TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-22, n. 201600183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-22, n. 201600183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600183
Data del deposito : 22 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00208/2015 REG.RIC.

N. 00183/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00208/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ditta “Agricolt B” di B T &
C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti S F, V B e G O M, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

1) - del provvedimento dirigenziale adotto dall'A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - prot. n. AGEA.UCCU.81 del 13/01/2015, pervenuto in data 20/01/2015, con cui è stata disposta nei confronti della ricorrente ditta AGRICOLT BRANDONI di B T &
C. s.n.c., con sede in Castelfidardo (AN), la revoca-decadenza di contributi comunitari in precedenza erogati nel regime di pagamento unico per gli anni dal 2005 al 2011, per un ammontare di € 499.420,60, ritenuti indebitamente percepiti sul presupposto dell'avvenuto accertamento dell'asserita falsa attestazione da parte della stessa ditta del possesso di terreni di cui non aveva la disponibilità presi in considerazione per l'erogazione dei contributi nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;

2) - del provvedimento di cui al punto 1), relativamente al disposto recupero parziale del credito accertato mediante compensazione a valere sugli importi sospesi per effetto del provvedimento cautelare UCCU n. 4855 del 16/11/2012 per € 137.735,20 e relativamente alla disposta intimazione di pagamento della residua somma di € 481.735,76, di cui € 418.685,40 a titolo di sorte ed € 63.050,36 per interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti alla data del provvedimento impugnato (13/01/2015);

3) - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ivi compresi gli atti istruttori, il provvedimento dell'A.G.E.A. prot. UCCU n. 4856 del 16/11/2012 con cui è stata disposta la sospensione del pagamento dei contributi comunitari dovuti alla ditta ricorrente per gli anni successivi al 2011, fino alla definizione dei procedimenti di verifica della legittimità dell'erogazione dei contributi percepiti nel periodo 2005/2011, definiti con l'impugnato provvedimento di cui al punto 1);

nonchè per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dalla ritenuta illegittima sospensione dell'erogazione dei contributi agricoli spettanti alla ditta ricorrente per gli anni successivi al 2011;

relativamente ai motivi aggiunti:

- del provvedimento dirigenziale adottato dall'AGEA prot. n. AGEA.UCCU.3300 del 19 maggio 2015, prevenuto in data 26 maggio 2015;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati;

nonchè per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso notificato presso l’Avvocatura dello Stato in data 24 marzo 2015, integrato da motivi aggiunti notificati in data 27 luglio 2015, la ditta ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’AGEA ha inizialmente disposto la revoca-decadenza dei contributi comunitari erogati in suo favore nelle annate agrarie dal 2005 al 2011, pari a € 556.420,60, sul presupposto della falsità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande relativamente alla disponibilità di circa 20 ettari di terreno agricolo proveniente dall’eredità della sig.ra Gentili Maltilde, oggetto di legati testamentari in favore dell’Ospedale di Castelfidardo e dell’Ospedale regionale di Ancona. Nonostante le domande di erogazione dei contributi comunitari abbiano riguardato una superficie di terreni agricoli molto estesa, dei quali soli 20 ettari circa provenienti dalla citata eredità, l’Amministrazione aveva optato per il recupero dell’intero importo, di cui € 137.735,20 immediatamente recuperati mediante compensazione con le somme dovute per gli anni successivi al 2011.

A seguito del pronunciamento cautelare di questo Tribunale (ordinanza n. 135 del 14 aprile 2015), con cui è stata concessa la sospensione degli atti impugnati col ricorso introduttivo nei limiti del recupero delle somme erogate a titolo di aiuto comunitario per la coltivazione dei terreni diversi da quelli provenienti dall’eredità della sig.ra Gentili Matilde, l’AGEA ha riesaminato la posizione della ricorrente, tenuto anche conto delle risultanze del procedimento penale pendente a carico del legale rappresentante della ditta Agricolt, da cui era emersa l’insussistenza di condotte fraudolente, e ha adottato il nuovo provvedimento n. 3300 del 19 maggio 2015. Con esso ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 81 del 13 gennaio 2015 e ha deciso di limitare il recupero della somma erogata a titolo di aiuto comunitario ai soli contributi percepiti dalla ricorrente per la coltivazione dei circa 20 ettari di terreno provenienti dall’eredità della sig.ra Gentili Matilde, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicabilità degli artt. 51 del regolamento CE n. 796/2004 e 58 del regolamento CE n. 1122/2009 (che disciplinano l’ipotesi di scostamento tra superficie dichiarata e quella determinata).

