TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-09-07, n. 202000793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-09-07, n. 202000793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000793
Data del deposito : 7 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2020

N. 00793/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2017, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato R D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C S in Venezia - Mestre, via Einaudi 24/B;

contro

CRI - Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 1405 del 17 maggio 2017 emesso dall'Associazione Croce Rossa Italiana, Corpo Militare – V Centro di Mobilitazione, a firma del Capitano Commissario, Giamapolo Pacchioni, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, a mezzo del quale è stato comunicato all'odierno ricorrente che la Commissione Centrale del Personale Mobilitabile della C.R.I., in sede di valutazione dei titoli per la promozione al grado superiore, in data 10 maggio 2017 ha dichiarato di non prendere in esame la posizione del dott. G A


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della C.R.I. - Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dirigente medico in servizio presso l’Ospedale di Venezia (Ulss n. 3), è altresì ufficiale medico del Corpo Militare Volontario della Associazione della Croce Rossa Italiana presso cui, con decorrenza dal 28 marzo 2011, ha acquisito il grado di Tenente Colonnello medico ed ha partecipato alla procedura relativa al quadro di avanzamento a scelta al grado superiore di Colonnello.

Con nota prot. n. 1405 del 17 maggio 2017, gli è stato comunicato che la Commissione Centrale per il Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana in data 10 maggio 2017 si è espressa nel senso di non poter prendere in esame la posizione del ricorrente.

Il provvedimento è così motivato: “ dopo aver analizzato il fascicolo personale dell’Ufficiale superiore in questione, verificato che dagli atti presentati non risulta che l’Ufficiale sia in possesso di almeno uno dei requisiti previsti per l’avanzamento a Colonnello medico, all’unanimità ritiene di non poter prendere in esame per il Q.A. 2015 il Ten. Col.me C.R.I. G A. L’Ufficiale in questione dovrà essere iscritto nell’elenco dei NON PRESO IN ESAME di cui all’art. 1690 del D.lgs. 66/2010 ”.

Dopo aver presentato un’istanza di revoca del provvedimento impugnato, alla quale non ha dato alcuna risposta l’Amministrazione, il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, impugna tale provvedimento deducendo le censure di violazione degli articoli 1689 e 1690 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria.

Il ricorrente ritiene infatti che sussistano tutti i presupposti affinché la sua candidatura all’avanzamento possa essere presa in esame e che il diniego pertanto si basi su un’erronea interpretazione delle norme pertinenti o su un’inesatta rilevazione dei requisiti posseduti.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con un atto di mera forma.

Con ordinanza n. 481 del 4 ottobre 2017, è stata respinta la domanda cautelare per mancanza del requisito del periculum in mora .

All’udienza del 15 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere accolto per le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.

L’art. 1688 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per l’avanzamento a scelta del personale direttivo prevede che i requisiti richiesti per l'avanzamento debbano essere desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che le autorità giudicatrici dell’avanzamento nel prendere in esame l’ufficiale si assicurano che: “ a) ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;
b) è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;
c) è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta
”.

Il ricorrente - in considerazione della pluridecennale attività di volontariato svolta all’interno del Corpo, che lo ha visto impegnato in missioni umanitarie in Albania ed in Iraq, e svolgere il ruolo di delegato per il Corpo militare dall’Ispettore Nazionale per la Provincia di Treviso – ritiene di possedere senz’altro i requisiti indicati dalla richiamata disposizione.

L’art. 1689 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, disciplina i requisiti speciali richiesti per l’avanzamento a scelta al grado di Colonnello medico disponendo che, oltre alle condizioni previste dal citato art. 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti: “ a) essere in possesso di dottorato di ricerca;
b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;
c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso
”.

Il ricorrente ritiene di essere in possesso del requisito di cui alla lett. d), in quanto dirigente medico in servizio presso l’

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