TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-29, n. 202217758
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 17758/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03657/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2017, proposto da D A, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Fornaci 44;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. Rep. QC/874/2016 del 13/12/2016, Prot. n. QC/33006/2016, notificata in data 25/1/2017, con la quale l’Ente resistente ha disposto la riacquisizione forzosa dell’area di proprietà capitolina e dell’immobile ivi esistente ubicata in Roma alla Via Paolo Caselli n. 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Roma Capitale con provvedimento dirigenziale n. prot. 874 del 13 dicembre 2016, ha affermato: a) di essere proprietario dell’area situata in via Paolo Caselli n. 1; b) che sull’area predetta risulta essere stato realizzato un fabbricato abusivo; c) che l’area è occupata da parte ricorrente benchè non vi sia alcun atto di concessione a titolo oneroso dell’immobile disposto in suo favore. Pertanto, tenuto conto che l’immobile è utilizzato “senza titolo” da parte ricorrente, ha disposto la sua riacquisizione avvalendosi dei poteri di autotutela esecutiva.
Nell’impugnare il predetto provvedimento affidando il ricorso a tre motivi, parte ricorrente afferma di occupare l’area dal 1993 dove svolge, all’interno di un locale ivi presente, la propria attività di tecnico d’arte.
Con il primo motivo eccepisce la nullità della determinazione dirigenziale impugnata in quanto ritiene che l’area in questione rientra nel patrimonio c.d. disponibile del Comune, con conseguente, radicale nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso in carenza di potere pubblicistico. Deduce che l’area su cui insiste l’immobile non rientra nel c.d. “patrimonio indisponibile” dell’amministrazione ai sensi dell’art. 826 c.c. mancando a tal fine i due requisiti previsti dalla giurisprudenza ossia la manifestazione di volontà dell’ente da cui risulti la specifica volontà di destinare quel bene ad un pubblico servizio e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Con il secondo motivo contesta la qualificazione del fabbricato realizzato nell’area come “abusivo” in considerazione del fatto che l’immobile sarebbe stato costruito prima del 1942, anno in cui è stata introdotta la necessità della concessione edilizia per costruire e come detto da lui posseduto dal 1993.
Con il terzo motivo deduce, sul presupposto che l’immobile rientri nel patrimonio disponibile del Comune, di averne acquistato la proprietà mediante l’istituto dell’usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. e, in via subordinata, laddove non dovessero sussistere gli estremi per l’usucapione, chiede il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art.