TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-03-30, n. 201704100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-03-30, n. 201704100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704100
Data del deposito : 30 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2017

N. 04100/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02184/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2014, proposto da:
ANSO - Associazione Nazionale della Stampa Online, F.E.M.I. - Federazione Media Digitali Indipendenti e Open Media Coalition, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Guido Scorza, Ernesto Belisario e Maria Laura Salvati, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Barbieri, 6;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
ASSONET - Associazione Nazionale Imprese Settore Telecomunicazioni e Informatica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sole Montagna, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Velletri, 10;
ad opponendum:
- Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Amendola, Stefano Astorri, Maurizio Mandel, prof. Aristide Police e prof. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, v.le della Letteratura, 30;
- Confindustria Cultura Italia – Federazione Italiana dell’Industria Culturale, nonché Nuovo Imaie – Nuovo Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Alessandro Botto, Gilberto Nava e Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via XX Settembre, 5;



per l'annullamento, previa sospensiva,

1) della Delibera n. 680/13/CONS adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 12 dicembre 2013, pubblicata il 18 dicembre 2013;

2) del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" allegato alla delibera n. 680/13/CONS;

3) di ogni altro atto antecedente, precedente o successivo comunque presupposto o connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con i relativi allegati;

Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” di ASSONET - Associazione Nazionale Imprese Settore Telecomunicazioni e Informatica nonché gli atti di intervento “ad opponendum” di S.I.A.E., Confindustria Cultura Italia – Federazione Italiana dell’Industria Culturale e Nuovo Imaie, con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 10016/2014 del 26.9.2014;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 3.12.2015;

Vista l’ordinanza collegiale della Sezione Terza di questo Tribunale n. 5192/2016 del 5.5.2016;

Viste le memorie difensive e l’ulteriore documentazione prodotta in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la ANSO, la F.E.M.I. e Open Media Coalition - quali, rispettivamente, associazione cui aderiscono circa 90 tra web-tv, micro web-tv, micromedia iperlocali, blog e video blog, portali informativi e aggregatori di video contenuti operante in ambito regionale, nazionale e internazionale, associazione che opera a livello nazionale che rappresenta oltre 80 imprese attive nel settore della c.d. “stampa online”, associazione apartitica ed indipendente impegnata nella promozione, nella salvaguardia e nella difesa del diritto inalienabile alla libertà d’informazione nonché al pluralismo e all’indipendenza dei media - chiedevano l’annullamento, previa sospensione, della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) indicata in epigrafe, e dell’allegato “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” che ne era oggetto.

Ripercorrendo la successione delle fasi procedimentali che avevano portato all’adozione del provvedimento in questione, le associazioni ricorrenti si soffermavano, dapprima, sulla propria legittimazione a ricorrere e, successivamente, illustravano le doglianze avverso gli atti impugnati, lamentando, in sintesi, quanto segue.

“1 . Incompetenza assoluta – Violazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione art. 1 legge n. 249/1997art. 2 legge n. 481/1995 – d.lgs. n. 259/2003 – legge n. 633/1941 – artt. 14, 15, 16 d.lgs. n. 70/2003 – d.lgs. n. 177/2005 – Incompetenza relativa – Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria e ponderazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento rispetto al fine che l’amministrazione deve perseguire ”.

L’AgCom aveva nella sostanza introdotto nell’ordinamento, in carenza di potere, un procedimento speciale e “paragiurisdizionale” per l’accertamento delle violazioni dei diritti di autore “ online ” e per l’adozione di provvedimenti idonei a porvi fine con carattere definitivo - fattispecie peraltro già disciplinata dalla legge che prevedeva azioni da promuoversi dinanzi all’Autorità Giudiziaria – ponendosi del tutto fuori dal perimetro disegnato dalla normativa primaria (che era richiamata anche sotto il profilo dell’incompetenza relativa) e dai suoi presupposti nonché dalla legalità costituzionale e comunitaria.

2. Violazione di legge – Violazione art. 156 legge n. 633/1941 – Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.

Il Regolamento impugnato conteneva una disciplina relativa ad una materia già oggetto di altra noma di rango primario, quale la legge n. 633/1941 sul “diritto d’autore”, nel testo in vigore in seguito al d.lgs. n. 140/2006, e, almeno parzialmente, in evidente contrasto con essa, laddove imponeva di ricorrere al solo giudice amministrativo avverso le specifiche determinazioni dell’AgCom, mentre la richiamata disciplina riservava la competenza esclusiva sulla intera materia all’a.g.o. Ne derivava la conseguenza di dare luogo a incertezza interpretativa e ad orientamenti discordanti nonché l’impossibilità di trasferimento dell’azione in sede giudiziaria ordinaria da parte di persone diverse dal segnalante, stante la ivi prevista competenza vincolante dell’Autorità di settore.

3) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 25 Costituzione – Violazione del principio del Giudice naturale precostituito per legge – Violazione e falsa applicazione art. 156 legge n. 633/1941 – Violazione d.lgs. n. 158/2003 – Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta, difetto dei presupposti ”.

Le associazioni ricorrenti evidenziavano, sotto un altro profilo, che l’effetto del Regolamento impugnato era, in sostanza, quello di sottrarre al suo giudice naturale chiunque fosse coinvolto nel procedimento per violazione del diritto d’autore, destinato ora a celebrarsi dinanzi all’AgCom invece che all’a.g.o.

4) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 11 Carta di Nizza – Violazione del principio di certezza del diritto e prevedibilità dei rapporti giuridici – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento ”.

Il Regolamento in questione, con l’ordinare ai soli prestatori di servizi (di “hosting” o “accesso a Internet”) di impedire e porre fine alla violazione del diritto d’autore e non anche all’“uploader”, gestore della pagina e gestore del sito Internet, oltre a dare luogo a difficoltà operative, trasferiva in capo al suddetto prestatore di servizi il rischio di bloccare l’accesso ad un novero di contenuti ulteriori rispetto a quelli oggetto di originaria contestazione, con conseguente responsabilità nei confronti degli autori di opere estranee alla contestata violazione.

Inoltre non era considerata nel Regolamento in esame la circostanza nella quale si rendesse necessario disabilitare un blocco preventivamente disposto dalla stessa AgCom.

Ne conseguiva, per le ricorrenti, una questione di rilevanza comunitaria in ordine alla violazione della libertà di comunicazione di cui all’art. 11 della Carta di Nizza, da sottoporre al vaglio della Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE.

5) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 10 carta EDU – Violazione art. 21 Costituzione – Eccesso di potere per arbitrarietà ed ingiustizia manifesta”.

Dal contesto del Regolamento in questione emergeva che si era dato luogo a limitazione alla libertà di comunicazione – attiva e passiva – mediante un provvedimento amministrativo e non un atto avente forza di legge, in contrasto e comunque contraddittorietà con la precedente scelta legislativa di riservare all’a.g.o., con sue sezioni specializzate, la competenza a conoscere di ogni controversia connessa alla violazione del diritto d’autore.

“6) Violazione di legge – Violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 – Violazione art. 97 Costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione della normativa comunitaria – Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti in fatto e diritto” .

Il regolamento impugnato non chiariva come considerare da parte dell’AgCom “irrintracciabili” l’autore del contenuto e/o il responsabile della sua pubblicazione (c.d.

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