TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-11-02, n. 201602512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-11-02, n. 201602512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201602512
Data del deposito : 2 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2016

N. 02512/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01311/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2015, proposto da V B M E, rappresentato e difeso dagli avv.ti C G (C.F. C.F. GNTCRN27R57G273C) e S L G (C.F.: LNGSVT58H15G273A), presso il cui studio, sito in Palermo, via G. Arimondi, n. 2/Q, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;

per l'ottemperanza:

al decreto della Corte di Appello di Caltanissetta 23/2/2013, n. 628/2013;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Caltanissetta in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, in suo favore, la somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (nulla essendo stato statuito quanto alle spese del giudizio), e ciò a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta e venga disposta la condanna di cui all’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a., vinte le spese;

- si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, per resistere al ricorso;

- alla camera di consiglio del 15 settembre 2016 l’Avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso in relazione alla sopravvenuta entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001, inserito dall’art. dall'art. 1, c. 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare in relazione al mancato decorso del termine di sei mesi di cui al c. 7 della citata disposizione;

- il ricorso è stato pertanto rinviato alla camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 e quindi, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione;

Rilevato che ai sensi del citato art. 5 sexies, cc. 1-2, l. n. 89/2001:

- al fine di poter ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della l. n. 89/2001, il creditore deve rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000, che conserva efficacia per sei mesi, attestante “la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta” (v. accreditamento su conto corrente, pagamento per cassa o vaglia cambiario, per importi non superiori a 1000 euro);

Ritenuto che detta dichiarazione ha lo scopo di consentire alla p.a. di avere una chiara rappresentazione del quantum dell’obbligazione, così da evitare che vi siano duplicazioni di pagamento, nonché di avere certezza in ordine alla modalità dell’adempimento;

Ritenuto che i cc. 5 e 7 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 (nello stabilire che l'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi dichiarativi di cui sopra e che prima che sia decorso detto termine, i creditori non possono proporre ricorso per l'ottemperanza) introducono una condizione di ammissibilità del ricorso (che nel caso di specie, in quanto norma sopravvenuta in corso di causa, determinerebbe l’improcedibilità del ricorso in esame);

Ritenuto che il legislatore ha intesto in sostanza concedere all’Amministrazione un adeguato spatium deliberandi per poter provvedere al pagamento delle somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto;

Rilevato che la predetta disposizione è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015) ed è quindi entrata in vigore in data 1/1/2016;

Ritenuto pertanto che:

- l’art. 5 sexies l. n. 89/2001 si applica nella sua interezza (ivi compresi i cc. 5-7) solo per i ricorsi depositati a decorrere dall’1/1/2016;
invero, la sussistenza dei presupposti processuali di un ricorso non possono che valutarsi con riferimento al regime normativo vigente al momento della sua proposizione;

- per i ricorsi depositati sino al 31/12/2015, continua invece ad applicarsi il diverso termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1996;

Ritenuto, d’altra parte, che anche per i ricorsi di ottemperanza pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 1, c. 777, l. n. 208/2015 (che ha introdotto l’art. 5 sexies l. n. 89/2001), pur procedibili in assenza del decorso del citato termine dilatorio di sei mesi, sia necessario che comunque vi sia contezza dell’esatta situazione debitoria e dei dati per il pagamento, di talché, prima che sia disposto il pagamento, da parte della p.a. o del Commissario ad acta, va comunque acquisita la dichiarazione dal debitore, per come previsto nel c. 11 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001, a norma del quale: “Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.” (così: T.a.r. Napoli – Campania, sez. VIII, 29 febbraio 2016, n. 1089;
T.a.r. Napoli – Campania, sez. VIII, 8 marzo 2016, n. 1218;
T.a.r. Napoli – Campania, sez. VII, 17 marzo 2016, n. 1444;
T.a.r. Napoli – Campania, sez. VII, 6 maggio 2016, n. 2329;
T.a.r. Lazio, sez. I quater, 1 agosto 2016, n. 8896);

Ritenuto in conclusione che il ricorso è procedibile e che può quindi essere esaminato nel merito;

Ritenuto:

- che per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr, ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;
id., 6 maggio 2010, n. 2653);

Rilevato:

- che, con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) il decreto della Corte di Appello di Caltanissetta, per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva il 9/9/2014;
b) in tale forma è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12/9/2014, presso la sua sede;
c) sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione apposta in data 11/9/2014 dalla Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta (copia in atti, nel fascicolo di parte ricorrente);

- che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione al Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe;

Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, va accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme dovute;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza, previa acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies l. n. 89 del 2001;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Palermo – con facoltà di delega ad un dirigente dello stesso Ufficio di Ragioneria - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies l. n. 89 del 2001;

- va altresì accolta la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (v. sentenza dell’Ad. Plenaria del Cons. di Stato 25 giugno 2014, n. 15 e art. 1, c. 781, l. 208/2015, che ha modificato l’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.);
la penalità di mora va quantificata nella misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma di cui in condanna, a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, e fino all’integrale soddisfo, fermo restando che il Commissario ad acta nominato è incaricato di provvedere in via sostitutiva, anche per il pagamento della penalità di mora (il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5 sexies, c. 8, l. n. 89/2001);

- le spese del giudizio (da distrarsi in favore dei difensori anticipatari) debbano seguire, come di regola, la soccombenza. Esse si liquidano in dispositivo facendo applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, a norma del quale il giudice, ai fini della determinazione dei compensi per la professione forense, deve tenere conto della difficoltà e del valore dell’affare. Pertanto, vista la natura palesemente seriale della controversia, va disposto l’abbattimento del 50 % ai compensi (divisi per scaglione di valore) che risultano alla tabella n. 16 di cui all’allegato al medesimo d.m., tabella relativa alle “procedure esecutive mobiliari” che, ad avviso del Collegio, va applicata analogicamente. Invero, il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il mero pagamento di somme, è un giudizio del tutto assimilabile a quello avente ad oggetto una procedura esecutiva mobiliare.

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