TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202857

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202857
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202857
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 02857/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03362/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2009, proposto da
Le Aci S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C G B, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Acireale, Corso Umberto I, n. 166 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato V B in Catania, via V. E. Orlando, 15;

per l'annullamento

- della ordinanza di ingiunzione n. 23 del 16 ottobre 2009 emessa dal dirigente capo settore urbanistica del Comune di Acireale;

- della concessione edilizia n. 53/06 dell'11 luglio 2006, limitatamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in essa indicati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2009 e depositato in data 30 dicembre 2009 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.

Con ordinanza di ingiunzione notificata in data 29 ottobre 2009 è stato intimato alla deducente il pagamento in favore del Comune di Acireale della somma complessiva di € 17.883,07 a titolo di “ quarta rata del costo di costruzione ed il pagamento della sanzione pecuniaria ” in relazione alla concessione edilizia n. 53 rilasciata in data 11 luglio 2006.

Detto importo, per il quale veniva altresì prevista l’aggiunta degli interessi maturati, è stato determinato dalla sommatoria tra quanto richiesto a titolo di costo di costruzione (€ 13.412,30) - e quanto richiesto a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento (€ 4.470,77).

Quanto agli antefatti, come sopra anticipato, in data 11 luglio 2006 il Comune di Acireale ha rilasciato la concessione edilizia n. 53 del 2006 per la costruzione di un complesso residenziale.

L'atto concessorio ha previsto che “ ...gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono stati determinati in complessivi € 287.698,58 salvo eventuale conguaglio derivanti da più esatti accertamenti e dalle determinazioni in itinere da parte del Consiglio Comunale”;
è stata altresì prevista - e determinata nella sua esatta suddivisione - la rateizzazione delle sole somme relative al costo di costruzione, essendo stato già interamente pagato quello relativo agli oneri di urbanizzazione (in parte mediante scomputo).

Successivamente al ritiro della concessione la società ricorrente ha conferito un incarico ad alcuni tecnici di fiducia al fine di verificare l’effettiva correttezza della determinazione degli oneri concessori indicati nella concessione edilizia in questione.

All’esito di tale verifica il tecnico di parte ha sollevato alcune perplessità in relazione alla legittimità della procedura attraverso la quale si era giunti alla determinazione del contributo concessorio: in particolare, il tecnico incaricato ha evidenziato come il calcolo eseguito dal Comune di Acireale fosse determinato da coefficienti stabiliti esclusivamente attraverso una deliberazione - la n. 15 del 10 febbraio 2004 della giunta comunale di Acireale - su proposta del dirigente del settore urbanistica;
dalla lettura della relazione tecnica di parte emerge poi che tale risultato era reso possibile in conseguenza di una specifica determinazione - in seno alla medesima delibera e, quindi, posta in essere ancora una volta dalla giunta municipale - di dotare la stessa di immeditata esecutività.



1.1. Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto poiché inammissibile e infondato.



1.2. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente -, come da verbale, il ricorso, dopo la discussione, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di rito frapposta dal resistente Comune di Acireale in ragione dell’infondatezza del gravame.



2. Con unico motivo di ricorso l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.P.R. 380/2001 (già art. 11 secondo comma Legge n. 10 del 28.01.1977) nonché dell'articolo 17 comma 12 della Legge regionale 4 del 2003 ).

In sintesi, per la società ricorrente, con l’art. 16 del Testo Unico Edilizia il legislatore ha riconosciuto in capo al consiglio comunale competenza esclusiva in materia di determinazione ed adeguamento delle tariffe relative agli oneri concessori: con tale norma - applicabile nella Regione Siciliana a seguito del rinvio dinamico di cui all’art. 36 della L.R. n. 7 del 2002 – è stato ben delineato il primo tassello di un più generale quadro di attribuzioni e competenze che vedono coinvolti - oltre a tale organo dell’Ente - anche un secondo soggetto, un tempo individuato nel Sindaco e oggi, invece, nel dirigente del settore di riferimento.

A fronte della natura “regolamentare” riscontrabile in capo ai provvedimenti di cui all’art. 16 del D.P.R n. 380/2001 (già artt. 5 e 6 L. 10/1977) si ha invece un atto di natura “paritetica” nelle singole determinazioni circa l’esatta entità del contributo da corrispondere.

Secondo la parte ricorrente, inoltre, nella fattispecie concreta emergono una serie di atti che privano di legittimità la pretesa al pagamento del contributo concessorio avanzata.

In particolare, con la delibera di giunta n. 15 del febbraio 2006 l’amministrazione comunale ha provveduto - senza esserne autorizzata - ad esercitare un potere regolamentare riservato alla esclusiva competenza del consiglio comunale;
a tale primo rilievo va poi aggiunta l’ulteriore circostanza relativa alla dichiarazione di immediata esecutività che la stessa giunta comunale ha voluto attribuire alla propria delibera quasi a voler sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio sul potere decisionale di cui sarebbe stata portatrice.

Dall'unione di tali singoli elementi - palesemente viziati - è scaturita la somma indicata come contributo concessorio nel titolo n. 53 del 2006.

Per la società ricorrente appare comunque necessario porre in essere qualche breve considerazione ad ulteriore riprova della grave violazione di legge posta in essere dall’amministrazione resistente.

In primo luogo appare utile, secondo la deducente, ricordare il complesso meccanismo stabilito per la determinazione dei criteri in questione, ed in particolare l’art. 17, comma 12, della legge reg. Sic. n. 4/2003, che costituisce una deroga da parte del legislatore al principio di carattere generale “ tempus regit actum ”;
si tratta di deroga - insuscettibile di estensione analogica - al principio di carattere generale posto dal legislatore a garanzia dell’esigenza - di ciascun cittadino - di poter conoscere, in via preventiva, ogni aspetto e conseguenza giuridica della propria condotta.

