TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-23, n. 202217533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-23, n. 202217533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217533
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17533/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06661/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6661 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Torino n. 7;

contro

il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del provvedimento del 6.3.2018, notificato il successivo 9.3.2018, con cui il -OMISSIS- ha decretato la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 11 novembre 2022 tenutasi da remoto, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, cittadino nigeriano, quale soggetto richiedente protezione internazionale, ha ricevuto accoglienza all’interno di un centro di accoglienza sito in -OMISSIS-.

I.

1. Con atto datato 6.3.2018 e notificato il successivo 9.3.2018, la -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza al ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015.

II. Avverso il provvedimento citato è stato proposto il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli artt. art. 17 - 23 del d.lgs n. 142/2015 – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e degli artt. 2 e 3 della l. n.241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria - erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – violazione eccesso di potere travisamento - errore in fatto - errore sul presupposto - carenza assoluta di motivazione - erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – irragionevolezza – ingiustizia manifesta – perplessità.

II.

1. La normativa richiamata consente di revocare l’accoglienza in caso di reiterazione di fatti violenti, mentre nel caso di specie il ricorrente, insieme ad altri ospiti, sarebbe andato a reclamare la circostanza che nella loro stanza era stato commesso un furto.

II.

2. Di conseguenza la revoca adottata dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e di un’istruttoria carente almeno per quanto riguarda la posizione del ricorrente.

III. Con ordinanza collegiale n. 7401 del 4.7.2018, è stata disposta l’acquisizione all’Amministrazione “di tutta la documentazione posta a fondamento dell’adozione del provvedimento gravato, unitamente ad una relazione sui fatti di causa” .

III.1 Quindi si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo - -OMISSIS-, producendo quanto ordinato nella predetta ordinanza.

IV. Con ordinanza n. 6356 del 24.10.2018, non appellata, la domanda cautelare incidentalmente proposta è stata respinta.

IV.

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