TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202857
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2022
N. 02857/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03362/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2009, proposto da
Le Aci S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C G B, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Acireale, Corso Umberto I, n. 166 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato V B in Catania, via V. E. Orlando, 15;
per l'annullamento
- della ordinanza di ingiunzione n. 23 del 16 ottobre 2009 emessa dal dirigente capo settore urbanistica del Comune di Acireale;
- della concessione edilizia n. 53/06 dell'11 luglio 2006, limitatamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in essa indicati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2009 e depositato in data 30 dicembre 2009 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.
Con ordinanza di ingiunzione notificata in data 29 ottobre 2009 è stato intimato alla deducente il pagamento in favore del Comune di Acireale della somma complessiva di € 17.883,07 a titolo di “ quarta rata del costo di costruzione ed il pagamento della sanzione pecuniaria ” in relazione alla concessione edilizia n. 53 rilasciata in data 11 luglio 2006.
Detto importo, per il quale veniva altresì prevista l’aggiunta degli interessi maturati, è stato determinato dalla sommatoria tra quanto richiesto a titolo di costo di costruzione (€ 13.412,30) - e quanto richiesto a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento (€ 4.470,77).
Quanto agli antefatti, come sopra anticipato, in data 11 luglio 2006 il Comune di Acireale ha rilasciato la concessione edilizia n. 53 del 2006 per la costruzione di un complesso residenziale.
L'atto concessorio ha previsto che “ ...gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono stati determinati in complessivi € 287.698,58 salvo eventuale conguaglio derivanti da più esatti accertamenti e dalle determinazioni in itinere da parte del Consiglio Comunale”; è stata altresì prevista - e determinata nella sua esatta suddivisione - la rateizzazione delle sole somme relative al costo di costruzione, essendo stato già interamente pagato quello relativo agli oneri di urbanizzazione (in parte mediante scomputo).
Successivamente al ritiro della concessione la società ricorrente ha conferito un incarico ad alcuni tecnici di fiducia al fine di verificare l’effettiva correttezza della determinazione degli oneri concessori indicati nella concessione edilizia in questione.
All’esito di tale verifica il tecnico di parte ha sollevato alcune perplessità in relazione alla legittimità della procedura attraverso la quale si era giunti alla determinazione del contributo concessorio: in particolare, il tecnico incaricato ha evidenziato come il calcolo eseguito dal Comune di Acireale fosse determinato da coefficienti stabiliti esclusivamente attraverso una deliberazione - la n. 15 del 10 febbraio 2004 della giunta comunale di Acireale - su proposta del dirigente del settore urbanistica; dalla lettura della relazione tecnica di parte emerge poi che tale risultato era reso possibile in conseguenza di una specifica determinazione - in seno alla medesima delibera e, quindi, posta in essere ancora una volta dalla giunta municipale - di dotare la stessa di immeditata esecutività.
1.1. Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto poiché inammissibile e infondato.
1.2. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente -, come da verbale, il ricorso, dopo la discussione, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di rito frapposta dal resistente Comune di Acireale in ragione dell’infondatezza del gravame.
2. Con unico motivo di ricorso l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.P.R. 380/2001 (già art. 11 secondo comma Legge n. 10 del 28.01.1977) nonché dell'articolo 17 comma 12 della Legge regionale 4 del 2003 ).
In sintesi, per la società ricorrente, con l’art. 16 del Testo Unico Edilizia il legislatore ha riconosciuto in capo al consiglio comunale competenza esclusiva in materia di determinazione ed adeguamento delle tariffe relative agli oneri concessori: con tale norma - applicabile nella Regione Siciliana a seguito del rinvio dinamico di cui all’art. 36 della L.R. n. 7 del 2002 – è stato ben delineato il primo tassello di un più generale quadro di attribuzioni e competenze che vedono coinvolti - oltre a tale organo dell’Ente - anche un secondo soggetto, un tempo individuato nel Sindaco e oggi, invece, nel dirigente del settore di riferimento.
A fronte della natura “regolamentare” riscontrabile in capo ai provvedimenti di cui all’art. 16 del D.P.R n. 380/2001 (già artt. 5 e 6 L. 10/1977) si ha invece un atto di natura “paritetica” nelle singole determinazioni circa l’esatta entità del contributo da corrispondere.
Secondo la parte ricorrente, inoltre, nella fattispecie concreta emergono una serie di atti che privano di legittimità la pretesa al pagamento del contributo