraio 2020, con la quale il Dirigente dell’Ambito territoriale di Reggio Calabria ha comunicato alcune intervenute modifiche del punteggio per errore materiale e la conseguente rettifica della graduatoria di merito della provincia di Reggio Calabria, nella parte in cui al ricorrente sono stati riconosciuti 86,60 punti (di cui 82,60 per servizio) anziché 87,75 punti (di cui 83,75 per servizio);

- del decreto n. 2783 del 27 febbraio 2020, mediante il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato “ la graduatoria provinciale di merito, formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per la provincia di Reggio Calabria con le modifiche ad essa apportate ”, nella parte in cui al ricorrente sono stati riconosciuti 86,60 punti (di cui 82,60 per servizio) anziché 87,75 punti (di cui 83,75 per servizio);

- ove occorra, di tutti gli altri atti del relativo procedimento, ove lesivi, e in particolare dell’art. 6 comma 4 del bando di cui al DDG n. 2200 del 6 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2019 n. 255, nella parte in cui prevede che “ La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall’articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.


Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con i decreti del Ministro dell’Istruzione nn. 1074/2019 e 2200/2019 è stata indetta una procedura volta ad internalizzare il servizio di pulizia degli edifici scolastici, mediante l’assunzione nei ruoli statali del personale impiegato da almeno 10 anni nelle ditte che erano state aggiudicatarie di appalti nel settore.

Il ricorrente, che aveva svolto in passato lavori socialmente utili e aveva prestato servizio per alcune ditte aggiudicatarie di tali servizi per la provincia di Reggio Calabria, ha partecipato alla predetta procedura.

2 - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla predetta procedura, ivi compreso il bando e la graduatoria su base provinciale, nella parte in cui: i) non è stata considerata in suo favore, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, una parte del servizio prestato da LSU per la provincia di Reggio Calabria (dall’1.06.2001 al 30.06.2001 effettivamente compiuto) non indicata inizialmente nella domanda e non inserita neppure successivamente a causa dell’asserito malfunzionamento del sistema informatico da utilizzare per la partecipazione alla selezione (la piattaforma polis);
ii) sarebbero stati commessi alcuni errori nel calcolo del punteggio attribuitogli, con particolare riferimento agli altri titoli e al servizio militare, per il quale la Commissione gli avrebbe dovuto attribuire 1 punto e non già 0,55.

In definitiva, il ricorrente ha concluso l’illegittimità delle determinazioni in virtù delle quali gli sono stati riconosciuti 86,60 punti (di cui 82,60 per servizio) e non 87,75 punti (di cui 83,75 per servizio).

3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti mezzi:

- violazione dei principi di autotutela ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ex art. 6 comma 1 lett. b) della l.n. 241/1990;
violazione dei principi di buon andamento, di proporzionalità e leale collaborazione tra privato e P.A.;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta: irragionevolmente l’Amministrazione avrebbe fatto gravare sul ricorrente le conseguenze dell’impossibilità di emendare la domanda dell’errore compiuto in sede di indicazione del servizio da computare;

- violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione, disponendo del dato relativo al servizio effettivamente prestato dal ricorrente nelle vesti di LSU avrebbe dovuto, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, procedere all’acquisizione del relativo dato e attribuirgli correttamente il punteggio;

- erronea valutazione titoli in violazione della Tabella Titoli allegata al d.m. n. 1074/2019;
violazione dei principi di autotutela ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90;
violazione dei principi di buon andamento, di proporzionalità e leale collaborazione tra privato e P.A. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

4 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso, depositando una relazione degli Uffici competenti volta a prendere specifica posizione sui fatti di causa e hanno confutato i vari assunti ricorsuali, concludendo per la legittimità degli atti impugnati.

5 - Questo T.A.R. con ordinanza n. 4577/2020 ha rigettato l’istanza cautelare corredante il ricorso per difetto del relativo fumus boni juris .

6 – All’udienza del 25 ottobre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

8 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.

8.1 – Non ha pregio il primo mezzo, con cui parte ricorrente ha lamentato che illegittimamente l’Amministrazione avrebbe posto a suo carico le conseguenze dell’impossibilità di emendare la domanda di partecipazione dell’errore compiuto nell’indicazione dei periodi di servizio compiuti come LSU.

In tesi, il sig. C avrebbe cercato di emendare tempestivamente la domanda di partecipazione a suo tempo presentata, indicando il periodo dal 1° giugno 2001 al 30 giugno 2001 ma ciò non sarebbe stato possibile per un malfunzionamento informatico del sistema informatico da utilizzare per la partecipazione alla procedura in discorso.

