TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202411938
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Pubblicato il 13/06/2024
N. 11938/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04193/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4193 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della domanda di estradizione del Ministro della Giustizia in data 3.2.2021 rif. M-OMISSIS-, nonché del provvedimento emesso dal Direttore dell'Ufficio I Cooperazione Giudiziaria Internazionale presso il Ministero della Giustizia in data 19.3.2021, rif. M-OMISSIS-, m_dg-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato la domanda di estradizione inoltrata allo stato albanese dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021 e il conseguente provvedimento con il quale il competente ufficio direttoriale dell'indicato Dicastero ha comunicato di aver avanzato all'autorità della Repubblica di Albania la formale domanda di estradizione dell'esponente.
L'istante ha lamentato l'illegittimità dei gravati provvedimenti, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione di legge, anche con riferimento alla richiamata normativa pattizia internazionale, nonché il vizio di eccesso di potere, declinato in varie figure sintomatiche.
Ha concluso per l'annullamento degli atti, previa concessione di tutela cautelare.
Si è costituito in resistenza il Ministero intimato, depositando documentazione.
Con ordinanza n.2777/2021, il Collegio ha rigettato la domanda di sospensione.
La causa è stata trattenuta in decisione l'udienza pubblica del 10 aprile 2024.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Va premesso l’impugnativa è inammissibile nella parte in cui si rivolge alla mera domanda di estradizione, come formulata dal Governo italiano alle autorità del Governo albanese, non derivando dalla semplice richiesta alcun effetto autonomamente ed immediatamente lesivo per il ricorrente. Costui potrà tutelarsi impugnando l’eventuale atto di accoglimento della domanda.
Tanto precisato, la domanda è comunque infondata nel merito.
Si osserva che l'istante, che si trovava alla data del ricorso in territorio albanese essendo stato ivi tratto in arresto in data 14 gennaio 2020, è soggetto ricercato in campo internazionale sulla base dell'ordine di esecuzione n.939/2020 SIEP, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino in data 15 dicembre 2020, per l'esecuzione della residua pena di anni 5, mesi 5 e giorni 27 di reclusione, con riferimento alle tre sentenze definitive indicate in atti.
Tanto ricordato, la domanda di estradizione appare conforme al dettato legislativo.
Invero l'esecuzione della pena in Albania, come evidenziato dalla stessa Procura Generale, non avrebbe avuto esito, in quanto nel caso de quo potrebbe verosimilmente operare la prescrizione, come previsto dall’articolo 68 del codice penale albanese.
Per tale motivo, su conforme parere della citata Procura Generale, il Ministero ha avanzato la domanda di estradizione de qua.
Infatti, il IV protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, firmato e ratificato anche dallo stato albanese senza riserve, ha superato l'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione che non consentiva l'estradizione se il reato o la pena inflitta per lo stesso fossero prescritti secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta.
E l'articolo uno del ridetto IV protocollo tiene distinta l'ipotesi in cui la prescrizione dell'azione o della pena operi in forza della legge del paese richiedente oppure in forza della legge del paese richiesto.
In tale ultimo caso, l'effetto prescrizionale non costituisce motivo di rifiuto, salvo che lo stato richiesto (in tal caso l’Albania) abbia espresso riserve o dichiarazioni in sede di convenzione.
Ne deriva che la domanda avanzata dal dicastero intimato è perfettamente coerente con il portato delle norme convenzionali e che tale effetto neppure può essere superato in forza della dedotta funzione risocializzante della eventuale esecuzione della pena in Albania.
Come detto, l'esecuzione della pena, con alta probabilità, non avrebbe luogo secondo l'ordinamento dello stato albanese;il che si tradurrebbe, ove non fosse richiesta l'estradizione, in una sostanziale impunità del ricorrente.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono dunque infondati, con conseguente rigetto della proposta impugnazione.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.