TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2015-01-08, n. 201500011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2015-01-08, n. 201500011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500011
Data del deposito : 8 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06386/2014 REG.RIC.

N. 00011/2015 REG.PROV.CAU.

N. 06386/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6386 del 2014, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio ex lege , in Napoli, Segreteria Tar Campania, p.zza Minicipio;


contro

Ministero della Difesa, Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, Comando Infrastrutture Sud, in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente del Comando Infrastrutture sud n. -OMISSIS-

b) Del Decreto dell’Ispettorato dell’Infrastrutture dell’Esercito emesso in data 31/07/2004 in relazione al ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento sub a);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito e di Comando Infrastrutture Sud;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che l’istanza di sospensiva non sia meritevole di accoglimento atteso che:

- non appare prima facie ravvisabile il dedotto vizio di incompetenza in relazione al provvedimento adottato in sede di ricorso gerarchico;

- la motivazione della decisione resa in sede di ricorso gerarchico, necessariamente riferita alle sole censure articolate da parte ricorrente, si completa con la motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che viene confermata con il rigetto del ricorso medesimo;

- tale ultimo provvedimento appare adeguatamente e sufficientemente motivato con il richiamo al -OMISSIS- prescritto dal codice dell’ordinamento militare e con richiamo al disposto degli artt. 1347 e 1349 del dlgs. Nr. 66/10 (codice dell’Ordinamento militare);

- a prescindere o meno dall’applicabilità, contestata da parte ricorrente del disposto dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/2001, cui tra l’altro rinvia il Vadecum per il Comando di Corpo, a cura della Direzione generale per il personale militare, stante il carattere generalizzato del -OMISSIS- nell’Ordinamento militare, ex art. 1347 del codice dell’Ordinamento militare, con le sole eccezioni specificatamente individuate dal medesimo disposto normativo, il ricorrente doveva ottemperare all’ordine reiteratamente impartito in -OMISSIS- a seguito della -OMISSIS-ad opera del ricorrente (cfr art. 729 del Regolamento cui rinvia l’art. 1347 del Codice dell’Ordinamento militare)

- non appare riscontrabile, ad un primo esame, il dedotto contrasto fra atti, in quanto stante il principio di prova fornito dal ricorrente con la produzione della -OMISSIS-, il ricorrente, ai fini giustificativi dell’assenza, -OMISSIS-, restandosi peraltro in attesa della richiesta regolarizzazione della certificazione, anche in seguito reiterata;

- l’ordine impartito e reiterato più volte doveva intendersi chiaro, anche in considerazione del rilievo che veniva specificatamente contestato da parte ricorrente;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;

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