TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-31, n. 202316185
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 16185/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08757/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8757 del 2018, proposto da
NA (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori), Autoservizi Salemi s.r.l., Inter Saj s.r.l., Baltour s.r.l., Troiani Autoservizi s.r.l., Fratelli Romano s.p.a., Dicarlobus s.r.l., Sulga s.r.l., Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l., Cialone Tour s.p.a., Interbus Federico s.r.l., Autolinee Moretti s.r.l., Bonelli Bus di Bonelli D.E M.&C. s.a.s., Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., Sabato Viaggi di Sabato Michele, Bus Center s.r.l., Autolinee Liscio, Ias Touring, Caputo Bus, Sais Autolinee, Marino Bus, Sangritana s.p.a. e T.U.A. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Malena e Vitaliano Mastrorosa, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 55/2018 pubblicata all’Albo pretorio dal 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018, avente ad oggetto “ Approvazione del Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle Ztl bus A, B, C ”, compreso l’allegato regolamento e tariffario;
- di ogni ulteriore eventuale atto precedente e presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato, compresa, ove necessario, la proposta di delibera formulata di Giunta comunale n. 53 del 30 novembre 2017, la delibera di Giunta n. 262 del 30 novembre 2017 con cui le ZTL BUS 1 e 2, a suo tempo istituite con delibera n. 314 del 4 aprile 2000, sono state revocate e sostituite dalle ZTL A, B e C, con effetto dalla entrata in vigore del predetto regolamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, le ricorrenti - imprese operanti nell’ambito “ del settore del trasporto pubblico locale, prevalentemente svolgendo autolinee regionali e bi-regionali non onerati da obblighi di servizio pubblico ” e relativa associazione rappresentativa – contestano la deliberazione n. 55 del 21 maggio 2018, con cui l’Assemblea Capitolina ha approvato il “ Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL A, B, e C ” (di seguito “Regolamento”), nonché la presupposta deliberazione della Giunta di Roma Capitale n. 262 del 30 novembre 2017 (impugnata con il ricorso introduttivo), nella parte in cui hanno “ assoggetta (to) per la prima volta al pagamento di una tariffa i servizi di linea “Gran Turismo” e “Commerciale”, come definiti “dalle norme nazionali e dall’art. 4 L.r. 30/1998” e “autorizzati da Roma Capitale e da altri Enti”, nonché i mezzi per il trasporto di alunni autorizzate da Roma Capitale … il cui percorso attraversa le ZTL A, B e C di nuova istituzione ”, restando, invece, “ nominativamente esclusi dall’accesso a pagamento i soli servizi pubblici di linea soggetti a obblighi di servizio (Atac), quelli delle forze dell’ordine e delle forze armate, quelli in servizio sostitutivo delle linee ferroviarie gestite dal Gruppo Ferrovie dello Stato e quelli diretti all’interno del Vaticano ”.
Avverso tali provvedimenti parte ricorrente articola plurime censure in ragione dell’indebita compressione dell’attività imprenditoriale delle esponenti, conseguente alla regolamentazione introdotta dall’amministrazione capitolina, in tesi inidonea a realizzare un equilibrato bilanciamento tra i plurimi interessi in rilievo.
Roma Capitale di costituiva in giudizio ampiamente argomentando sulla legittimità delle proprie determinazioni.
La Sezione con ordinanza n. 5967/2018 respingeva l’istanza cautelare “ Ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi, che prevalga l’interesse generale ad una riduzione dell’inquinamento e ad