Con tale deroga il legislatore afferma invece un assunto opposto, ovvero che in relazione agli effetti (in questo caso meramente economici) legati al rilascio di una concessione edilizia è data facoltà all'ente comunale di richiedere il successivo versamento di una somma maggiore rispetto a quella prima determinata.

Per la società ricorrente tale potere “modificativo” della precedente determinazione - da effettuarsi attraverso una espressa richiesta di conguaglio - viene però subordinato al rispetto di regole e limiti imposti dallo stesso legislatore a garanzia del legittimo affidamento riscontrabile in capo al destinatario del provvedimento.

Con la norma in questione il legislatore ha stabilito: in primo luogo che il termine del 30 ottobre - data entro la quale approvare l’adeguamento dei coefficienti di calcolo - non può considerarsi perentorio;
in secondo luogo, viene sancito in capo al comune uno potere di “modificazione” del precedente provvedimento concessorio (nella parte relativa alle sole somme dovute) ponendo però la condizione che si provveda - in sede di redazione dello stesso - ad enunciare espressamente tale facoltà riconosciuta dalla legge;
infine, dai principi appena riportati è dato ricavare la volontà del legislatore di imporre ai comuni - nelle more del procedimento di approvazione dei nuovi coefficienti di calcolo da parte del consiglio comunale - l’applicazione esclusiva di quei parametri di calcolo vigenti al momento dell’emanazione del provvedimento (ovvero già in precedenza approvati da parte dell’unico organo deputato a tale mansione).

Per la società ricorrente, conseguenze di tale assioma saranno dunque l’illegittimità della procedura seguita dal Comune di Acireale, attraverso la quale si è giunti all'applicazione di parametri di calcolo emanati da un organo incompetente, e quindi l’ulteriore conseguente impossibilità di ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento avanzata.

Diversamente - nell'ipotesi di corretta applicazione della procedura fissata dalla normativa in questione - il Comune di Acireale avrebbe dovuto innanzitutto procedere alla determinazione del contributo di costruzione sulla scorta dei parametri di calcolo che risultavano vigenti a quella data (in quanto stabiliti nel rispetto del procedimento decisionale imposto dalla legge);
accanto a tale previsione sarebbe stato in facoltà dell'ente prefigurare - in ottemperanza al dettato legislativo - il caso di una successiva approvazione di nuovi parametri di calcolo da parte del consiglio comunale ed il conseguente - previa formale richiesta - obbligo di conguaglio a carico del titolare della concessione.

In breve, piuttosto che applicare consapevolmente un parametro illegittimo - consapevolezza desumibile dallo stesso contenuto della delibera di giunta, laddove viene operato un espresso riferimento alla necessaria “ determinazione consiliare ” - l'Ente avrebbe dovuto rispettare la disciplina normativa che attribuisce e suddivide le competenze in materia.

Inoltre, nell’ipotesi in cui si confermasse la condotta del Comune di Acireale si affermerebbe - seppur implicitamente - l’inutilità di una intera costruzione normativa (art. 17, comma 12, legge reg. 4/2003) costituente, invece, nel panorama legislativo un momento di precisa manifestazione di volontà del legislatore (anche in conseguenza della precedente disciplina vertente in materia);
il complesso meccanismo voluto dal legislatore per consentire il recupero di risorse da parte dell'ente territoriale - attraverso lo strumento della previsione di un possibile conguaglio - ha costituito infatti una scelta ben precisa rispetto alle problematiche emerse nella vigenza della precedente disciplina.

In questo modo dunque verrebbe di fatto vanificata - o meglio ancora resa inutile poiché sicuramente più dispendiosa e rischiosa - la possibilità stessa riconosciuta in capo ad ogni ente di determinare con delibera consiliare anche successivamente all'emanazione del provvedimento concessorio l’esatto ammontare del contributo da versare;
questo infatti porterebbe con sé tutti i rischi legati alla necessità di portare a conoscenza (natura recettizia dell’atto) del destinatario la richiesta nel rispetto delle norme vigenti in materia di conoscibilità degli atti - e azionare por eventuali strumenti di recupero coattivo delle somme.

Risulta dunque evidente, per la società ricorrente, come la possibilità di determinare l’entità del contributo concessorio attraverso la delibera di un organo per sua stessa natura più “dinamico” e “decisionista” rispetto al consiglio comunale avrebbe significato una consistente semplificazione della procedura di determinazione ( rectius : reperimento) delle risorse;
sennonché tale semplificazione oltre ad essere contra legem comporterebbe lo svilimento dell’intento legislativo di sottoporre alla valutazione esclusiva del consiglio comunale la decisione ultima relativa alla determinazione dei costi legati alla modificazione del territorio.

Secondo la parte ricorrente, in conclusione, la scelta del consiglio comunale quale organo deputato a tale decisione è espressione della volontà del legislatore di rimettere la definizione della materia ad un organo la cui complessità della procedura deliberativa costituisce il riflesso di una maggiore collegialità nelle decisioni;
tale ultima peculiarità è la diretta conseguenza della necessaria partecipazione, tanto alla discussione che alla votazione, di tutte le parti politiche presenti in consiglio comunale e, quindi, non soltanto di una contingente maggioranza.

Il resistente Comune di Acireale ha contrastato le censure articolate dalla società ricorrente.

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