Sennonché il Collegio rileva l’estrema genericità delle asserzioni del ricorrente sul punto, le quali risultano sprovviste di ogni adeguato elemento o argomento di prova in merito: i) al tentativo di integrazione della domanda in tesi compiuto e alla data in cui esso sarebbe avvenuto;
ii) al malfunzionamento in generale del sistema informatico nonché allo specifico malfunzionamento che sarebbe occorso il giorno della integrazione domanda non andata a buon fine.

Né del resto le asserzioni ricorsuali hanno trovato alcuna idonea conferma nella relazione dell’Amministrazione acquisita agli atti, recante una ricostruzione della vicenda logicamente con esse incompatibile e non confutata dal sig. C.

Sul punto, è ben vero che, come affermato dal ricorrente, quest’ultimo non era onerato di identificare in modo compiuto la causa concreta e la tipologia del malfunzionamento;
è tuttavia altrettanto innegabile che, in virtù del principio dell’onere della prova, il sig. C restava tenuto a fornire, a corredo delle generiche affermazioni ricorsuali, almeno qualche adeguato argomento od elemento di prova sia in ordine al suo tentativo di modifica della domanda presentata sia in ordine al verificarsi di eventuali episodi di malfunzionamento del sistema informatico da utilizzare a tal fine, eventualmente occorsi anche nel giorno del tentativo compiuto (cfr. in casi analoghi T.A.R. Lazio, Roma, III- bis , n. 14755/2023;
id. III-S, n. 16205/2022).

8.2 – Altrettanto non condivisibile risulta il secondo motivo di gravame, con cui il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 6 comma 1, lett. b) della l.n. 241/1990: in tesi, a fronte della mancata indicazione nella domanda di partecipazione del periodo di servizio da computare, avrebbe dovuto comunque procedere d’ufficio ad acquisire il relativo dato, che oltre tutto era già nella sua disponibilità.

La censura, in estrema sintesi, attiene alla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione quanto alla valutazione di un titolo di servizio, che – pacificamente – il ricorrente non ha comunicato entro la data ultima fissata dalla procedura di internalizzazione, omettendo il prescritto caricamento sulla piattaforma dedicata.

8.2.1 - Al riguardo, il Collegio ritiene che l’omissione del sig. C non potesse essere emendabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.

Ed invero la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha messo in risalto che l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata né da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione né tanto meno dal soccorso istruttorio dell’Amministrazione.

Ove ciò fosse possibile, si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali, come quella oggi all’esame, in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.

Pertanto, anche laddove i titoli siano già in possesso dell’Amministrazione, è necessario comunque che dalla domanda di partecipazione al concorso emergano l’esatta indicazione dei loro estremi e il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale: in tal caso all’inerzia dell’interessato non può supplire il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione (cfr. in tal senso Cons. St., II, n. 7815/2021;
id., V, n. 8020/2020).

A tale stregua, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di concorsi pubblici, “ Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio, ex art. 6, comma 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza ” (cfr. ex multis Cons. St., V, n. 10241/2022;
T.A.R. Campania, Salerno, I, n. 1202/2022;
T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 3031/2022).

Secondo il consolidato orientamento del giudice di appello, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati.

In particolare si è condivisibilmente affermato che “ …il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione;
con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando
” (cfr. ex multis Cons. St., III, sez. III, n. 3331/2019;
id. n. n. 96/2019;
id., n. 6752/2018;
id., n. 4266/2018;
id. n. 2219/2016).

E si badi che l’affermazione di questi principi non collide con la portata generale che si riconosce alla regola del soccorso istruttorio quale doveroso ordinario modus procedendi dell’Amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis . Detta regola, infatti, necessita di essere contemperata con altrettanto rilevanti princìpi ordinamentali essenziali per il corretto funzionamento delle procedure concorsuali e tutti preordinati ad evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo: i) alteri la par condicio ;
ii) violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa;
iii) incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando;
iv) eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. sent. Ad. Plen. n. 9/2014).

8.2.2 - Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio è dell’avviso che l’Amministrazione si è correttamente astenuta dal procedere al soccorso istruttorio e dal valorizzare un elemento della domanda di partecipazione del sig. C ( idest l’esatta indicazione dei periodi di servizio da valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio dei partecipanti) che è risultato, in modo incontestato, omesso dall’interessato e che era suo chiaro e preciso onere indicare in modo tempestivo e con precisione;
e ciò in coerenza con i princìpi di vicinanza dell’onere della prova, di diligenza e di autoresponsabilità.

