TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-08-27, n. 202401279
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Pubblicato il 27/08/2024
N. 01279/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2022, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via De Grazie, 17;
contro
Comune Nocera Terinese, in persona del legale rappresentante
pro tempor
e, rappresentato e difeso dall'avvocato F C S, sostituito dall'avvocato D R con memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata in giudizio il 10 giugno 2024, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia n. 297/2020 del 9 luglio 2020, RG 543/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Nocera Terinese, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Viste l’ordinanza n. 119 del 25 gennaio 2024 e l’ordinanza n. 524 del 2 aprile 2024 con la quale è stata disposta la verificazione in merito all’importo del credito fatto valere dal ricorrente;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il decreto ingiuntivo, meglio specificato in epigrafe, il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto al Comune di Nocera Terinese il pagamento, in favore della Banca Sistema S.p.A., della complessiva somma di “ € 639.999,44, per le causali di cui in ricorso, oltre interessi al tasso commerciale, dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55, in € 870,00 per spese ed euro 5.441,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge ”;
- il decreto ingiuntivo non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in forma esecutiva in data 7 aprile 2022;
- con rituale ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a., la banca creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, deducendo il pagamento solo parziale delle somme indicate nel citato decreto e chiedendo il pagamento dell’importo ancora non adempiuto;
- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo di aver dato piena esecuzione al decreto ingiuntivo, avendo corrisposto a Banca Sistema S.p.A., alla data del 23 febbraio 2021, complessivamente euro 699.190,68, di cui euro 49.937,49 per interessi commerciali;
- alla camera di consiglio del 15 novembre 2023, il Collegio ha chiesto a Banca Sistema S.p.A. di integrare la documentazione con la produzione di prospetti contabili che evidenziassero il calcolo degli interessi moratori per ciascuna fattura;
- Banca Sistema S.p.A. ha prodotto la documentazione richiesta, precisando, tuttavia, che il calcolo è stato effettuato considerando “ gli interessi maturati dalla data di scadenza delle fatture azionat e”;secondo parte ricorrente, infatti, l’ingiunzione del Tribunale di Lamezia Terme “ deve essere […] correttamente interpretata nel senso che laddove è scritto “dalla domanda …” debba invece intendersi – ragionevolmente – “come da domanda” ”;
- con successiva ordinanza n. 119 del 25 gennaio 2024, è stato, quindi, chiesto al Comune di Nocera Terinese di depositare “ un prospetto che rappresenti, per ciascuna fattura emessa dalla società creditrice (con specificazione del relativo numero), quanto corrisposto per “sorte capitale” e quanto per interessi commerciali, calcolati dalla domanda (ossia dalla data di deposito del ricorso monitorio) e sino al soddisfo ”, come indicato nel “