TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-01-03, n. 202400011
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00011/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2023, proposto da
CC MA NI GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava, Massimo Filiberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Filiberto in CA, via Matteo Renato Imbriani n.74;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato della sentenza del Tribunale di CA – Sezione Lavoro n. 2482 del 26.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6.10.2023 e depositato nello stesso giorno, il sig. CC RI NI GI, odierno ricorrente, agisce per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 2482 del 28.06.2022, con il quale il Tribunale di CA - Sezione Lavoro ha così disposto:
- “ dichiara il diritto di GI CC MA NI a essere riconosciuto vittima del dovere ex art. 1 co. 563 L. 266/2005 anche in relazione agli episodi del 29.10.1998 e del 29.12.2007 indicati in parte motiva;
- dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente, in conseguenza di tutti gli eventi indicati in parte motiva, di una invalidità complessiva pari al 27%;
- dichiara, conseguentemente, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, sulla base della percentuale di invalidità complessiva del 27%;
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 L. 206/2004 sulla base della percentuale di invalidità complessiva del 27% e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente alla corresponsione dell'importo spettante, detratto quanto già percepito per la medesima causale, oltre accessori come per legge;
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 5 co. 31. L. 206/2004 per l'importo di €1.033,00 mensili, oltre perequazione automatica