Né può ritenersi che l’utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle domande di partecipazione abbia costituito, come asserito in modo apodittico nel gravame, un ostacolo o un aggravio per i concorrenti, posto che tale elemento ha rappresentato, al contrario, uno strumento per facilitare e per velocizzare la partecipazione alla procedura, nonché per rendere più efficiente l’azione amministrativa, in piena coerenza con la ratio dell’art. 3- bis della l.n. 241/1990.

Altrettanto inconferente risulta l’affermazione ricorsuale, peraltro generica, della complessità del bando di concorso, che non risulta, ad avviso del Collegio, elemento sufficiente a giustificare la mancata produzione di un titolo, cioè di un dato posto nella disponibilità immediata dell’interessato e dallo stesso allegabile in modo agevole e senza apprezzabili sforzi ricostruttivi o sacrifici, cioè a giustificare un’omissione i cui effetti non possono che ricadere nella sfera giuridica dell’interessato.

Del resto, anche a voler ritenere il bando complesso, non risultano agli né sono stati allegati nel ricorso altri casi in cui i partecipanti alla procedura, aventi una condizione culturale e di scolarizzazione non dissimile da quella del ricorrente, abbiano commesso errori od omissioni simili a quella in discorso.

E il modus procedendi stigmatizzato nel ricorso risultava vieppiù doveroso e necessitato, in considerazione dell’obbligo, da parte della Commissione, di fare stretta applicazione, in virtù del principio dell’autovincolo, di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del bando della procedura di stabilizzazione, secondo cui “La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall’articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” .

Né tale clausola risulta, come erroneamente asserito dal ricorrente, illegittima, posto che la stessa costituisce, al contrario, corretta espressione dei princìpi della par condicio e di autoresponsabilità, a fronte dell’imposizione in capo ai concorrenti, nelle precedenti clausole, di oneri di allegazione e di cooperazione assolvibili in modo agevole e immediato, senza alcun apprezzabile sacrificio o aggravio.

A tale stregua, correttamente la lex specialis ha inibito il soccorso istruttorio per consentire ai partecipanti di introdurre elementi nuovi, quando era ormai interamente decorso il periodo per la presentazione delle domande e non ha accordato in tal modo una surrettizia e indebita rimessione in termini in favore di concorrenti non diligenti e non tempestivi.

8.3 – Del pari non persuasivo risulta il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha censurato la valutazione dei suoi titoli e del servizio militare compiuta dalla Commissione.

Quanto al primo aspetto, dedotto invero in modo assai generico e apodittico, risulta dirimente osservare che l’Amministrazione, da pagg. 10 a 13 della relazione versata in atti, ha ricostruito con estrema chiarezza e puntualità tutti i passaggi compiuti per l’attribuzione del punteggio ai titoli fatti valere dal ricorrente.

Dalla relazione è emerso che la valutazione dei titoli del ricorrente è stata compiuta: i) in rigorosa osservanza di quanto previsto dalla lex specialis (cfr. in particolare allegato A/1 “ tabella di valutazione dei titoli per il profilo di Collaboratore scolastico ” di cui al decreto n. 2200/2019);
ii) assumendo quale unico riferimento i soli titoli allegati o autocertificati dal sig. C (cfr. verbale del 3 febbraio 2020).

Orbene, a fronte di tali puntuali ragguagli, che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione o censura da parte del ricorrente in quanto quest’ultimo nulla sul punto ha controdedotto, non è emerso alcun errore nell’operato dell’Amministrazione in sede di attribuzione del punteggio al ricorrente, avvenuta pertanto in maniera corretta.

Quanto, poi, alla valutazione del servizio militare dal sig. C svolto dal 16 novembre 1978 al 7 novembre 1979, l’Amministrazione ha puntualizzato, con specifici e circostanziati ragguagli anch’essi non contestati dal ricorrente, che il punteggio è stato attribuito, parametrando i periodi indicati dai candidati all’anno solare e considerando pari ad un mese i giorni di servizio superiori a 15 giorni, in coerenza con la previsione dell’art. 4, comma 1 del decreto n. 2200/2019.

A tale stregua, nel caso all’esame, la Commissione ha considerato 1 mese (dicembre) per l’anno 1978 e 10 mesi (da gennaio a ottobre) per l’anno 1979, per un totale complessivo di 11 mesi che, moltiplicati per il coefficiente stabilito dalla lex specialis per ciascun mese (0,05), hanno dato luogo all’attribuzione del punteggio di 0,55 in relazione al punto B5 della Tabella A1 di valutazione dei titoli.

9 – In definitiva, il ricorso va respinto sulla base di quanto in precedenza illustrato.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi, connessi alla novità della questione di lite, che giustificano la compensazione fra le parti delle spese legali.

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