TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202411938

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202411938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411938
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 11938/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04193/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4193 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Cacaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della domanda di estradizione del Ministro della Giustizia in data 3.2.2021 rif. M-OMISSIS-, nonché del provvedimento emesso dal Direttore dell'Ufficio I Cooperazione Giudiziaria Internazionale presso il Ministero della Giustizia in data 19.3.2021, rif. M-OMISSIS-, m_dg-OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha impugnato la domanda di estradizione inoltrata allo stato albanese dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021 e il conseguente provvedimento con il quale il competente ufficio direttoriale dell'indicato Dicastero ha comunicato di aver avanzato all'autorità della Repubblica di Albania la formale domanda di estradizione dell'esponente.

L'istante ha lamentato l'illegittimità dei gravati provvedimenti, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione di legge, anche con riferimento alla richiamata normativa pattizia internazionale, nonché il vizio di eccesso di

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