TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-31, n. 202304608
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 04608/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto – Cat. A12/2022/Imm/1^sez/Din prot. n. -OMISSIS-, datato 24.5.2021 e notificato il 28.12.2022, con il quale la Questura di Napoli ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 23 febbraio 2023 e depositato il 22 marzo 2023, il ricorrente impugna il decreto, adottato il 24 maggio 2021 e notificato il 28 dicembre 2022, con il quale la Questura di Napoli gli ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, richiamando tre sentenze di condanna riportate dal ricorrente.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il diniego impugnato sarebbe apoditticamente motivato sulla base delle tre sentenze di condanna per fatti risalenti nel tempo (più di un decennio prima che il soggetto si trasferisse in maniera stabile a Napoli ed avviasse una propria attività) e mancherebbe l’effettiva valutazione di attuale pericolosità del ricorrente alla luce anche del complesso delle circostanze di vita dello stesso; inoltre, l’ultima delle sentenze elencate nel provvedimento farebbe riferimento alla norma