TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-03-08, n. 201300625
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Testo completo
N. 00625/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02956/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2012, proposto da:
SELI MANUTENZIONI GENERALI S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F D M e B S, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Emilio Visconti Venosta, n. 7
contro
FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”, rappresentata e difesa dall'avv. G F F, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Larga, n. 23
per l’annullamento
- del diniego sull’istanza di accesso agli atti del 2 ottobre 2012 (ricevuta in data 17 ottobre 2012), disposto dall’amministrazione resistente con propria nota del 6 novembre 2012, prot. 0014377, notificata alla ricorrente in data 8 novembre 2012;
- nonché per la declaratoria e il riconoscimento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti ivi richiesti e per il conseguente ordine all’amministrazione resistente di esibire la documentazione richiesta nell’istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. L’associazione temporanea di imprese, composta dalla Seli Manutenzioni Generali s.r.l. e dalla MIT s.r.l., è affidataria dei lavori di manutenzione presso gli stabili strumentali della Fondazione IRCCS, per la durata di tre anni. La società ricorrente, sul presupposto che, nel periodo di vigenza del predetto contratto, la Fondazione abbia affidato analoghi lavori di manutenzione presso i medesimi immobili a soggetti terzi, ha chiesto di accedere (in data 2 ottobre 2012) alla documentazione relativa: ai “ contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli stabili della Fondazione medesimi siti in Comune di Milano, di esecuzione dei lavori a misura relativi ad opere murarie ed edili in genere, pavimenti e soffitti, intonaci e decorazioni, impianti idrosanitari, lavori in legno e ferro, impianti elettrici, termini e di condizionamento, opere di finitura dal 30 luglio 2009 al 30 luglio 2012 e relativi allegati ”; nonché alle “ determinazioni dirigenziali, ordini di servizio di affidamento, anche in economia, dei lavori e delle opere descritte al punto che precede ”.
La Fondazione, tuttavia, con nota del 6 novembre 2012 (prot. 0014377), ha negato l’accesso agli atti, precisando, tra l’altro, che la stipulazione di diversi contratti per l’esecuzione dei lavori, pur dello stesso genere o categoria tecnica di quelli affidati alla ricorrente, non potrebbero comunque aver procurato a quest’ultima un pregiudizio giuridicamente rilevante.
I.1. Con ricorso depositato il 10 dicembre 2012, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22