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti;
parte ricorrente, preliminarmente invocando la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo stante la disposta revoca del provvedimento con esso impugnato, lamenta l’illegittimità del nuovo provvedimento n. 3300 adottato in data 19 maggio 2015 e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

- violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986, dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, dei regolamenti CE n. 796/2004 e n. 1122/2009, della circolare AGEA n. 35/2011, nonché eccesso di potere sotto distinti profili. In primo luogo, sostiene la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe erroneo e contraddittorio nella parte in cui qualifica come illegittima la detenzione dei terreni provenienti dall’eredità della defunta sig.ra Gentili rispetto all’avvenuto accertamento, in sede penale, dell’assenza di un intento fraudolento nell’agire del legale rappresentante della ditta Agricolt, la cui buona fede sarebbe stata ammessa dalla stessa Amministrazione nelle premesse dell’atto;
in secondo luogo, sempre la ricorrente assume di aver regolarmente autocertificato il titolo attributivo della disponibilità di tali beni, conformemente a quanto stabilito nella circolare AGEA n. 35/2001 per l’ipotesi in cui il produttore diverso dal proprietario si trovi nell’impossibilità di presentare il titolo di conduzione dei terreni.

- violazione ed errata applicazione dell’art. 51 e dell’art. 53 del regolamento CE n. 796/2004 e dell’art. 60 del regolamento Ce n. 1122/2009, richiamati nel provvedimento dell’AGEA, dal momento che tali disposizioni comunitarie sanzionerebbero le sole false rappresentazioni della realtà intenzionali, mentre nel caso specifico sarebbe stata pacificamente riconosciuta la non intenzionalità del comportamento del legale rappresentante di Agricolt;
ad ogni modo, sempre a dire della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe comunque eluso l’art. 51 del regolamento CE n. 796/2004, nella parte in cui dispone la inapplicabilità delle riduzioni e delle esclusioni di cui al paragrafo 1 nell’ipotesi in cui l’agricoltore ha dichiarato una superficie superiore ai diritti di aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità.

- in ogni caso, errore di fatto a causa dell’inesatta quantificazione dell’ammontare dei contributi comunitari dovuti e fatti oggetto di sospensione con i precedenti atti dell’AGEA, atteso che nel calcolo delle somme trattenute e non corrisposte non sarebbero state quantificate quelle dovute per l’anno 2012, sicchè il credito in favore della ditta Agricolt ammonterebbe ad € 227.603,20 e non ad € 190.098,28, come indicato dall’Amministrazione.

Si è costituita in giudizio l’AGEA per resistere alle avverse censure.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2015 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione.

II. In via del tutto preliminare, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché con atto prot. n. AGEA.UCCU. 3300 del 19 maggio 2015 si è provveduto, tra l’altro, alla revoca del precedente atto prot. n. AGEA.UCCU. 81 del 13 gennaio 2015, impugnato appunto con l’atto introduttivo del giudizio, all’esito del riesame che l’Amministrazione ha ritenuto di dover effettuare alla luce delle nuove circostanze emerse successivamente all’adozione del provvedimento (in particolare, l’archiviazione del procedimento penale n. 165/2011 RGNR a carico del legale rappresentante di Agricolt, nell’ambito del quale è emersa la non fraudolenza della percezione dei contributi comunitari in questione) e sulla scorta di autonome valutazioni.

Tale convincimento è peraltro avvalorato dalla successiva attività posta in essere dall’Amministrazione.

Con ordinanza n. 677 del 7.9.2015 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha infatti disposto l’archiviazione dei verbali di contestazione redatti a carico del legale rappresentante di Agricolt dal Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, datati 15.10.2012 e 12.12.2012, dichiarando di condividere le conclusioni cui è giunto il Pubblico Ministero nel formulare la propria richiesta di archiviazione con riferimento al procedimento penale predetto, in cui si contestava al B il reato di truffa aggravata ai danni della Regione Marche.

III. Procedendo con l’esame dei motivi aggiunti, si osserva quanto segue.

III.

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