TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-11-04, n. 202419285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-11-04, n. 202419285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419285
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2024

N. 19285/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09780/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9780 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da T G M, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Torino, via XX Settembre 60;



contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale del Concorso per l'ammissione dei Medici alle Scuole di Specializzazione di Aree Sanitarie 2019-20, Consorzio Interuniversitario- Cineca, Ministero della Salute, Ministero della Istruzione, in persona del Ministro pro tempore,, Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, N S, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Erika Montabone, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- per quanto di interesse, dei provvedimenti, allo stato sconosciuti al ricorrente, eventualmente presupposti alla comunicazione MUR in data 7.10.2020 (doc. 2), con la quale il MUR comunicava al ricorrente il metodo di valutazione della domanda n. 128 di cui alla prova per l'ammissione alle specializzazioni mediche di cui al concorso bandito con DD MUR 24.7.2020 e con conseguente ricalcolo della posizione del ricorrente nella graduatoria successivamente pubblicata in data 26.10.2020;

- per quanto di interesse, della stessa comunicazione in data 7.10.2020 (doc. 2), con la quale il MUR comunicava ai candidati il metodo di valutazione delle domande n. 128, e conseguente ricalcolo della posizione del ricorrente nella graduatoria pubblicata in data 26.10.2020;

dei provvedimenti, allo stato sconosciuti, con i quali il MUR ha provveduto alla redazione e revisione delle domande sottoposte ai candidati del concorso SSM 2019-2020 di cui al bando su menzionato;

- della graduatoria del concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2019/2020 nella parte in cui il ricorrente viene retrocesso rispetto ad altri candidati avvantaggiati dall'erroneo svolgimento del concorso, in specie dalle errate domande sottoposte ai candidati; nonché in relazione alla previsione dell'art. 19, comma 5 DL 76/2020 ed alla erronea esecuzione di provvedimenti cautelari di cui il ricorrente ha avuto notizia solo con gli avvisi del MUR;

- del decreto MUR di pubblicazione, in data 26.10.2020, delle graduatorie suddette (doc. 3);

per quanto di ragione, del D.D. MUR 24.7.2020, prot. 1177 di pubblicazione del Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2019/2020 a firma Dirigente Dott.s M del Ministero della Istruzione (doc. 1) sempre per quanto di ragione delle informazioni e disposizioni per lo svolgimento della prova concorsuale lette prima dello svolgimento della stessa, di cui all'allegato 5 al DD MUR 24.7.2020;

- nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché quelli citati nei provvedimenti medesimi e, per quanto di ragione, nel testo del ricorso

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 novembre 2020 :

- per quanto di interesse, dei provvedimenti, allo stato sconosciuti al ricorrente, eventualmente presupposti alla comunicazione MUR in data 7.10.2020 (doc. 2), con la quale il MUR comunicava al ricorrente il metodo di valutazione della domanda n. 128 di cui alla prova per l'ammissione alle specializzazioni mediche di cui al concorso bandito con DD MUR 24.7.2020; con conseguente ricalcolo della posizione del ricorrente nella graduatoria successivamente pubblicata in data 26.10.2020;

- per quanto di interesse, della stessa comunicazione in data 7.10.2020 (doc. 2), con la quale il MUR comunicava ai candidati il metodo di valutazione delle domande n. 128, e conseguente ricalcolo della posizione del ricorrente nella graduatoria pubblicata in data 26.10.2020;

- dei provvedimenti, allo stato sconosciuti, con i quali il MUR ha provveduto alla redazione e revisione delle domande sottoposte ai candidati del concorso SSM 2019-2020 di cui al bando su menzionato;

- della graduatoria del concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2019/2020 nella parte in cui il ricorrente viene retrocesso rispetto ad altri candidati avvantaggiati dall'erroneo svolgimento del concorso, in specie dalle errate domande sottoposte ai candidati; nonché in relazione alla previsione dell'art. 19, comma 5 DL 76/2020 ed alla erronea esecuzione di provvedimenti cautelari di cui il ricorrente ha avuto notizia solo con gli avvisi del MUR;

- del decreto MUR di pubblicazione, in data 26.10.2020, delle graduatorie suddette (doc. 3);

- per quanto di ragione, del D.D. MUR 24.7.2020, prot. 1177 di pubblicazione del Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2019/2020 a firma Dirigente Dott.s M del Ministero della Istruzione (doc. 1);

- sempre per quanto di ragione delle informazioni e disposizioni per lo svolgimento della prova concorsuale lette prima dello svolgimento della stessa, di cui all'allegato 5 al DD MUR 24.7.2020;

- nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché quelli citati nei provvedimenti medesimi e, per quanto di ragione, nel testo del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4

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