SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202404314, Verifica appello
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 04314/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09318/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2020, proposto dalla New Assistent Global S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati O N e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della delibera adottata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'Adunanza del 14 luglio 2020 e notificata alla ricorrente a mezzo pec del 30 luglio 2020, con cui è stato deliberato che: “a) le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere dalla Società New Assistent Global S.r.l., consistenti nell'ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare beni tecnologici ad un presso scontato nonché nell'ostacolo all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o reiterazione; b) di irrogare alla società New Assistent Global S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000,00 (ottantamila euro) […]”;
- del provvedimento n. 28071 del 14 gennaio 2020 , notificato in data 23 gennaio 2020, con cui l'AGCM, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora , ha disposto la sospensione di ogni attività diretta alla vendita attraverso il sito web www.gemshop.it: “a) di beni ad un prezzo scontato attraverso il pagamento di una somma quale prenotazione del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione e al successivo movimento del c.d. gruppo di acquisto; b) di prodotti che, presentati come disponibili e prenotati con versamento del relativo prezzo scontato, non risultino pronti per la consegna […]”;
- della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS11547 del 5 dicembre 2019, attivato nei confronti del professionista per possibile violazione artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;
- di ogni altro preordinato e connesso, se ed in quanto lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compreso il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni espresso con Delibera n° 244/20/CONS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, adottato dall'Autorità intimata in data 14 luglio 2020, con il quale l'amministrazione ha sanzionato due pratiche commerciali scorrette, poste in essere dall’esponente in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice di Consumo.
In particolare, la successione dei fatti di causa è la seguente.
A seguito di talune segnalazioni pervenute a partire dal luglio del 2018, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che la ricorrente pubblicava online una particolare offerta di prodotti, i quali, unitamente alla vendita ordinaria a prezzo di listino, potevano essere acquistati a prezzo scontato, pagando il prezzo di prenotazione (per l’appunto scontato) ed entrando in un gruppo di acquisto.
I pagamenti da parte degli altri partecipanti e il contestuale inserimento nel gruppo di acquisto rappresentavano le condizioni indispensabili per ottenere il prezzo ridotto sul bene, con la conseguenza che il consumatore entrava in un preciso meccanismo, in virtù del quale l'ottenimento del bene finale era condizionato da ulteriori prestazioni, complesse e aleatorie, che l'Autorità ha ritenuto condizionanti l'esercizio dei diritti contrattuali da parte dell'acquirente.
L’amministrazione ha poi individuato l’esistenza di precisi ostacoli frapposti dal professionista alla facoltà di recesso e alla possibilità di rimborso, posto che la liberazione dal vincolo poteva essere conseguita solo entro il termine di 14 giorni (dalla prenotazione e dal relativo pagamento), spirato il quale l'unico modo di uscire dal sistema era rappresentato dall'acquisto del prodotto a un prezzo (non più scontato) addirittura maggiore rispetto a quello inizialmente previsto.
All'esito di tali accertamenti preliminari, l'Autorità, ipotizzata la violazione dei predetti articoli del Codice del Consumo, ha invitato quindi la ricorrente a presentare difese scritte e documenti, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria della pratica (ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del Codice).
In data 16 dicembre 2019 la società ha depositato le proprie osservazioni e in data 14 gennaio 2020, l'Antitrust ha adottato il provvedimento cautelare n.28071/2020, disponendo la sospensione di ogni attività diretta alla vendita attraverso il sito web