TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-12-02, n. 201612077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-12-02, n. 201612077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612077
Data del deposito : 2 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2016

N. 12077/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04007/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4007 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Enel Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M C C.F. CRDMCL63R18D708M, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51;



contro

Comune di Rieti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. P B C.F. BRNPLA66B05H501G, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Luigi Ceci n. 21;



per l’annullamento

-quanto al ricorso introduttivo:

della nota prot. n. 73702 del 18 dicembre 2015 del Comune di Rieti, recante “Comunicazioni in merito alle richieste per scavo su suolo pubblico”, ricevuta in data 13 gennaio 2016;

della deliberazione del Consiglio Comunale del 9 settembre 2015, n. 83, di approvazione del “Regolamento per la disciplina delle occupazioni delle strade e pertinenze per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo e per la razionale gestione dei cantieri temporanei stradali e per l’applicazione del canone non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8” del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii., con contestuale istituzione di tale canone, “da corrispondere in un’unica soluzione anticipata per tutta la durata della concessione”;

di ogni altro atto presupposto, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso;

-quanto ai motivi aggiunti:

previa sospensione,

delle n. 7 comunicazioni pec del Comune di Rieti, ricevute nel periodo 12 aprile 2016 – 20 maggio 2016, con le quali il Comune ha comunicato “l’importo del Canone Concessorio non Ricognitorio per 29 anni”, in applicazione della deliberazione di C.C. del 9 settembre 2015, n. 83, subordinando il rilascio delle singole autorizzazioni ad effettuare scavi al pagamento del canone de quo;

della deliberazione di C.C. del 9 settembre 2015, n. 83, avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina delle occupazioni delle strade e pertinenze per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo e per la razionale gestione dei cantieri temporanei stradali e per l’applicazione del canone non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8” del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.;

di ogni altro atto presupposto, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 marzo 2016 e depositato il successivo 7 aprile 2016, la ricorrente - “società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A.”, “concessionaria dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica in forza della concessione originariamente attribuita ad Enel S.p.A., con il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 dicembre 1995 e successivamente confermata in capo” alla predetta “con il D.M. Attività Produttive del 13 ottobre 2003”, titolare nel Comune di Rieti “delle necessarie concessioni per l’attraversamento della rete stradale”, assentite in epoca antecedente all’adozione della deliberazione C.C. n. 83 del 2015, con correlativa corresponsione degli oneri di cui agli artt. 38 e ss. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - impugna:

a) la nota del 18 dicembre 2015, dalla predetta ricevuta in data 13 gennaio 2016, con cui il citato Comune ha comunicato ad Enel S.p.A. la non conformità delle richieste avanzate per ottenere l’autorizzazione alla “manomissione suolo pubblico per opere di scavo” al Regolamento approvato con la delibera di C.C. n. 83 del 9.9.2015, di disciplina, tra l’altro, del “canone non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8” del d.lgs. n. 285/1992, meglio indicato in epigrafe, e, pertanto, ha chiesto “di provvedere quanto prima alla regolarizzazione” delle stesse;

b) il già menzionato Regolamento;

- ai fini dell’annullamento, la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo – in sintesi – l’impossibilità per i Comuni di istituire “il canone non ricognitorio in via generale ed indifferenziata” (specie ove si tratti di rapporti già essere, regolamentati da specifiche concessioni), l’intervenuta adozione del Regolamento in assenza del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici previsto dalla legge per la fissazione dei limiti massimi di tale canone, la già avvenuta regolamentazione dell’imposizione a carico dei soggetti concessionari di pubblici servizi per le occupazioni di suolo pubblico afferenti alle reti di quest’ultimi ad opera del d.lgs. n. 446/1997 (ponendo, peraltro, in evidenza non solo che quest’ultimo risale ad un momento successivo all’approvazione del codice della strada ma anche che lo stesso riveste sicuro carattere prevalente in virtù della specialità che lo connota, tenuto conto, tra l’altro, che “chi trae effettivo vantaggio dalla singola occupazione del suolo pubblico è la collettività”) e, ancora,

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