TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-02-08, n. 201000264
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N. 00264/2010 REG.SEN.
N. 01976/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2008, proposto da:
Telenorba s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. A L e T d G, con domicilio eletto presso A L in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Erretiemme s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. M R ed E P, con domicilio eletto presso E P in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l’annullamento,
previa concessione di sospensiva ed idonee misure cautelari,
- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. it/ba/d/746/10855 del 17.12.2008 e ricevuto dalla società Telenorba in data 19.12.2008 con il quale “si dispone con effetto immediato la sospensione dell’emissione sulle frequenze del CH H1/VHF ubicato a M.te Trazzonara di Martina Franca (TA) dall’attuale utilizzatore dandone contestuale comunicazione allo scrivente Ispettorato”;
- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
nonché per il risarcimento del danno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv.ti T. di Gioia e E. Pastore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Invero la ricorrente Telenorba s.p.a. impugna il provvedimento sanzionatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. it/ba/d/746/10855 del 17.12.2008 con il quale si dispone con effetto immediato la sospensione dell’emissione sulle frequenze del CH H1/VHF ubicato a M.te Trazzonara di Martina Franca (TA) dall’attuale utilizzatore (i.e. la stessa Telenorba s.p.a.).
L’interventore Erretiemme s.r.l. (titolare dell’impresa di radiodiffusione televisiva a carattere informativo in ambito locale denominata “RTM”operante in virtù di decreto ministeriale di autorizzazione e di successivo atto di prolungamento della autorizzazione stessa rilasciato ai sensi dell’art. 25, comma 11 legge n. 112/2004, abilitata alla diffusione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e titolare dell’impianto ubicato a Monte Fellone, Strada Provinciale Villa Castelli - Martina Franca, operante sul canale H1/VHF) sostiene che le proprie trasmissioni sono da tempo gravemente interferite dalla emissione irradiata da Telenorba s.p.a. in tecnica digitale sullo stesso canale H1/VHF dalla postazione di Monte Trazzonara di Martina Franca.
Nell’atto di intervento depositato in data 9.3.2009 la Erretiemme s.r.l. afferma di essere conseguentemente soggetto controinteressato cui non è stato notificato il ricorso introduttivo che pertanto sarebbe inammissibile alla stregua dell’art. 21 legge T.A.R.
Tuttavia la Erretiemme s.r.l. non può essere considerata controinteressata in senso tecnico poiché non è espressamente menzionata né individuabile in base al tenore del provvedimento impugnato in questa sede.
Infatti secondo pacifica giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970) “I presupposti essenziali che integrano la nozione di controinteressato in senso proprio sono l’elemento formale (ovvero la menzione espressa della persona nell’atto impugnato o la sua immediata rintracciabilità) e l’elemento sostanziale, ovvero l’interesse immediato e differenziato rispetto a quello del quivis de populo a mantenere gli effetti del provvedimento impugnato che è riferibile in via esclusiva all’ente.”.
Nel caso di specie è carente l’elemento formale.
La ricorrente Telenorba s.p.a. contesta, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha portato la P.A. convenuta (i.e. Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata) alla adozione, in violazione della previsione di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, del provvedimento impugnato (cfr. primo motivo di ricorso).
Questa censura è fondata.
Invero il provvedimento impugnato concretizza una inammissibile inversione procedimentale consistente nella illegittima erogazione della sanzione della sospensione dell’emissione sulle frequenze del CH H1/VHF ubicato a M.te Trazzonara di Martina Franca (TA) dall’attuale utilizzatore Telenorba s.p.a., sospensione disposta ancor prima del conseguimento dell’apporto collaborativo di parte richiesto dalla stessa P.A. nel provvedimento gravato il quale sul punto così dispone: “Da quanto sopra questo Ispettorato resta a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito e ove ritenuto opportuno codeste Società potranno produrre proprie memorie documentate entro 30 giorni dal ricevimento della presente”.
Ciò comporta l’annullamento del provvedimento gravato non essendo stata fornita peraltro la prova da parte dell’amministrazione convenuta (su cui incombeva il relativo onere) che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, così come richiesto dall’art. 21 octies, comma 2, seconda parte legge n. 241/1990.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A., del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. it/ba/d/746/10855 del 17.12.2008.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Infine non è provata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente, che, sul punto, non fornisce alcuna prova in ordine al pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza dell’agere illegittimo dell’amministrazione. Ne deriva il rigetto della relativa domanda.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.